Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12518 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. II, 21/05/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.G. e T.F., elettivamente domiciliati in

Roma, via Gabi n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Riccio Eugenio,

dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente all’Avvocato

Attilio D’Orsi, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M. e F.L., elettivamente domiciliati

in Roma, via Nemorense n. 77, presso lo studio dell’Avvocato Tamburro

Lucio, dal quale sono rappresentati e difesi per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 253/04,

depositata in data 13 ottobre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Eugenio Riccio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

sentito, per i controricorrenti, l’Avvocato Lucio Tamburro, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 8 agosto 2000, il Tribunale di Isernia, adito in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza emessa dal Pretore di Venafro, da C.M. e F.L. – i quali chiedevano il regolamento dei confini tra il loro fondo edificato sito in agro di (OMISSIS) (particella (OMISSIS)) e quello contiguo ed edificato, di proprietà di Z. G. e T.F. (particella n. (OMISSIS)), nonchè la condanna dei convenuti alla rimozione di alcune opere edili realizzate in violazione della prescritta distanza di 5 mt. dal confine stesso – e giudicando sulla domanda riconvenzionale di apposizione dei termini, proposta dai convenuti Z. e T., rigettava tutte le domande.

Il Tribunale, respinta l’eccezione di litispendenza formulata dai convenuti, rilevava l’erroneità delle indicazioni nelle mappe catastali e l’assenza di accordo tra le parti sulla conseguente rettifica.

Avverso questa decisione proponevano appello principale i coniugi C.- F. e appello incidentale i coniugi Z.- T..

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza depositata il 13 ottobre 2004, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava che il confine tra il fondo sito in (OMISSIS), particella n. (OMISSIS), e il fondo ad esso attiguo, distinto con la particella n. (OMISSIS), era quello descritto e rappresentato nella relazione tecnica e allegata planimetria del (OMISSIS), redatta dal geom. B.F. e prodotta in atti, e disponeva che lungo il confine come stabilito e almeno nei suoi punti estremi e mediano, venissero apposti termini stabilmente infissi al suolo; dichiarava inoltre che la nuova costruzione a ridosso del fabbricato dei coniugi Z.- T., e consistente in pilastri e soletta per balcone in c.a., violava la distanza minima dei cinque metri dal confine con il contiguo suolo edificato degli appellanti, e ordinava pertanto l’arretramento di tale costruzione fino a cinque metri dal confine come fissato.

La Corte d’appello rigettava innanzitutto il motivo di gravame con il quale gli appellati avevano riproposto la questione della continenza in relazione ad altra controversia introdotta dal solo C. ed avente ad oggetto la denuncia di nuova opera nei confronti dei medesimi appellati, in quanto, oltre a non risultare comprovata la pendenza attuale della controversia, le due cause avevano causa petendi diversa e comunque competente a giudicare su entrambe sarebbe stato il giudice della causa già decisa con la sentenza di primo grado, avverso la quale era stato proposto appello.

La Corte molisana, premesso che la determinazione dei confini doveva essere fatta sulla base dei titoli traslativi e dei tipi di frazionamento, prevalenti rispetto ai dati desumibili dalle mappe catastali, riteneva non condivisibile la conclusione del Tribunale, che aveva escluso la possibilità di pervenire alla definizione dei confini tra i fondi delle parti per la possibile inesatta collocazione nelle mappe catastali di taluno dei punti di riferimento considerati ai fini del frazionamento. Vi erano poi in atti, ad avviso della Corte d’appello, elaborati tecnici contenenti sufficienti elementi per la individuazione e collocazione del confine dei terreni di proprietà delle parti.

Tenuto quindi presente che le parti avevano acquistato le due particelle dalla medesima proprietaria in tempi diversi, alla determinazione del confine si doveva procedere prendendo le mosse dal primo frazionamento, relativo alla cessione del bene in favore dei coniugi Z.- T.. In tale vendita, la alienante aveva ceduto ai coniugi Z.- T. un appezzamento di terreno di mq. 613, per un lato fronteggiante la strada statale n. (OMISSIS), a partire da una distanza di 29 metri dall’area del (OMISSIS). Individuato il punto di riferimento per la misurazione dei 29 metri, risultavano allora corrette le misurazioni e la relativa rappresentazione grafica effettuate dal tecnico di parte B.F., il cui elaborato tecnico era stato asseverato e depositato dagli originari attori.

