Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12516 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20691/14 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.A., rappresentata e difesa dall’avv. Ferdinando Berardi,

nel cui studio in Roma, via Giulio Caccini, n. 1, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 138/02/2014 della Commissione tributaria

regionale per la Basilicata, depositata il 21/02/2014 e non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In data 08/09/2008 furono notificati ad S.A. quattro avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2001, 2002, 2003 e 2004, con i quali l’Agenzia delle Entrate recuperò un’indebita detrazione d’imposta per familiari a carico ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41. Avverso gli stessi fu proposta dalla contribuente istanza di accertamento per adesione D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, comma 2, spedita, in plico semplice, in data 13/11/2008, la quale esitò nel provvedimento di rigetto, emesso dall’Ufficio in data 11/12/2008, in ragione della tardività della stessa, in quanto ricevuta il 19/11/2008 e dunque successivamente alla data del 14/11/2008 per la proposizione di eventuale ricorso, e alla quale seguì l’emissione di cartella di pagamento, ricevuta il 08/10/2009, recante l’iscrizione a ruolo dei predetti atti impositivi. Impugnato quest’ultimo atto dalla contribuente sul presupposto della reputata non definitività degli avvisi di accertamento prodromici, stante la presentazione in termini dell’istanza di accertamento con adesione, la C.T.P., avendo reputato tempestiva l’istanza, accolse la domanda con sentenza che fu impugnata dall’Agenzia delle Entrate. Nelle more del giudizio di appello, la contribuente presentò quattro distinte istanze di definizione D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ex art. 39 delle liti pendenti (una per ciascuno dei predetti avvisi di accertamento), che l’Ufficio respinse in quanto per gli avvisi in questione non risultava incardinata alcuna lite, ma soltanto quelle aventi rispettivamente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento con adesione e l’iscrizione a ruolo delle somme il cui pagamento era stato intimato con i predetti avvisi ormai divenuti definitivi, oggetto dell’odierna contesa, e in quanto non poteva essere oggetto di definizione l’atto di mera riscossione. Quest’ultimo atto fu parimenti impugnato dalla contribuente davanti alla C.T.R. ove pendeva la lite principale, la quale dichiarò il giudizio estinto per intervenuto condono con la sentenza oggi impugnata.

2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il contribuente si è difeso con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto valida l’istanza di definizione sulla base dell’erroneo presupposto che quella in corso, benchè avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento, costituisse “lite pendente”‘ e avesse valorizzato a tal fine sia l’intervenuta declaratoria di illegittimità dell’iscrizione a ruolo da parte dei giudici di prime cure, in ragione della mancata conclusione dell’istituto dell’accertamento con adesione, sia l’affermazione, da parte loro, del mancato perfezionamento della cartella di pagamento e della non definitività degli avvisi di accertamento ad essa riferiti. Ad avviso dell’Ufficio, la C.T.R. avrebbe invece dovuto al più respingere il gravame proposto, ma non dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuto condono, essendo questo riferito alla definizione delle liti pendenti alla data del 1 maggio 2011 (poi prorogato al 31/12/2011) e dovendosi considerare “liti pendenti”, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 soltanto quelle aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altra imposizione, non anche quelle riguardanti atti privi di contenuto impositivo o con funzione di liquidazione o riscossione del tributo, come nella specie, stante l’assenza di censure, da parte della contribuente, sugli avvisi di accertamento prodromici e la mancata proposizione di un’istanza di rimessione in termini.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, commi 2 e 3, in combinato disposto con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. affermato che l’opposizione a cartella esattoriale non riguardasse l’atto di riscossione in sè, ma l’illegittimità di altro atto, ossia l’istanza di accertamento con adesione asseritamente proposta fuori termine, sostenendo al riguardo che non sussistesse alcun obbligo, in capo al contribuente, di inoltrare tale istanza con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo invece sufficiente l’utilizzo del servizio postale semplice. L’Ufficio ha invece affermato che, dovendo l’istanza di accertamento con adesione precedere il ricorso, la sua tempestività potesse essere regolata dai principi processuali, secondo cui vale la data di spedizione, solo quando la trasmissione fosse avvenuta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento D.Lgs. n. 456 del 1992, ex art. 20 stante la connessione tra i due atti, ma non quando fosse eseguita, come nella specie, per posta prioritaria entro il termine e fosse pervenuta a termine spirato.

3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 4, in combinato disposto con il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 3, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. affermato che, in mancanza di specifica indicazione di legge, l’Amministrazione non avrebbe potuto statuire al di là di quanto stabilito dalla legge (ubi lex voluit dixit). Ad avviso dell’Ufficio, invece, l’estensione del principio di cui al D.Lgs. n. n. 546 del 1992, art. 20 anche all’istanza di accertamento con adesione, voluta dalla prassi seguita dall’Amministrazione, avrebbe richiesto un approccio rigoroso in quanto più favorevole al contribuente, sicchè l’effetto principale dell’istanza, siccome finalizzata a garantire il contraddittorio, si sarebbe dovuto far decorrere dalla ricezione della stessa, stante la diversa natura del procedimento amministrativo rispetto a quello giurisdizionale.

4.1 I tre motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono fondati.

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16 con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro 1130 novembre 2011 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione”.

