Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12518 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5049-2019 r.g. proposto da:

F.O. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Serena

Brachetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Perugia, Via XIV Settembre n. 69;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata in

data 25.5.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/2/2020 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da F.O., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 18 marzo 2016 dal Tribunale di Perugia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha, in primo luogo, ricordato che, in subiecta materia, l’atto di appello si presenta con ricorso e non già con citazione, dichiarando, pertanto, la tardività del gravame perchè l’atto di citazione in appello era stato depositato in data 16.11.2016 e, dunque, dopo il termine di 30 giorni dalla comunicazione (l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. era stata comunicata in data 25.3.2916).

2. La sentenza, pubblicata il 25.5.2017, è stata impugnata da F.O. con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria, fuori termine.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 Dir. comunitaria n. 2005/85/CE e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, denunciando altresì la nullità del procedimento amministrativo e del successivo giudizio di primo grado per omessa traduzione in lingua conosciuta o comunque comprensibile ovvero veicolare della relata di notifica del provvedimento amministrativo di rigetto e della motivazione di tale diniego.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e dell’art. 702 bis c.p.c., ed ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di motivazione apparente ovvero insufficiente e contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia, e cioè al profilo dell’ammissibilità dell’appello, con particolare riferimento alla mancata traduzione della relata di notifica del provvedimento di rigetto della richiesta tutela.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 2 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 10, e comunque nullità della sentenza di secondo grado per omessa comunicazione.

4. Il quarto mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, comma 2, con conseguente nullità del provvedimento reso in primo grado e di quello emesso in grado di appello e violazione del principio di collegialità nella decisione adottata dalla commissione territoriale.

5. Con il quinto motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e vizio di motivazione in ordine a fatti decisivi della decisione.

6. Il sesto mezzo deduce vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.

7. Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e vizio di omessa motivazione.

8. L’ottavo motivo evidenzia vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè vizio di motivazione.

9. Il ricorso è inammissibile.

Va osservato che tutti i motivi articolati dal ricorrente presentano un comune profilo di inammissibilità, e cioè quello legato alla mancata impugnazione della ratio decidendi posta a sostegno della declaratoria di inammissibilità dell’appello, e cioè la tardività nella presentazione del gravame.

9.1 Più in particolare il primo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio, e cioè, come ora premesso, la tardività nella presentazione da parte dell’odierno ricorrente, dell’appello, e perchè il suo contenuto è contrario a quanto affermato dalla giurisprudenza espressa sul punto qui in discussione da questa Corte di legittimità.

Sul punto, giova ricordare che – in tema di protezione internazionale dello straniero – la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Sez. 1, Ordinanza n. 16470 del 19/06/ 2019).

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della prima doglianza.

9.2 Il secondo e terzo motivo sono inammissibili perchè, al solito, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, e cioè la sopra rilevata tardività dell’appello. Nè rileva in tal senso la dedotta mancata traduzione della relata di “notifica” del provvedimento di primo grado, perchè la comunicazione viene eseguita al procuratore costituito (cfr. secondo motivo). Non rileva neanche la dedotta mancata “notifica” della sentenza di secondo grado al procuratore costituito del ricorrente, in mancanza di una deduzione in relazione alla mancata tempestività del ricorso.

9.3 I restanti motivi sono inammissibili perchè riguardano il merito della decisione resa in primo grado e non aggradiscono la ratio sopra richiamata.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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