Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12517 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. II, 21/05/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.V., elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno

Buozzi n. 68, presso lo studio dell’Avvocato Padroni Rosalba, dalla

quale e’ rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Fernando

Aristei Strippoli, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.O., elettivamente domiciliato in Roma, via della

Giuliana n. 73, presso lo studio dell’Avvocato Antinucci Massimo, dal

quale e’ rappresentato e difeso per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

N.E.;

– intimata —

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2742/04,

depositata in data 9 giugno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentiti, per il ricorrente, gli Avvocati Fernando Aristei Strippoli e

Rosalba Padroni, i quali hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Marinelli Vincenzo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 febbraio 2000, il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda proposta da N.V. nei confronti dei fratelli O. ed E., volta a sentir dichiarare che egli era proprietario esclusivo di un appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di (OMISSIS), concesso al padre N.M. dall’Ente Maremma con atto del (OMISSIS).

Il Tribunale osservava, da un lato, che la designazione dell’attore fatta dai fratelli O. ed E. all’Ente Maremma dopo il decesso del genitore, non aveva altra finalita’ che quella di regolarizzare il rapporto concessorio, ma non assumeva rilevanza ai fini della rivendica perseguita dal medesimo attore, anche perche’ ciascun coerede aveva inteso conservare i propri diritti successori sull’intero asse relitto; dall’altro, che l’usucapione, anche abbreviata, non risultava essere stata provata.

Avverso questa sentenza N.V. proponeva gravame, cui resistevano O. ed N.E..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 9 giugno 2004, ha rigettato l’appello. Quanto ai primi tre motivi di gravame, la Corte territoriale ne affermava la infondatezza osservando che l’originario assegnatario del fondo, padre delle parti, aveva riscattato il compendio con atto del (OMISSIS), divenendone in tal modo proprietario esclusivo, sicche’ la designazione dell’appellante, da parte dei fratelli, quale soggetto subentrato all’originario assegnatario deceduto non poteva avere alcun effetto traslativo del compendio stesso in favore dell’appellante, ne’ di rinuncia degli appellati coeredi in favore dell’appellante. L’atto del 1978 doveva invero essere interpretato come un accordo diretto a regolare la futura divisione dell’asse, tanto che nel medesimo atto i contraenti ebbero a precisare che “i diritti di ciascuno spettanti sull’intero asse ereditario verranno soddisfatti con idoneo atto di divisione”. Del resto l’appellante, in occasione della denuncia di successione, ebbe ad indicare oltre a se’ medesimo, gli appellati quali proprietari per un terzo ciascuno.

Ne’ poteva giovare all’appellante il riferimento alla indivisibilita’ del compendio previsto dalle L. n. 1078 del 1940 e L. n. 379 del 1967, dal momento che tale limitazione era stata superata dalla L. n. 191 del 1992, nel caso in cui, come in quello di specie, fosse decorso un trentennio dal momento dell’assegnazione.

Con riferimento, infine, alle richieste istruttorie reiterate dall’appellante, la Corte d’appello ne ribadiva la inammissibilita’, trattandosi di richieste di prove testimoniali su circostanze contrastanti con risultanze documentali.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso N. V. sulla base di due motivi; hanno resistito, con controricorso, N.O. e N.E.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., per l’esistenza di un giudicato esterno, nonche’ violazione dell’art. 39 c.p.c., in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente rileva che sul medesimo oggetto sul quale si e’ pronunciata la Corte d’appello con la sentenza impugnata era intervenuta la sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 19 novembre 2003, depositata il 28 novembre 2003, le cui statuizioni di rigetto delle domande proposte dai fratelli O. ed E., con l’affermazione della indivisibilita’ del fondo, sul rilievo della inapplicabilita’, nel caso di specie, della L. n. 191 del 1992, nonche’ di accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato dagli attori, erano passate in giudicato. Quanto alla rilevabilita’ del giudicato, il ricorrente osserva che la sentenza in questione era intervenuta in un momento in cui la causa di appello era gia’ stata riservata a sentenza (20 dicembre 2001).

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione ed errata interpretazione della L. n. 379 del 1967, art. 4, comma 1 e del divieto di frazionamento dei terreni assegnati ai sensi della L. n. 1078 del 1940. Il ricorrente sostiene che l’accordo intervenuto nel 1978, che secondo la Corte d’appello era diretto a regolare la futura divisione dell’asse, sarebbe mallo perche’ stipulato in violazione della normativa vigente al momento del decesso dell’assegnatario, che sanciva, appunto, la indivisibilita’ dei fondi assegnati. In realta’, con detto atto, esso ricorrente fu designato dai fratelli quale coerede assegnatario, ai sensi della normativa speciale applicabile, con conseguente esclusione di ogni diritto sul fondo da parte dei fratelli, che avrebbero potuto vantare solo un diritto di credito.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto infondata la propria domanda di riconoscimento del diritto di proprieta’ dell’appezzamento di terreno gia’ assegnato al comune dante causa, affermando l’applicabilita’, nel caso di specie, della L. n. 191 del 1992, che aveva fatto venire meno il vincolo di indivisibilita’ dei fondi oggetto di assegnazione da parte degli enti di riforma fondiaria.