La Corte d’appello illustrava poi le ragioni per le quali non potevano essere condivise le diverse misurazioni contenute nelle consulenze tecniche d’ufficio espletate nel corso del giudizio di primo grado: quella del geom. Br., perchè non risultava univocamente specificato il punto del muro di contenimento del cimitero francese dal quale aveva fatto partire la misurazione dei 27 metri, verso la strada statale n. (OMISSIS), del lotto di proprietà dei C.- F., nè se restava salvaguardata la striscia di terreno che l’originaria proprietaria si era riservata in sede di cessione del secondo lotto; quella del geom. I., perchè, da un lato, aveva effettuato un riposizionamento dell’area del (OMISSIS) rispetto alle risultanze catastali, così modificando il punto di origine della misura di 29 metri utilizzato dalle parti per fissare l’inizio del lato del terreno venduto ai coniugi Z.- T., e, dall’altro, aveva rilevato un ampliamento della stradetta comunale (OMISSIS), discostandosi così da quanto risultava dai titoli di acquisto e dai collegati frazionamenti.

Del resto, rilevava la Corte d’appello, il secondo frazionamento era pienamente compatibile con il primo, giacchè indicava in 29 metri dall’area cimiteriale il punto finale dell’area oggetto del primo frazionamento e individuava il punto iniziale della misurazione del fondo ceduto agli appellanti principali a 2 metri dall’area cimiteriale, sicchè il lato della proprietà C.- F. misurava 27 metri. In conclusione, doveva ritenersi certo che l’inizio della linea di confine tra il terreno di proprietà degli appellanti e quello degli appellati, dalla parte della strada n. (OMISSIS), dovesse essere individuato in quello riportato nella relazione del geom. B..

Quanto alla domanda relativa alla violazione delle distanze legali, la Corte osservava che la struttura per balcone realizzata dai coniugi Z.- T. sulla parte posteriore del loro fabbricato violava la distanza minima dal confine prevista dalle norme tecniche del Comune di (OMISSIS) in metri cinque.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso Z. G. e T.F., sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria; resistono, con controricorso, C. M. e F.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano omessa o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha deciso sulla continenza; violazione o falsa applicazione dell’art. 39 cod. proc. civ..

Il rapporto di continenza tra la causa di denuncia di nuova opera iniziata nel (OMISSIS) dinnanzi alla Pretura di Venafro e poi assegnata alla sezione stralcio del Tribunale di Isernia, e la causa oggetto della sentenza impugnata sarebbe del tutto evidente, essendo identici i soggetti e identico il titolo, con l’unica ma irrilevante differenza che nel primo giudizio il C. aveva assunto la proprietà comune della intercapedine tra i due fabbricati. Poichè il giudice preventivamente adito era quello della denuncia di nuova opera, i ricorrenti sollecitano la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ..

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2643 e 2644 cod. civ., omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte d’appello, sostengono i ricorrenti, avrebbe ignorato del tutto il principio prior in tempore, potior in iure, in base al quale si sarebbe dovuto procedere alla misurazione, in via prioritaria, del fondo ceduto ad essi ricorrenti, che era stato trascritto per primo.

La situazione era stata chiarita dal geom. I., il quale aveva documentato che non esisteva alcuna intercapedine tra il lotto dei C.- T. e il muro cimiteriale, dovendosi attribuire l’erronea indicazione contenuta nella mappa ad un errore del rilevatore che non aveva considerato la particolare conformazione del muro stesso.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c., comma 3.

I giudici di merito, sostengono i ricorrenti, non avrebbero potuto attenersi ai tipi di frazionamento, giacchè questi, allegati ad atti che erano stati rogati prima della entrata in vigore del D.P.R. n. 650 del 1972, non potevano avere l’efficacia ad essi riconosciuta, essendo sussistente un contrasto tra le risultanze dei detti tipi di frazionamento e la realtà effettiva.

Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 117 c.p.c. (recte: 116 c.p.c.).

Posto che i due lotti erano stati venduti a misura, i giudici avrebbero dovuto prioritariamente disporre la misurazione dei fondi, onde accertarne la consistenza. La Corte d’appello non avrebbe poi considerato che il fronte stradale dell’originario unico appezzamento, compreso tra due confini certi, aveva una estensione di mt. 59, mentre dai frazionamenti prodotti dalle parti emergeva una lunghezza di mt. 61.

Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione con riferimento alla statuizione relativa all’accertata violazione delle norme sulle distanze. In proposito, rilevano che la Corte d’appello avrebbe errato nel valutare, ai fini del rispetto della normativa sulle distanze, gli aggetti, che non devono invece essere presi in considerazione a detti fini.

Il primo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto insussistente il dedotto rapporto di continenza, da un lato rilevando, sulla base della prospettazione dedotta dagli odierni ricorrenti, la diversità tra la causa petendi della causa iniziata nel 1985 e quella della domanda oggetto del presente giudizio, e, dall’altro, assumendo che gli appellanti incidentali non avevano documentato la pendenza del giudizio preventivamente instaurato.

I ricorrenti, nel proprio ricorso, non hanno censurato sul secondo punto la decisione impugnata, deducendo di aver provato la pendenza del giudizio preventivamente instaurato.

