Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1252 del 21/01/2021
Cassazione civile sez. I, 21/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11853/2019 proposto da:
Z.W., difeso dall’avv. Livio Neri, domiciliato presso la
Cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/10/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, con decreto del 26.2.2019, ha rigettato la domanda di Z.W., cittadino (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.
E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili.
Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il Tribunale di Milano ha evidenziato l’insussistenza del rischio del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine, non essendovi in Cina una situazione di violenza generalizzata.
Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata comprovata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.
Ha proposto ricorso per cassazione Z.W. affidandolo a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4 bis, R.D. n. 12 del 1941, art. 48, comma 3.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 158,161 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Denuncia il ricorrente che la decisione è stata adottata con una collegio composto da due soli magistrati, integrandosi così il vizio di costituzione del giudice, e comunque non è stato indicato nel testo del decreto impugnato il nominativo di tutti i giudici che l’hanno pronunciato.
3. Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e, segnatamente, l’appartenenza del ricorrente alla Chiesa di Dio Onnipotente.
4. I primi due motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati.
Dall’intestazione della sentenza risultano i nominativi di due soli magistrati (uno di questi è riportato due volte, seppur una volta con un doppio nome), nè risulta “aliunde” che la decisione sia stata adottata con la partecipazione di tre magistrati, facendosi riferimento nel testo della sentenza al solo giudice relatore che ha istruito ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
E’ stato quindi integrato il vizio di costituzione del giudice di cui all’art. 158 c.p.c., che è insanabile (per una fattispecie parzialmente diversa, ma che ha dato causa allo stesso vizio, si richiama, Cass. n. 1448 del 14/02/1994).
Non appare, peraltro, neppure utile disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, in quanto, trattandosi di decisione adottata in Camera di consiglio, è possibile verificare, al limite, solo il verbale dell’udienza celebrata dal solo giudice relatore, che non sarebbe comunque di nessun ausilio per verificare la composizione del collegio che ha deliberato la decisione.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame.
5. Il terzo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021