Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12517 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 17/06/2016), n.12517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20574-2013 proposto da:

S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato ALDO

SEMINAROTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ARRICA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 285/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

depositata l’11/05/2013, R.G.N. 158/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di

ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.A. convenne in giudizio S.A., davanti al Tribunale di Cagliari, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario, in qualità di proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante, in riferimento ad un fondo che Se.Sa. aveva venduto al convenuto in violazione del suo diritto di prelazione.

Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo in via pregiudiziale l’improponibilità della domanda a causa della pendenza di un giudizio possessorio tra le parti relativo al medesimo bene, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all’attore.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò che l’attore era divenuto proprietario del fondo a condizione del versamento della somma di euro 516,47 in favore dell’acquirente e condannò il convenuto al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dal S. e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza dell’11 maggio 2013, ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che il mancato accoglimento dell’eccezione di improponibilità della domanda era stato censurato dall’appellante solo in comparsa conclusionale, e perciò tardivamente.

Quanto al merito, la Corte ha rilevato che la fondamentale contestazione del S. riguardava la presunta mancata prova, da parte del C., di non aver venduto fondi rustici nel biennio anteriore alla vendita in questione. Tale elemento doveva essere effettivamente dimostrato dal retraente, pur essendo un fatto negativo; ma la prova era da ritenere raggiunta tramite la produzione, da parte del C., di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di detta condizione negativa. Il S., d’altra parte, si era limitato, ad avviso della Corte d’appello, “a contestare tardivamente e genericamente tale requisito, senza allegare nessuno specifico atto di disposizione compiuto dal C.”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propone ricorso Andrea S. con atto affidato a due motivi.

Antonio C. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ragioni di economia processuale impongono di esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, col quale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c..

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata nell’affermare che egli aveva solo genericamente contestato la circostanza della mancata vendita di fondi rustici nel biennio – non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza secondo la quale in tema di prelazione agraria la prova della sussistenza dei requisiti è a carico di chi esercita il diritto. E’ vero che alcune sentenze hanno riconosciuto validità al principio di non contestazione anche in materia agraria, ma nella specie il criterio di vicinanza della prova farebbe sì che il relativo onere gravi sul retraente; trattandosi, poi, di un’eccezione in senso lato e non in senso stretto, la questione poteva essere sollevata anche nella comparsa conclusionale o in grado di appello, senza incorrere in preclusioni.

1.1. Il motivo non è fondato.

ricorrente correttamente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la prova della sussistenza dei requisiti per l’esercizio del riscatto agrario grava sulla parte che esercita tale diritto, anche se si tratti di requisiti negativi (v., tra le altre, le sentenze 1 aprile 2003, n. 4909, e 20 agosto 2015, n. 17009).

Occorre però tenere presente che questa Corte ha pure affermato –

con un orientamento al quale la presente pronuncia intende dare continuità – che anche in materia di prelazione e riscatto agrari opera il principio di non contestazione. Si è detto, infatti, che anche in queste controversie la non contestazione da parte del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (sentenza 9 marzo 2012, n. 3727). La pronuncia ora richiamata è stata emessa in una vicenda nella quale, analogamente a quella odierna, non trovava ancora applicazione, ratione temporis, la nuova versione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ormai fissato per legge l’operatività di detto principio in modo generale.

La Corte d’appello di Cagliari ha affermato, nella motivazione della sentenza qui in esame, che il S. si era limitato a contestare “tardivamente e genericamente” l’esistenza, in capo al C., del requisito della mancata vendita di fondi rustici nel biennio antecedente l’esercizio del riscatto, senza allegare nessuno specifico atto di disposizione da questi compiuto. A fronte di tale motivazione, la contestazione contenuta nel motivo in esame si rivela insufficiente a superare la ratio decidendi della sentenza; il ricorrente, infatti, mentre da un lato afferma che la contestazione avrebbe dovuto considerarsi comunque tempestiva, trattandosi di una mera difesa, dall’altro aggiunge che un’effettiva contestazione di quella circostanza vi fu soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado (v. ricorso, p. 8), in tal modo ammettendo che la motivazione della sentenza impugnata ha colto nel segno.

Ritiene il Collegio, quindi, che rimanga insuperata l’affermazione della Corte di merito circa la tardività e la genericità della contestazione, il che comporta il rigetto del motivo in esame.

2. Il rigetto del secondo motivo comporta l’inutilità dell’esame del primo, col quale il ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere valore di prova alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la mancata vendita di fondi rustici nel biennio anteriore, perchè la giurisprudenza prevalente ha affermato il contrario.

E’ evidente, infatti, che la valutazione sulla fondatezza o meno della contestazione relativa alle modalità con le quali la Corte d’appello ha ritenuto che il C. aveva provato la sussistenza del suindicato requisito diventa del tutto inutile nel momento in cui tale circostanza non era stata adeguatamente contestata e doveva ritenersi, quindi, provata a seguito della non contestazione.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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