Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12516 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12516 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Imposte su redditi
ritenuta
d’acconto

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EWA FRNNCESCO,

Data pubblicazione: 17/06/2015

rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avv.

Mauro Sabetta, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Roma alla piazza Bainsizza n. 1;
– zdcol-crente contro
AGENZIA, DEM= ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

intimata

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 17/35/10, depositata il 10 febbraio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 setteMbre 2014 dal Relatore.Cons. Antonio Greco;
udita l’avv. Paola Giardína per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per
l’inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLSI:MEM) DEL PROCESSO

Francesco Elia, avvocato, propone ricorso per cassazione
con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha

confermato la legittimità della cartella di pagamento con la
quale, a seguito del controllo effettuato ai sensi dell’art. 36
ter del d.P.R. 29 setteffibre 1973, n. 600, dal quale emergeva una
divergenza fra le ritenute dichiarate e quelle effettivamente
subite, veniva liquidata l’IRPEF per il 2003.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto non vi fosse prova
dell’avvenuto pagamento delle ritenute d’acconto sui compensi
corrisposti al professionista dall’INPS, non potendosi
professionista. Obbligato al pagamento dell’imposta, d’altro
canto, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, è il
lavoratore autonomo, nei cui confronti il sostituto che ha
operato la ritenuta ha l’obbligo di rivalsa, mentre a norma
dell’art. 35 del d.P.R. 29 setteffibre 1973, n. 602, il sostituito
è obbligato in solido con il sostituto per le imposte per le
quali non sono state effettuate o non sono state versate le
ritenute d’acconto.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella
presente sede.
NEIMI DELLALEWISIME

Con l’unico motivo del ricorso il contribuente assume che
attribuire valore sostanziale alla certificazione delle ritenute
potrebbe determinare, in caso di ritenute non certificate, la
violazione del principio generale che prevede il divieto di
doppia imposizione posto dall’art. 162 del tuir. La
certificazione costituirebbe un onere per il sostituto, na non
una condicío sine qua non per godere dello scomputo delle
trattenute, essendo dette somme legittimamente scemputabili anche
in assenza della certificazione del sostituto, ove si disponga,
ad esempio, delle fatture emesse dal contribuente.
La censura deve essere disattesa.
In sede di controllo formale delle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 36
ter del d.P.R. 29 setteffibre 1973, n. 600, gli uffici finanziari
“possono infatti escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’art. 20,
terzo coma del d.P.R. n. 605 del 1973, o dalle certificazioni

2

considerare tale le fatture rilasciate all’ente dal

richieste dai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in
misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei
contribuenti stessi”.
Il giudice di merito non ha affermato Che la detta
certificazione del sostituto d’imposta costituisca la condicio
sine qua non per godere dello scomputo delle ritenute operate, ma
ha correttamente ricordato Che obbligato al pagamento
dell’imposta, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, è
operato la ritenuta ha l’obbligo di rivalsa, mentre a norma
dell’art. 35 del d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 602, il sostituito
è obbligato in solido con il sostituto per le imposte per le
quali non sono state effettuate o non sono state versate le
ritenute d’acconto (in proposito, Cass. n. 8337 del 2006 e n.
5020 e n. 1161 del 2003, n. 17515 del 2002); ed ha ritenuto non
dimostrata la essenziale circostanza dell’effettivo versamento
delle ritenute, in quanto nella specie “non vi era prova in atti
dell’avvenuto pagamento delle ritenute d’acconto sui compensi
corrisposti al professionista dall’INPS, tale non potendo
ritenersi le fatture rilasciate all’ente

da1 medesimo

professionista”.
D’altra parte, nel ricorso per cassazione il contribuente
per un verso erroneamente assume che “lo scomputo delle ritenute
prescinde, oltre Che dalla esibizione all’erario delle
certificazioni de quibus, anche dall’effettivo versamento delle
somme trattenute…”, dall’altra fa un cenno alla produzione, oltre
Che delle fatture, dei “relativi titoli bancari di pagamento”,
senza specificare il contenuto di tali documenti, specificazione
utile ai fini del sindacato sulla ritenuta inidoneità della prova
dell’avvenuto pagamento delle ritenute d’acconto, affermata dal
giudice d’appello con espresso riferimento alle (sole) fatture
rilasciate dal contribuente.
Il ricorso, Che per tale aspetto si appalesa, oltre che
infondato, privo del requisito dell’autosufficienza, deve
pertanto essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.

3

il lavoratore autonomo, nei cui confronti il sostituto che ha

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2014

Il consigliere estensore

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