Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12516 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. II, 21/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 21/05/2010), n.12516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE SAFA SAS – (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEDILUCO 9, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO Cesidio, come

da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.G. – (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO

ENNIO, rappresentato e difeso dagli avvocati DE PAOLA PARIDE, DE

PAOLA SANDRO, come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MERIDIANA SRL, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE DI ISERNIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 270 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositato, il

02/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito l’Avvocato DE PAOLA Sandro, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La societa’ ricorrente impugna il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Isernia, in data 2 aprile 2004, col quale veniva accolto il ricorso proposto ex art. 814 c.p.c. dall’avvocato D.N. in relazione alla mancata accettazione da parte dell’odierna ricorrente della liquidazione degli onorari per un importo di Euro 100.000,00 operato dal collegio arbitrale investito della risoluzione di una controversia insorta tra l’azienda ricorrente e la Meridiana S.r.l..

2. La ricorrente lamenta la violazione del decreto ministeriale n. 585 del 1994, che prevede che la liquidazione del compenso in favore del collegio arbitrale in controversia come quella in questione con un valore non superiore a Euro 516.456,90 dovesse essere operata tra un minimo di Euro 18.075,99 e il massimo di Euro 46.481,12. Nel caso in questione erano stati liquidati Euro 100.000,00.

3. – La causa, gia’ portata all’esame del collegio, e’ stata rinviata in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa corte sulla questione in ordine alla necessita’ o meno dell’integrazione contraddittorio nei confronti degli altri arbitri. La decisione e’ intervenuta nel marzo del 2009 con la sentenza numero 15586.

4. – Nelle more per la ricorrente e’ stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore in favore dell’avv. Paolo DI GRAVIO, con procura a margine con sottoscrizione autenticata dal nuovo difensore.

Tale costituzione non puo’ ritenersi valida, occorrendo per la costituzione con nuovo procuratore in corso di giudizio una procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (vedi art. 83 c.p.c., comma 2, trattandosi di atto non ricompreso nell’elenco tassativo di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3 nel testo applicabile ratione temporis, vedi Cass. 20244/06). Occorre osservare, infatti, che la nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2009 (che ha modificato l’art. 83 c.p.c., comma 3 introducendo tra gli atti per i quali e’ sufficiente la sola autenticazione da parte del difensore anche la memoria di nomina del nuovo difensore) e applicabile, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 1 soltanto ai giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della legge in questione e cioe’ a decorrere dal 4 luglio 2009.

5. Alla luce dei principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite su richiamata, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Al riguardo questa Corte ha espresso il seguente principio cosi’ massimato: “In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinuncia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso e’ automaticamente integrato, in base all’art. 814 c.p.c., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all’arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento e’ privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.”.

Le sezioni unite, quindi, hanno ritenuto inammissibile l’impugnazione avverso il provvedimento, come quello oggetto del presente ricorso, posto che il Presidente del Tribunale svolge al riguardo una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica, privo della “vocazione del giudicato” e quindi insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

6. – In relazione alla novita’ della questione, appare opportuno disporre tale compensazione delle spese.

P.T.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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