Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12517 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12517 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Accertamento
“standardizzato”

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ELIA FRANCESCO, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avv.

Mauro Sabetta, presso il quale è elettivamente damiciliato in
Roma alla piazza Bainsizza n. l;
– rio

Zegs

te –

contro

AGENZIA DELLE }MIRATE,

in persona

Data pubblicazione: 17/06/2015

del

Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è dcmiciliata in Roma in via dei Portoghesi, n.
12;
cantroricarrente –

avverso la sentenza della Cammissione tributaria regionale
del Lazio n. 19/35/10, depositata il 10 febbraio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 settembre 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udita l’avv. Paola Giardina per il ricaLLeute;
udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, Che ha ‘concluso per
l’inammissibilità ed in stibordine il rigetto del ricorso.
SUUMEMENTO DEL PROCESSO

Francesco Elia propone ricorso per rassazione, affidato ad
un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha
confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, ai fini
dell’IRPEF, dell’IVA e dell’IRAF per l’anno 2003, emesso sulla
scorta

del

rilevato scostamento fra il reddito dichiarato e

quello determinato sulla base dell’applicazione degli studi di
settore.
quanto non erano stati prodotti neanche in appello elementi
idonei atti a confutare le risultanze dell’accertamento
confermato dalla Commissione provinciale, la quale aveva rilevato
Che nell’atto impositivo erano state effettivamente conteggiate
tutte le speSe e le ritenute d’acconto dichiarata, e nessuna
contestazione era stata mossa al sistema induttivo di
accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore,
effettuato dall’ufficio, né al procedimento seguito per
determinare i ricavi presunti e quindi il reddito.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
1119012V1 rELLA DEC:ESIMIE

Con l’unico motivo del ricorso il contribuente si duole
della ritenuta indeducibilità del costo sostenuto per
l’acquisizione dello studio professionale, per euro 206.582,80,
costituente componente negativa ed inerente “alla produzione di
compensi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.
Il ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità, in
quanto, anche nella presente sede di legittimità, la doglianza
del contribuente è consistita nell’asserito mancato
riconoscimento della deducibilità dei costi sopportati nel
periodo d’imposta per l’acquisizione dello studio professionale
(“..la quaestio iuris Che ci occupa attiene alla natura della
componente negativa del reddito, e conseguente deducibilità,

del

costo sostenuto dal professionista acquirente di studio
professionale, relativa all’anno d’imposta 2003m”), laddove già
il giudice di primo grado aveva rilevato come con “l’avviso di
adcertamento- impugnato sano State effettivamente conteggiate
tutte le spesa_ dichiarate”, ed aveva perciò, per quanto ancora
rileva, rigettato il ricorso.

2

Il giudice di secondo grado ha rigettato l’impugnazione in’

Il contribuente aveva poi proposto appello, come ha
rilevato la Commissione regionale nella sentenza impugnata,
“riproponendo pedissequamente le eccezioni sollevate in prime
cure”, sicché 1′ impugnazione veniva ritenuta “non meritevole
d’accoglimento poiché non sono stati prodotti, anche in questa
sede, elementi idonei atti a confutare le risultanze
dell’accertamento confermato dalla UTI” di Roma”.
Posto quindi Che l’atto impositivo di accertamento aveva
riconoscimento, il ricorso che avesse inteso idoneamente
contestare l’accertamento per standard effettuato avrebbe dovuto
appuntarsi sulle ragioni dello scarto fra ricavi dichiarati e
ricavi presunti sulla base degli studi di settore, al fine di
“addivenire al reddito”, contestazione Che non risulta effettuata
nei gradi di merito, ed alla quale non vi è riferimento nel
ricorso in esame, invero non

dP1

tutto perspicuo.

Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccmtenza e si liquidano
come in dispositivP.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 3.800, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma il 24 setteffibre 2014

A

Il consigliere estensore
(Antonio Gr

Il Presidente

tenuto conto delle spese, di cui invece si lamentava il mancato

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