Si deve peraltro aggiungere che, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno dedotto che la controversia iniziata nel 1985 è stata decisa con sentenza dell’11 gennaio 2006, passata in giudicato perchè non impugnata. Ne consegue che deve ritenersi venuto meno l’interesse dei ricorrenti all’accoglimento del motivo, dal momento che lo stesso era finalizzato unicamente ad ottenere la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e cioè un risultato che, stante l’avvenuta conclusione del giudizio asseritamente pregiudicante, non può più essere conseguito.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Come si è visto, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia ignorato a normativa sulle trascrizioni, in base alla quale ogni operazione di determinazione dei confini tra le due proprietà avrebbe dovuto essere condotta prendendo le mosse dall’atto preventivamente trascritto, tenendo conto che entrambi i fondi confinanti erano appartenuti alla medesima proprietaria, la quale li aveva ceduti in tempi diversi uno ai signori T.P. e Z.G. e l’altro, ai coniugi C.- F.. I ricorrenti, in particolare, rilevano che nella relazione del consulente tecnico d’ufficio Geom. I. si era precisato che “il fronte strada dell’appezzamento appartenuto alla venditrice sig.ra P. per la zona posta tra l’area cimiteriale e la stradina comunale denominata “(OMISSIS)”, ovvero per quella zona che verrà successivamente frazionata, aveva in origine, come valutabile sul certificato storico grafico, nonchè sui frazionamenti stessi, una lunghezza in linea retta pari a circa mt. 61,50 (dei quali mt. 32 erano il fronte strada del lotto Z.- T., mt. 27 il fronte strada del lotto C.- F., mt. 2 la intercapedine tra il lotto C.- F. e il muro del (OMISSIS) – la differenza di cm. 50 rientra nei margini dell’errore, anche in considerazione della non precisione al millesimo della striscia incorporata alla strada “(OMISSIS)”. Dopo l’acquisizione dei lotti da parte degli interessati la stradina comunale “(OMISSIS)” subì un allargamento per cui il fondo dei convenuti, particella (OMISSIS), venne a restringersi in quel punto di circa mt. 2,50 (ciò accertato confrontando la situazione catastale originaria con quella attuale mediante l’ausilio del certificato storico grafico e dei frazionamenti, avvalendosi altresì dei dati acquisiti con i rilievi)”.

In proposito, il Collegio rileva che sussistono i denunciati vizi.

L’errore di metodo commesso dalla sentenza impugnata consiste in ciò che la Corte d’appello, pur affermando che non poteva prendersi le mosse altro che dai dati desumibili dalla prima – in ordine cronologico – delle compravendite dei due lotti contigui, è partita invece dalla premessa secondo la quale occorreva riconoscere all’appezzamento venduto, con atto in data (OMISSIS), ai coniugi C.- F. un fronte della strada nazionale pari a 29 metri, per poi passare ad accertare da quale punto (dal lato del (OMISSIS)) doveva partire la misurazione. In realtà, come esattamente dedotto dai ricorrenti, poichè la originaria comune dante causa aveva venduto in precedenza, con atto in data (OMISSIS), a T.P. e Z.G. un appezzamento di terreno di mq. 613 a confine con la strada nazionale e via di bonifica, individuato nel tipo di frazionamento allegato all’atto indicato, i giudici di merito avrebbero dovuto prima individuare fin dove si estendeva tale appezzamento di terreno lungo la strada nazionale verso il (OMISSIS) (il che non avrebbe dovuto comportare difficoltà, utilizzando il tipo di frazionamento allegato a tale atto e il punto fisso costituito dalla intersezione tra la strada nazionale e la strada di bonifica). A seguito di questa operazione si sarebbe individuato fin dove poteva effettivamente estendersi il confine del fondo successivamente acquistato dai coniugi C.- F., e se tale confine, come individuato nel tipo di frazionamento allegato all’atto del (OMISSIS), andava a posizionarsi nella porzione di fondo già venduta a T.P. e Z.G., il conflitto avrebbe dovuto essere risolto a favore degli appellati in base al disposto degli artt. 2643 e 2644 cod. civ..

La sentenza impugnata, invece, non solo non ha tenuto conto di ciò, ma è anche partita dal presupposto erroneo (nel senso che non risulta in nessuno dei due atti di acquisto) che il fronte strada dell’appezzamento di proprietà C.- F. dovesse essere necessariamente di 29 metri, come dagli stessi espressamente richiesto.

Il secondo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, la quale procederà a nuovo esame dei proposti appelli e alla individuazione del confine tra i due fondi, tenendo conto della anteriorità della vendita a T.P. e Z.G. – e della relativa trascrizione – rispetto a quella ai coniugi C.- F., provvedendo quindi a delimitare in via prioritaria l’area di proprietà dei ricorrenti.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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