Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1252 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8625/2007 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. LUCIANI

1 (STUDIO DE LORENZO), presso lo studio dell’avvocato DE LORENZO

Renato, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato KIVEL

MAZUY PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA PRIVATA MALZONI DI AGROPOLI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO 25, presso lo studio dell’avvocato LEUCI

MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DELL’ACQUA

Giovanni, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 417/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 31/03/2006 R.G.N. 1053/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Salerno, depositato in data 2.11.1994, la Casa di Cura Malzoni s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3696/94 emesso in favore dell’Inps per la somma di L. 17.365.281.904, oltre sanzioni civili ed interessi legali, a titolo di omessi contributi e relative somme aggiuntive ex lege n. 48 del 1988, per il periodo gennaio 1980 – dicembre 1992. A sostegno dell’opposizione deduceva l’inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto non essendo dato sapere quali fossero effettivamente le presunte “omissioni” o “evasioni” contributive e, comunque, qualora la pretesa fosse ipoteticamente collegata all’accertamento del Servizio Ispettivo dell’Inps in data 3.4.1992 che, in maniera unilaterale ed apodittica, aveva individuato per 84 medici, 3 tecnici di laboratorio, 2 tecnici di radiologia, 1 ostetrica, 1 tecnico di dialisi, 1 tecnico di fisioterapia, 2 infermieri e 15 impiegati amministrativi, rilevava l’infondatezza di tale pretesa fondata su un inesistente rapporto di lavoro subordinato. Chiedeva pertanto l’annullamento o la revoca del decreto opposto.

Con separato ricorso al medesimo Pretore di Salerno, depositato in data 24.7.1996, la predetta Casa di Cura proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione recante il n. 901/93 emessa nei suoi confronti dall’Inps, con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma di L. 8.160.000 per “sanzione amministrativa” in relazione alle medesime omissioni di cui al verbale ispettivo del 3.4.1992.

In corso di causa M.S. spiegava intervento volontario per sentir riconoscere la natura subordinata del rapporto intercorso tra esso interventore e la Casa di Cura Malzoni s.p.a. nel periodo gennaio 1980 – dicembre 1992, con funzioni di dirigente responsabile del reparto di nefrologia.

Disposta la riunione dei procedimenti, con sentenza in data 14.1.2004 il Tribunale, giudice del lavoro, di Salerno, accoglieva le proposte opposizioni revocando il decreto ingiuntivo e l’ordinanza-ingiunzione opposti: rigettava la domanda proposta dall’interventore M. S. e compensava tra le parti le spese di giudizio.

In particolare il Tribunale rilevava che le risultanze istruttorie consentivano di escludere il dedotto requisito della subordinazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo e l’ordinanza ingiunzione.

Il M., costituendosi sia pure tardivamente, lamentava pur esso l’erroneità della sentenza di primo grado, aderendo alle richieste formulate dall’Inps, con particolare riferimento all’esatta qualificazione del rapporto intercorso tra esso interventore e la Casa di Cura Malzoni s.p.a..

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 23.3.2005 – 31.3.2006, in parziale accoglimento dell’appello proposto, condannava la Casa di Cura al pagamento in favore dell’Inps degli importi dovuti a titolo di omissioni contributive e somme aggiuntive per il periodo dedotto in giudizio, limitatamente al personale non medico (parasanitario ed infermieristico) di cui al verbale di accertamento in data 3.4.1992.

Rilevava in particolare che per tale personale doveva ritenersi, alla stregua delle acquisizioni istruttorie, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre, per quel che riguarda il personale medico ed il M., doveva confermarsi l’impugnata sentenza stante l’insussistenza di consistenti indizi probatori in ordine alla presenza di un siffatto vincolo gerarchico.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione M. S. con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso la Casa di Cura intimata.

L’Inps si è costituita solo con procura in calce alla copia del ricorso notificato.

Il M. la Casa di Cura hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col predetto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 2229 e 2239 c.c. – Assoluta erroneità – Difetto di motivazione.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto l’assenza del vincolo della subordinazione, sotto il profilo che mancherebbe nel rapporto dei medici, trattandosi di attività professionale di tipo intellettuale, qualsiasi sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Ed invero nel caso di specie il ricorrente aveva fornito la prova di aver prestato lavoro dipendente nella qualità di Dirigente responsabile del reparto di nefrologia della Casa di Cura Malzoni, svolgendo una funzione fondamentale per assicurare la continua e coordinata attività aziendale, e venendo assoggettato in modo evidente ad una costante e controllata direttiva dettata dal datore di lavoro, anche se la sua posizione di vertice gli consentiva di godere di una notevole autonomia nei confronti del predetto datore, siccome si verificava per ogni figura dirigenziale.