A ben vedere, peraltro, la sentenza del Tribunale di Civitavecchia e’ stata pronunciata sulla domanda di O. ed N.E., odierni controricorrenti, volta ad ottenere la divisione del medesimo appezzamento di terreno assegnato dall’Ente Maremma al loro padre M., deceduto il (OMISSIS).

Il giudizio nel quale e’ intervenuta la sentenza qui impugnata, invece, e’ stato introdotto da N.V., il quale ha convenuto dinnanzi al Tribunale di Civitavecchia i fratelli O. ed E. per sentir dichiarare che egli era proprietario esclusivo del medesimo appezzamento di terreno.

Come si vede, le domande proposte nei due giudizi si distinguono per petitum e causa petendi, sicche’ l’accertamento intervenuto nel primo giudizio, avente ad oggetto la divisione del podere assegnato al padre delle parti, in ordine alla inapplicabilita’ nel caso di specie delle disposizioni di cui alla L. n. 191 del 1992, non puo’ spiegare efficacia di giudicato quanto alla diversa domanda proposta dal ricorrente, volta a sentir dichiarare la proprieta’ esclusiva di quell’appezzamento, in forza delle disposizioni di cui alle L. n. 1078 del 1940 e L. n. 379 del 1967, che disciplinano l’attribuzione del podere oggetto di assegnazione agli eredi dell’assegnatario.

E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare in piu’ occasioni che “la L. 19 febbraio 1992, n. 191, che ha eliminato il vincolo d’indivisibilita’ delle unita’ poderali, costituisce jus supeirveniens che innova la precedente disciplina; pertanto, non puo’ trovare applicazione, in relazione a successione apertasi nel 1989, sia in base al principio generale di irretroattivita’ della legge, sia perche’, al fine di stabilire la disciplina applicabile, bisogna fare riferimento non alla data di proposizione della domanda giudiziale, ma a quella di apertura della successione, atteso che la successione mortis causa, per il principio tempus regit actum, e’ disciplinata dalle norme operanti al momento della morte del de cuius. Ne’ rileva che si verta in ipotesi di successione legittima o che il fondo sia stato riscattato antecedentemente, essendo l’unita’ interpoderale entrata nel compendio ereditario quando era ancora soggetta al vincolo di indivisibilita’, eliminato solo con la legge citata” (Cass., n. 9849 del 2005; Cass., n. 9636 del 1998; da ultimo, v. Cass., 12060 del 2009; Cass., n. 17161 del 2009). Come chiarito da Cass., n. 8655 del 2006, “in tema di riforma fondiaria, secondo il principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 233 del 1991, le disposizioni legislative successive alla L. n. 1078 del 1940 ed anteriori alla L. n. 191 del 1992 non avevano previsto alcuna deroga al divieto di frazionamento delle unita’ poderali sancito dalla citata L. del 1940, art. 1 anche per il periodo successivo alla scadenza del trentennio dalla data dell’assegnazione, sicche’ tutti i fondi, sia quelli assegnati in proprieta’ ex L. n. 1078 del 1940, sia quelli riscattati ex L. n. 279 del 1967, sia ancora quelli affrancati ex L. n. 386 del 1976, restavano soggetti al vincolo perpetuo di infrazionabilita’. Infatti, soltanto con la L. n. 191 del 1992, che ha introdotto una modifica alla precedente normativa, il vincolo di indivisibilita’ perpetuo e’ stato sostituito con quello di indivisibilita’ trentennale; peraltro, tale norma, costituendo ius superveniens, non puo’ essere applicata alle successioni apertesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sia per il principio di irretroattivita’ della legge che per il principio secondo cui la successione mortis causa, e’ regolata dalla legge in vigore al momento della morte del de cuius”.

Nel caso di specie l’unita’ poderale in questione e’ entrata nel compendio ereditario nell’agosto 1978, quando era ancora soggetta al vincolo di indivisibilita’, solo successivamente eliminato con l’entrata in vigore della L. n. 191 del 1992, non avente valore retroattivo.

Pertanto, il podere, stante la permanenza del vincolo di indivisibilita’ al momento dell’apertura della successione, avrebbe dovuto essere assegnato secondo i principi vigenti in materia a norma della L. n. 1078 del 1940, art. 5 e segg..

Risulta dunque evidente l’errore in cui e’ incorsa la Corte d’appello nel ritenere invece applicabile la normativa di cui alla L. n. 191 del 1992 anche con riferimento a successioni verificatesi in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge stessa.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, la quale procedera’ a nuovo esame del gravame proposto dal ricorrente alla luce dell’indicato principio.

Al giudice di rinvio e’ demandata altresi’ la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’ ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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