La L. n. 289 del 2002, art. 16 stabilisce, a sua volta, al comma 1, che “le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonchè quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma a) di 150 Euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 Euro; b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 Euro”. Individuati al comma 2 modalità e termini di versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, oltre alle conseguenze del mancato versamento, e stabilita ai commi 6 e 7 la sospensione delle liti suscettive di definizione fino al 30 giugno 2003 e la sospensione fino al 17 marzo 2003 dei termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie, dei tribunali e delle corti di appello, la norma precisa, al comma 3, che “Ai fini del presente articolo si intende: a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonchè quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato… b)”, e stabiliva, infine, al comma 8, che “gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005”.

Le condizioni per l’accesso al condono fiscale ai sensi del citato art. 39, comma 12, sono dunque tre: la pendenza di una lite fiscale alla data del 1 maggio 2011, la partecipazione ad essa dell’Agenzia delle Entrate e il valore non superiore a Euro 20.000 della stessa.

Il primo requisito, pur ancorato temporalmente alla data del 1 maggio 2011 dall’art. 39, comma 12, (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal D.L. n. 216 del 2011, convertito dalla L. n. 14 del 2012), è stato interpretato nel senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 (in tal senso Cass. Sez. 6-5, 12/03/2018, n. 5969), intendendosi con ciò le sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche quelle definite dalla Corte di cassazione, non impedendo la pendenza del termine per la revocazione a norma dell’art. 391 bis c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto (Cass., 28/06/2016, n. 13306), mentre per l’individuazione del secondo si è fatto riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), richiamato dall’art. 39, comma 12 e dunque all’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo (in tal senso, Cass., 6-5, 21/10/2019, n. 26660; Cass., Sez. 6 – 5, 19/01/2017, n. 1407; Cass. Sez. 5, 26/10/2011, n. 22255).

Quanto alle cause suscettive di definizione agevolata, invece, rientrano nel concetto di “lite pendente”, secondo l’orientamento maggioritario, le sole ipotesi indicate nella L. n. 289 del 2002, art. 16 e dunque le liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato (Cass., Sez. 6-5, 02/11/2018, n. 28064; Cass., Sez. 5, 5/06/2018, n. 14333), sebbene da valutarsi sulla base della sua effettiva funzione a prescindere dalla qualificazione formale (Cass., Sez. 5, 24/06/2016, n. 13136; Cass., Sez. 5, 08/ 06/2017, n. 14344; Cass., Sez. 5, 15/04/ 2016, n. 7536; Cass., Sez. 5, 13/04/2016, n. 7279), e non anche gli atti liquidatori, esaurendosi questi nel controllo dei criteri di fissazione del quantum dell’obbligazione, secondo gli stessi dati addotti dal debitore (Cass., Sez. 5, 28/01/2015, n. 1571).

4.2 Orbene, la presente causa ha pacificamente ad oggetto l’impugnazione della cartella esattoriale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’importo contemplato da quattro avvisi di accertamento precedentemente notificati e riferiti agli anni di imposta dal 2001 al 2004, sicchè, vertendo su un atto riscossivo di atti impositivi definitivi, come si vedrà, non può rientrare nell’ambito applicativo della normativa condonistica, secondo quanto testè affermato.

La contestazione sulla definitività della lite, avanzata nei gradi di merito dalla contribuente sul presupposto che ciò fosse stato inibito dalla presentazione, da parte sua, dell’istanza di definizione agevolata ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, e che la reiezione della stessa per tardività da parte dell’Ufficio fosse illegittima non può infatti dirsi fondata.

Invero, in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma soltanto la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (Cass. Sez. 5, 03/12/2019, n. 31472; Cass., Sez. 5, 30/12/2009, n. 28051).

Pertanto, non risultando che la contribuente abbia impugnato i predetti avvisi, ma soltanto la reiezione dell’istanza di definizione agevolata e la cartella di pagamento, deve ritenersi che gli stessi siano divenuti definitivi, restando del tutto irrilevanti le vicende afferenti a quell’istanza.

Ne consegue che la C.T.R., allorchè ha affermato che la cartella non si fosse “mai perfezionata”, così come mai erano divenuti definitivi gli avvisi di accertamento da essa richiamati, e che la stessa fosse stata impugnata non già in quanto atto riscossivo, ma in quanto riferita ad atto presupposto illegittimo, per poi dilungarsi sulla questione dell’illegittimità della reiezione dell’istanza di definizione agevolata, stante la sua tempestività, concludere per l’illegittimità del diniego dell’Ufficio alla domanda di definizione della lite D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39 e pronunciare l’estinzione del giudizio, ha fatto mal governo di quei principi, ciò che comporta la fondatezza del ricorso.

In ragione della definitività degli avvisi di accertamento e dell’irrilevanza, a tali fini, delle vicende relative all’istanza di definizione agevolata, le uniche poste a fondamento dell’impugnazione della cartella, la questione può essere decisa nel merito, non sussistendo i presupposti per un ulteriore giudizio, con l’affermazione della legittimità della cartella siccome conseguente ad atto impositivo definitivo e impugnata per vizi non suoi propri ma afferenti ad atto non più impugnabile.

5. In conclusione, la sentenza deve essere cassata e, decidendo nel merito, deve dichiararsi la legittimità della cartella.

Le spese del giudizio devono essere compensate con riguardo ai due gradi di merito, mentre quelle di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del contribuente.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la legittimità della cartella di pagamento impugnata.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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