Nè assumeva valore decisivo il rilievo che non sarebbe stato provato l’obbligo di presenza dell’interessato in ufficio e dell’osservanza di un orario di lavoro prestabilito, essendo per contro rilevante che le modalità di tempo e di luogo della prestazione fossero determinate non dal professionista ma dal datore di lavoro secondo le esigenze organizzative e le finalità proprie dell’azienda. La statuizione della Corte d’appello si appalesava pertanto erronea, avendo trascurato di prendere in considerazione le modalità concrete del rapporto di lavoro ed avendo ignorato i più specifici criteri di qualificazione dettati in relazione alle peculiarità del caso in esame.

Il ricorso non è fondato.

Osserva il Collegio, posto che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sìa di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, che ciò che qualifica la fattispecie descritta dall’art. 2094 c.c., è l’esistenza dell’elemento della subordinazione, quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d’opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà.

Peraltro, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la immediata direzione del datore di lavoro e con continuità regolare, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo costituito dall’assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro deve essere integrato con altri criteri, complementari e sussidiari, quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l’osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro.

Fermo restando che sussiste la necessità comunque di un puntuale riscontro del concreto atteggiarsi del rapporto, che solo può consentire poi una corretta qualificazione anche contro la stessa qualificazione operata dalle parti, e che incombe al lavoratore, ai fini dell’individuazione dell’elemento della subordinazione, di fornire la prova degli elementi che, in relazione alla specificità della fattispecie dedotta in giudizio, qualificano il rapporto in questione quale rapporto di lavoro subordinato, osserva il Collegio che in sede di legittimità è censurabile solo la individuazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, dopo aver correttamente individuato i criteri alla stregua dei quali andava accertata l’esistenza della suddetta subordinazione, avuto riguardo alla circostanza che l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive non era agevolmente apprezzabile e valutabile in considerazione del concreto atteggiarsi del rapporto e della natura intellettuale dell’attività svolta dall’interessato, ha ritenuto di dover escludere l’esistenza del vincolo della subordinazione ponendo in rilievo la esplicita ammissione operata dal M., nel libero interrogatorio in sede di giudizio di primo grado, di avere intrattenuto con la Casa di Cura Malzoni un rapporto di collaborazione libero – professionale se pur caratterizzato da una certa continuità, ed assumendo di condividere le motivazioni svolte in proposto dal primo giudice.

E nel giudizio di primo grado il decidente aveva evidenziato come, dall’espletata prova testimoniale, fosse emerso che il ricorrente aveva svolto la propria attività con frequenza saltuaria per poche ore nell’arco della settimana, che non era tenuto al rispetto di alcun orario di lavoro, che organizzava le sue giornate di lavoro autonomamente e compatibilmente con gli altri suoi impegni professionali, che non aveva mai diretto e coordinato l’attività sanitaria del servizio di emodialisi, che non aveva alcun obbligo di reperibilità, che percepiva mensilmente un compenso rapportato al numero degli accessi effettuati presso la clinica.

Alla stregua di quanto sopra rileva il Collegio che il ricorso proposto non può trovare accoglimento, ove si osservi che i giudici di merito hanno, con motivazione assolutamente esaustiva e coerente, dato contezza delle proprie determinazioni, individuando correttamente i criteri sussidiari cui, avuto riguardo alla natura di carattere intellettuale delle prestazioni svolte dall’interessato, avrebbe dovuto farsi riferimento al fine di accertare l’esistenza o meno del dedotto vincolo della subordinazione, ed esplicitando, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, l’iter logico – argomentativo che aveva condotto alla soluzione adottata.

Nè siffatte conclusioni possono essere inficiate dal rilievo concernente il carattere essenziale dell’attività svolta al fine di assicurare la continua e coordinata attività aziendale ove si osservi, per un verso, che la rilevanza dell’attività non costituisce ex se criterio specifico per ritenere la natura subordinata della stessa, e, per altro verso, che – siccome emerge dall’impugnata sentenza – i giudici di merito hanno escluso che il M. avesse mai diretto e coordinato l’attività sanitaria del servizio di emodialisi.

Ritiene il Collegio di dover altresì evidenziare, in relazione allo specifico argomento dedotto dall’interessato in sede di ricorso per cassazione, che l’assunto del ricorrente secondo cui le modalità di tempo e di luogo della prestazione sarebbero state determinate dal datore di lavoro in base alle esigenze organizzative ed alle finalità proprie dell’azienda risulta smentito alla stregua delle argomentazioni svolte in sede di giudizio di merito circa la frequenza saltuaria dell’attività svolta dal M. presso la Casa di Cura e l’assenza di alcun vincolo di orario predeterminato.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

Lo stesso va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento, nei confronti della Casa di Cura Malzoni, delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Nessuna statuizione in relazione alle dette spese va adottata nei confronti dell’Inps, non avendo l’Istituto predetto svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti della Casa di Cura Malzoni s.p.a., delle spese de presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 18,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla per le spese nei confronti dell’Inps.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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