Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12518 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per correzione di errore materiale 8124/2010 proposto da:

F.G. (OMISSIS), F.L.

(OMISSIS) in proprio e quali unici credi di F.

C., F.S. (OMISSIS), FA.GI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBA 56,

presso lo studio dell’avvocato PERA AURELIANA, rappresentati e difesi

dall’avvocato SINATRA Guido, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.L. (OMISSIS), V.P. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4972/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 3/2/2010, depositata il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLLSTO PARZIALE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.G. nata a (OMISSIS), F. L. nato a (OMISSIS) in proprio e quali unici eredi legittimi di F.C. nata a (OMISSIS) ed ivi deceduta il (OMISSIS), nonchè FA. G. nato il (OMISSIS), e F.S. nato ad (OMISSIS), propongono ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 4972/2010 resa dalla seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione nelle date 3 febbraio – 2 marzo 2010 nel ricorso n. 3400/2008, avanzato dagli stessi odierni ricorrenti contro V.P. nato a (OMISSIS) codice fiscale (OMISSIS) e V.L. nato a (OMISSIS) codice fiscale (OMISSIS).

I ricorrenti rilevano che nella stesura della sentenza la Corte è incorsa nei seguenti errori materiali:

1) prima pagina al 14 rigo con scrittura a mano tra i ricorrenti è stata aggiunta la signora F.C. (della quale viene anche indicato il CF), mentre la stessa nel ricorso introduttivo non era stata inclusa quale parte ricorrente, ma soltanto indicata come dante causa dei ricorrenti F.G. e F.L., circostanza questa recepita dalla stessa sentenza a pagina cinque rigo uno della sentenza.

2) pagina uno al 17 rigo, è stato riportato e trascritto il codice fiscale di F.S. nel seguente modo: (OMISSIS), mentre il codice fiscale esatto del ricorrente F.S. è il seguente: “(OMISSIS)”.

3) quarta pagina al rigo ottavo viene omesso il nome di ” S.” nell’elenco dei F. che avevano proposto appello incidentale alla sentenza di primo grado.

Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Dalla verifica degli atti il ricorso risulta ammissibile e fondato.

Possono essere, quindi, disposte le richieste correzioni.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone che a cura della cancelleria si provveda alle seguenti correzioni della sentenza n. 4972/2010 della seconda sezione di questa Corte:

1) nella prima pagina, al 14 rigo, si annulla la scritta a mano con la quale è stata aggiunta la signora F.C. (della quale viene anche indicato il CF”) tra i ricorrenti;

2) nella prima pagina al 17 rigo, il codice fiscale di F. S. va modificato come segue: “(OMISSIS)”;

3) nella quarta pagina al rigo ottavo va aggiunto il nome di ” S.” nell’elenco dei F. che avevano proposto appello incidentale alla sentenza di primo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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