Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12517 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12517
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6135/2010 proposto da:
F.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE CARSO 14, presso lo studio dell’avvocato LUIGI OLANDA,
rappresentato e difeso dagli avvocati LI GOTTI Ignazio, MARIO
GIUSEPPE ROMEO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
– intimato –
avverso l’ordinanza RG 4151/09 del GIUDICE DI PACE di REGGIO
CALABRIA, depositata il 16/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente impugna il provvedimento suindicato, adottato dal Giudice di Pace ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, col quale veniva dichiarata inammissibile, perchè tardivo, il ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in opposizione a verbale di accertamento di violazioni al Codice della Strada.
Parte ricorrente lamenta che erroneamente il Giudice di Pace, nell’effettuare il conteggio del termine, non ha tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, applicabile anche alle controversie in questione (Cass. 2005 n. 2). Escluso dal computo tale periodo, l’opposizione risultava tempestiva.
2. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
4.- Il ricorso è manifestamente fondato.
Il Giudice di Pace, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, ha dichiarato inammissibile, giudicandola tardiva, l’opposizione in questione, facendo riferimento al deposito del ricorso avvenuto in. data 9 settembre 2009 a fronte della notifica del provvedimento opposto avvenuta il 29 giugno 2009.
Tenuto conto del periodo di sospensione dei termini per il periodo feriale, applicabile anche alle controversie in questione, il ricorso risulta tempestivamente proposto.
5. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace Reggio Calabria), che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011