Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12519 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8232/2010 proposto da:

R.G., L.P.M.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUTNO 75, presso

lo studio dell’avvocato MARIO LACAGNINA, rappresentati e difesi dagli

avvocati MANCUSO Gandolfo, VINCENZO MILAZZO, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro

empore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. cron. 5913/09 del GIUDICE DI PACE di

CALTANISSETTA, depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna il provvedimento suidicato, adottato dal Giudice di Pace ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, col quale veniva dichiarata inammissibile, perchè tardivo, il ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in opposizione ad un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada.

Parte ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia del Giudice di Pace, che non aveva rilevato che il giorno di scadenza del termine computato cadeva in giorno festivo (domenica) con conseguente proroga al giorno successivo non festivo (art. 155 c.p.c.).

2. – Resiste con controricorso la parte intimata.

3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione e stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

4. – Il ricorso èmanifestamente fondato.

Il Giudice di Pace, nel valutare la tempestività del ricorso, non ha rilevato che il giorno di scadenza del termine computato (20 dicembre), calcolato dalla indicata data di notifica (21/10/2009) era festivo con conseguente proroga al giorno successivo non festivo (art. 155 c.p.c.).

5. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Caltanisetta), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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