Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12516 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5722/2010 proposto da:

P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NTCOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato SALERNO

Gaspare, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORINI

MATTEO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei

Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

e contro

PREFETTURA DI IMPERIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 792/2009 del GIUDICE DI PACE di IMPERIA del

17/12/09, depositata il 19/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOUSTO PARZIALE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna il su indicato provvedimento col quale veniva respinto il suo ricorso avverso sanzioni amministrative del Codice della Strada.

Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Resistono con controricorso il MINISTERO DELLA DIFESA e il MINISTERO DELL’INTERNO. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è stato, infatti, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

L’art. 26 del citato decreto legislativo ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando il comma 5 dell’art. 23 citato) l’appellabilità. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al quinto comma, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinante pronunciate ed alle sentente pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il D.Lgs. in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).

Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni e quella dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione). Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio in favore delle parti costituite, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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