Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1252 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 17/01/2019), n.1252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23242-2017 proposto da:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI SALLUSTRI;

– ricorrente –

contro

D.B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE FONTANAROSA;

– controricorrente –

contro

MANPOWER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TIZIANA SERRANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1333/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 28 marzo 2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la domanda proposta da D.B.P. nei confronti di Schneider Electric Industrie Italia s.p.a. nonchè di Manpower s.r.l. e diretta all’accertamento della illegittimità della somministrazione di lavoro intercorsa tra esso ricorrente e la utilizzatrice Schneider Electric Industrie Italia s.p.a. (in virtù di vari contratti e relative proroghe nel periodo dal 18 luglio 2004 al 5 giugno 2010) e dichiarava la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 5 giugno 2010 con condanna della Schneider Electric Industrie Italia s.p.a. a riammettere in servizio il lavoratore ed al pagamento in suo favore di un’indennità L. 4 novembre 2010, n. 183, ex art. 32, determinata in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e delle spese di lite che dichiarava compensate tra il D.B. e la Manpower s.r.l.;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Schneider Electric Industrie Italia s.p.a. affidato ad un solo motivo cui resistono con separati controricorsi il D.B. e la Manpower s.r.l, quest’ultima propone ricorso incidentale fondato su tre motivi;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 20, 21 e 27, nonchè dell’art. 116 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Corte di Appello ritenuto generica la causale del contratto di somministrazione del 19 luglio 2004 dopo averla per errore individuata in “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo” laddove, invece, la causale di detto contratto era indicata in “punte di più intensa attività cui è impossibile far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali connessi a richieste di mercato derivanti da acquisizioni di commesse o lancio di nuovi prodotti o anche indotta dall’attività di altri settori” e tale errore era stato determinante in quanto la giurisprudenza di legittimità richiamata nell’impugnata sentenza si poneva in contrasto con numerose pronunce di questa Corte che avevano ritenuto legittima la causale “punte di più intesa attività non fronteggiabili con il normale organico..”;

che il motivo è inammissibile essendo stato denunciato un errore del giudice di merito consistito nella erronea percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti non inquadrabile in alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., e risolvendosi, piuttosto, in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile di essere denunciata con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. n. 20240 del 09/10/2015; Cass. n. 4056 del 19/02/2009; Cass. n. 11373 del 16/05/2006, giurisprudenza costante);

che con il primo di ricorso incidentale la Manpower s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione della cit. L. n. 283 del 2010, art. 32, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di decadenza sollevata dalla società (ed accolta dal primo giudice) sull’erroneo rilievo che alla fattispecie in questione non si applicherebbe il regime decadenziale introdotto dalla cit. L. n. 183 del 2010, art. 32, trattandosi di rapporti esauriti al 24 novembre 2010 i quali sarebbero sottoposti unicamente agli ordinari termini di prescrizione dei diritti; con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 2011, n. 10, della L. n. 183 del 2010, art. 32 e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la Corte territoriale, sia pure come ulteriore ragione addotta a sostegno della ritenuta non operatività della decadenza, aveva erroneamente affermato l’applicabilità del cd. decreto “milleproroghe” (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. n. 10 del 2011), al caso in esame da escludersi, invece, non potendo una proroga riguardare un termine già perento alla data di entrata in vigore della cit. L. n. 10 del 2011; con il terzo motivo la società assume la violazione degli artt. 91 e 92, nonchè 132 c.p.c., e nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), per avere il giudice del gravame disposto la compensazione delle spese tra il D.B. e la Manpower s.r.l. nonostante quest’ultima fosse risultata totalmente vittoriosa e, peraltro, senza addurre alcuna motivazione (solo nel dispositivo si legge “compensa le spese del giudizio nei confronti della Manpower s.r.l.”);

che i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui ” In tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, e la conseguente proroga, di cui al medesimo art., comma 1-bis, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della L. stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perchè ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; nè l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina una violazione del art. 24 Cost., della Carta dei diritti fondamentali della UE, art. 47, o artt. 6 e 13 CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal cit. comma 1-bis. ” (Cass. n. 7788 del 27/03/2017 ribadita dalle successive Cass. n. 8461 del 31 marzo 2017 e Cass. n. 12984 del 24 maggio 2018); ed infatti, nel caso in esame l’impugnativa nei confronti dei contratti di somministrazione di manodopera e delle relative proroghe risulta essere stata proposta da D.B. nel novembre 2011, prima della entrata in vigore del cit. art. 32 cit.; che, diversamente, fondato e da accogliere è il terzo motivo risultando del tutto priva di motivazione la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite tra il D.B. e la Manpower s.r.l.,

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, va accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettati il primo ed il secondo, va cassata l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità;

che sussistono i presupposti per il versamento, da solo parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (L. di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettati il primo ed il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento solo da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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