Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12515 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4008/2019 proposto da:

C.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lotti Mario, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno

avverso il decreto del TRIBUNALE di 01/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella 21/02/2020 dal

consigliere VELLA Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino gambiano C.L., di etnia mandinga e religione mussulmana, il quale aveva dichiarato di essere giunto in Italia dopo aver vissuto in Senegal, Mali, Niger, Algeria e (per nove mesi) in Libia, e di temere di essere arrestato in caso di rientro in Gambia, dove era ancora ricercato dalla polizia, poichè ne era fuggito illegalmente, sottraendosi alla vigilanza delle guardie carcerarie (che in quel momento stavano pregando) durante un ricovero ospedaliero per malaria, dopo essere stato detenuto per tre mesi e venticinque giorni, picchiato e maltrattato insieme al suo datore di lavoro, come lui arrestato per aver varcato il confine di Stato con mezzi di proprietà del governo, al fine di andare a cercare legna nel Senegal.

2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non credibile il narrato del ricorrente, in quanto poco dettagliato e implausibile, nonostante questi avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare l’accaduto, ottemperando agli oneri di cui al del D.Lgs. cit. art. 3, comma 5.

3.1. La censura è inammissibile per difetto di decisività, poichè il tribunale, dopo aver formulato il giudizio di non credibilità del racconto del dichiarante, ha comunque motivato, con una seconda ratio decidendi, il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria “quand’anche la vicenda narrata fosse ritenuta credibile”.

4. Il secondo mezzo prospetta la violazione dell’art. 1, lett. a), Convenzione di Ginevra, degli artt. 14 e 17, con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il tribunale “completamente omesso di statuire in merito alle persecuzioni patite dal ricorrente, connesse alla sua condizione di migrante, durante il suo significativo periodo di tempo trascorso in Libia”.

4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto si limita a fare riferimento alle “persecuzioni patite in Libia” (v. pag. 34 del ricorso), mentre nella parte introduttiva viene trascritta a pag. 7 una generica affermazione contenuta nell’originario ricorso introduttivo circa lo sfruttamento lavorativo ivi subito “alla mercè delle bande criminali che imperversano nel territorio libico”.

5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto sarebbe effettivo e attuale il rischio di subire in caso di rientro nel paese d’origine sia torture o trattamenti inumani e degradanti – già subiti in occasione dell’arresto e della detenzione per il reato di “espatrio alla guida di un mezzo agricolo di proprietà dello stato”, cui si aggiungerebbero i reati di “evasione” e “irreperibilità alle autorità” (asseritamente introdotto nel codice penale gambiano ad agosto 2015) – sia una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona essendo il Gambia caratterizzato da “una situazione di estrema conflittualità interna pronta a degenerare in una vera e propria guerra civile (…) nell’assenza di un’autorità statale in grado di assolver alla propria funzione di controllo, anche a causa dell’elevato livello di corruzione riscontrato ancora oggi nei suoi apparati”.

5.1. La censura, formulata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

5.2. Con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria del ricorrente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), il tribunale ha ritenuto che, anche “ove fosse credibile la storia narrata e il rischio di esser arrestato per aver violato il divieto imposto dalla legge di portare trattori di proprietà dello Stato al di fuori del territorio nazionale”, si tratterebbe comunque di rischio privo dei caratteri di effettività e attualità, “posto che i fatti narrati risalgono al 2014” e la circostanza per cui “la polizia lo starebbe ancora cercando, secondo quanto riferitogli dalla madre” è stata ritenuta non credibile, per genericità e implausibilità. Tale apprezzamento in fatto non è censurabile in questa sede, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, per cui la valutazione di attendibilità del racconto del richiedente è sindacabile in sede di legittimità solo negli stringenti limiti – qui non osservati – del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (applicabile ratione temporis) dunque per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero per motivazione assolutamente mancante, o apparente, o perplessa e obiettivamente incomprensibile – ipotesi queste che non ricorrono nel caso di specie – restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura dei fatti o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate (ex multis, Cass. 5114/2020, 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).

5.3. Anche di recente le sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito come sia “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5.4. Quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la sussistenza dei relativi presupposti è stata esclusa dal tribunale all’esito della valutazione delle Country of Origin Information (COI) tratte da fonti qualificate e aggiornate, espressamente indicate a pag. 10 del decreto impugnato (Human Rights Watch- Wolrd Report 2018-Gambia).

5.5. Al riguardo si rammenta che, per consolidato indirizzo di questa Corte (ex multis Cass. 8908/2019, 284/2019, 13858/2018, 32064/2018), la norma in questione deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (art. 9 e art. 15, lett. c), direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE) e in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia, la quale ha precisato che “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (Corte giust., 17 febbraio 2009, Elgafaji, par. 33-35 e 43; Corte giust., 30 gennaio 2014, Diakitè, par. 30; cfr. Corte giust. Grande Sezione, 18 dicembre 2014, par. 36, nel senso che, di norma, i rischi cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese non costituiscono ex sè una minaccia individuale definibile come “danno grave”, in relazione al Cons. 26 della direttiva 2011/95/UE).

5.6. Deve quindi concludersi che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, invocata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), postula, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” derivante da quella violenza. Circostanze, queste, che sono state escluse dalla corte territoriale sulla base di una valutazione non correttamente censurata secondo i nuovi canoni dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che impongono al ricorrente l’onere di indicare, in ossequio agli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività” (ex plurimis, Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6735/2020, 6485/2020, 6383/2020).

6. Il quarto motivo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, nonchè “omesso e/o comunque erroneo giudizio comparativo effettivo tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia”, oltre al mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, avuto riguardo alla sua giovane età (attualmente 23 anni), al fatto che era ancora minorenne quando ha lasciato il suo Paese, dove prima di essere arrestato viveva in condizioni di indigenza, orfano di padre e senza istruzione (ha frequentato solo un anno di scuola), mentre in Italia avrebbe reperito da tempo un’attività lavorativa destinata a stabilizzarsi.

6.1. La censura è fondata.

6.2. Preliminarmente va richiamata la recente statuizione in tema di successione delle leggi nel tempo, per cui “il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge” (Cass., Sez. U, 29459/2019).

6.3. Le Sezioni Unite appena citate hanno altresì confermato l’orientamento di questa Corte che, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva raggiunto dal richiedente in Italia e la sua situazione soggettiva e oggettiva nel Paese di origine, in modo da verificare se il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. 4455/2018, 11110/2019, 12082/2019, 1104/2020). Ai fini di siffatta valutazione comparativa, non ha rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza isolatamente ed astrattamente considerato, nè il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza, poichè si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, bensì quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti (Cass. 17072/2018, 9304/2019).

6.4. Tale ricostruzione è stata ulteriormente affinata con la precisazione che, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che, quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio (attraverso una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione, conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto da Cass. Sez. U, 8053/2014), tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, con conseguente attenuazione del canone integrato dalla “privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (Cass. 1104/2020).

6.5. Al contrario, ai fini della richiesta valutazione comparativa, il tribunale si è limitato ad affermare “che la famiglia del ricorrente vive ancora in Gambia e che il ricorrente non ha allegato che le ragioni della sua migrazione dal paese d’origine fossero da ricondursi alla necessità di sottrarsi a condizioni di vita al limite della sopravvivenza”, senza valutare in alcun modo le ulteriori e specifiche circostanze allegate dal ricorrente, per verificare la loro idoneità a costituire quei “”seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 1040/2020, 23778/2019), avuto riguardo anche alla “specifica compromissione dei diritti umani accertata in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. n. 630 del 2020), qualora “da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

7. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione limitatamente al quarto motivo, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che provvederà anche alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA