Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12515 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 18/05/2017, (ud. 13/09/2016, dep.18/05/2017),  n. 12515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27759/2015 proposto da:

F.I.G.H. – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL, in persona del

Presidente pro tempere, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

PELLEGRINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MASSIMO RANIERI e GIANCARLO GUARINO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.S.T.A.T. – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrenti –

CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 180, presso lo STUDIO LEGALE SANINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO SANINO, per delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.S.T.A.T. – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2015 della CORTE DEI CONTI – SEZIONI

RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE – ROMA, depositata il 13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

uditi gli avvocati Gianluigi PELLEGRINO, Giancarlo GUARINO, Massimo

RANIERI, Mario SANINO e Bruno DETTORI per l’Avvocatura Generale

dello Stato;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/7/2015 la Corte dei Conti – sezioni riunite in speciale composizione, dichiarato inammissibile Intervento spiegato dal Coni, ha rigettato il ricorso proposto dalla FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Coni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Procura Generale della Corte dei Conti per l’annullamento della determinazione con cui l’Istituto Nazionale di Statistica- Istat l’ha inserita nell’elenco S 13 valido per l’anno 2014 tra gli “enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali” controllati da “amministrazioni pubbliche” D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 1, comma 2, i cui bilanci concorrono a formare il conto economico consolidato di cui alla L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 3, redatto ai sensi del Regolamento U.E. n. 549/2013 (G.U. n. 210 del 2014, serie generale).

Avverso la suindicata pronunzia della Corte dei Conti -sezioni riunite in speciale composizione – la FIGH propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi l’Instat e la Procura Generale della Corte dei Conti. Propone controricorso altresì il Coni, che aderisce alle istanze della ricorrente e spiega ricorso incidentale sulla base di unico motivo, cui resiste con controricorso la Procura Generale della Corte dei Conti.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta del 28/4/2016 il Procuratorie Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo (denominato “A”) la ricorrente principale denunzia “l’incostituzionalità, in riferimento all’art. 103 Cost., comma 2, della L. n. 228 del 2012, art. 1”.

Si duole che sia stata illegittimamente attribuita al giudice contabile, in “(indefinita) “composizione speciale””, la giurisdizione sull’impugnazione del provvedimento, di natura amministrativa, dell’Istat concernente l’inclusione nell’elenco S 13 valido per l’anno 2014 le Federazioni sportive, istituzioni senza scopo di lucro, sulla base di normativa anche di fonte comunitaria implicante la valutazione circa la sussistenza di requisiti soggettivi ed oggettivi fondata su “criteri anche del tutto autonomi rispetto alle regole di contabilità pubblica” in quanto prescindenti dal “finanziamento pubblico” e dalla “gestione di pubblico denaro”, e caratterizzata da “apprezzamenti dotati di ampia discrezionalità”, a cui fronte la posizione dei predetti enti è di “interesse legittimo”.

Si duole che sia stato a tale stregua individuato un “giudice speciale”, “investito di una giurisdizione sostitutiva di merito con riguardo ad una funzione che il legislatore ha assegnato espressamente al potere amministrativo”, invero estranea alle funzioni riservate alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti ex art. 103 Cost., comma 2, trattandosi di “controversie che non hanno in alcun modo i caratteri propri dei giudizi di conto e dalle quali è del tutto estranea una funzione sanzionatoria di responsabilità amministrativo-contabile”, che invero “si esauriscono nella valutazione della conformità del provvedimento amministrativo adottato dall’Istat alle regole fissate dai regolamenti comunitari nonchè dalla legge generale sul provvedimento e sul procedimento amministrativo”.

Lamenta che trattasi di controversie “assolutamente eterogenee” anche rispetto a quelle “rientranti nei giudizi ad istanza di parte regolati dal R.D. n. 1038 del 1983, artt. 52 – 58 e nelle quali fattispecie tipiche convivono con la previsione aperta e atipica di cui all’art. 58”, le quali “devono pur sempre riguardare “importi il cui acclaramento richieda un esame globale della gestione contabile, ovvero l’applicazione dei criteri generali giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto… (Cass. Civ. Sez. Unite n. 5424 del 1993)””. E che un tanto fonda il “sospetto di una contrarietà della norma in discorso anche con il parametro evincibile dell’art. 113 Cost., comma 1”.

Lamenta ulteriormente che, “in ambito di attribuzione della giurisdizione, la norma contestata fonda un dubbio di legittimità costituzionale anche con riferimento al parametro di ragionevolezza e di uguaglianza sanciti dall’art. 3 Cost.”, in quanto “mentre di tutti i provvedimenti amministrativi è consentito un controllo della legittimità articolato nei due gradi del giudizio amministrativo ove incisivo su posizioni di interesse legittimo ai fini del suo annullamento… l’elenco formato dall’Istat costituirebbe un unicum di provvedimento amministrativo il controllo della cui legittimità sarebbe affidato al giudice contabile in un giudizio in unico grado”, risultando pertanto legittimato “il dubbio di un contrasto della norma sia con la riserva di giurisdizione operata dal primo comma dell’art. 102 Cost., in favore degli organi di giustizia amministrativa sia ed ancor prima con una riserva di amministrazione (e/o di provvedimento), che discende dal generale criterio di ripartizione dei poteri”.

Lamenta, ancora, che “la norma indubbiata nel caso di specie assegna competenza giurisdizionale alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione, senza chiarire in alcun modo quali siano le regole normative disciplinanti la speciale composizione”, sicchè il “dubbio di costituzionalità attiene… non soltanto al primo comma dell’art. 111, ma anche al primo comma dell’art. 25 Cost., che sancisce il principio fondamentale della precostituzione per legge del giudice naturale” ma anche all'”ulteriore parametro costituzionale costituito dall’art. 102 Cost., comma 2, che vieta la possibilità di istituire giudici speciali, ma solo sezioni specializzate con esperti esterni e solo ove necessitato per determinate materie”.

Lamenta, infine, che “l’attribuzione della giurisdizione in un unico grado di tutela “di legittimità”, atteso che come noto le decisioni del giudice contabile non sono impugnabili in cassazione per violazione di legge”, viola “tra gli altri l’art. 111 Cost., sul giusto processo e l’art. 24, comma 2, che espressamente postula la sussistenza di più gradi di giudizio, nonchè, più in generale, l’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento creata con gli altri soggetti titolari di posizioni giuridiche di interesse legittimo”.

Con il 2 motivo (denominato “B”) denunzia “eccesso di potere giurisdizionale”, per “essersi il giudice ritenuto investito di una giurisdizione di merito sostitutiva del potere amministrativo”, nonchè “correlativamente vizio di giurisdizione”, per “difetto del suo esercizio per aver negato la cognizione di tutti i vizi deducibili a carico del provvedimento”.

Si duole che nell’impugnata sentenza le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei Conti abbiano “ritenuto di potersi ritenere assegnatarie di una giurisdizione di merito interamente sostitutiva in sede di cognizione dell’impugnazione del provvedimento dell’Istat”, laddove “il potere giurisdizionale può ritenersi di merito e sostitutivo solo in presenza di una espressa eccezionale e derogatoria previsione normativa che nel caso non è (rectius, è) del tutto assente nella novella”, in quanto “il potere giurisdizionale deve ritenersi in via di principio volto ad un controllo di legittimità senza invadere le sfere degli apprezzamenti che la legge ha rimesso all’amministrazione (nel caso, all’Istat)”. Con la conseguenza dell'”impossibilità che il giudice rifiuti (come invece la Corte dei Conti ha rifiutato) la cognizione di vizi tipici come l’incompetenza, la carenza d’istruttoria, la contraddittorietà, la violazione delle leggi generali e specifiche di settore che regolano il procedimento”; e, per altro verso, dell'”inibizione per lo stesso giudice di esercitare esso la funzione amministrativa in via sostitutiva”, come “invece la sentenza impugnata ha ritenuto di poter fare”.

E’ rimasto nell’impugnata sentenza accertato che, ai fini del rispetto dell’equilibrio complessivo del bilancio nazionale in ragione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U.E., è attribuita all’Istat la ricognizione delle amministrazioni pubbliche ai fini della rilevazione di quelle operanti nel medesimo settore economico, da inserire nel conto economico consolidato L. n. 196 del 2009, ex art. 1, comma 3 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 2014) di contabilità e finanza pubblica.

L’Istat redige annualmente un elenco delle unità istituzionali che debbono essere qualificate come “pubbliche” ai sensi degli “specifici regolamenti dell’Unione europea” e che, come osservato dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, in conseguenza di detta qualificazione – quali centri elementari di decisione economica – concorrono, insieme con le amministrazioni pubbliche in senso stretto, “all’individuazione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e alla definizione dei saldi di finanza pubblica, in relazione ai flussi di trasferimento di risorse finanziarie dal bilancio di soggetti pubblici in senso stretto a quello di soggetti anche di diritto privato”, in ragione “dell’obbligo di “concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea”, sulla base di principi consolidati a livello comunitario e degli specifici Regolamenti dell’Unione europea, quali, in successione temporale, quelli nn. 2223/96 e 549/13, relativi al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea, c.d. SEC ‘95 e 2010 che più di recente ha allargato la platea delle istituzioni qualificate come pubbliche amministrazioni, in quanto tali destinatarie delle norme nazionali di contenuto della spesa pubblica, non prevedendo più il requisito del finanziamento pubblico prevalente ed ampliando la definizione di costi di produzione”.

L’elenco de quo, come dallo stesso controricorrente Istat segnalato nei propri scritti difensivi, costituisce l'”ambito di riferimento delle misure economico-finanziarie stabilite annualmente dalla legge finanziaria, nonchè da altri atti legislativi volti a raggiungere gli obiettivi della armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica, nonchè del contenimento della spesa pubblica”, ai fini del calcolo a livello europeo, sulla base di un insieme coerente ed omogeneo di conti e dati statistici, dei disavanzi e dei debiti pubblici nazionali.

Nell’ambito del Sistema Europeo dei Conti -SEC- 2010 (sostitutivo del SEC 1995), nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuale ai sensi della L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 3, tra gli “enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali” risultano inserite anche 31 Federazioni Sportive Nazionali, tra cui l’odierna ricorrente.

La FIGH ha proposto domanda di annullamento del suindicato elenco, nella parte in cui per l’anno 2014 la ricomprende tra gli “enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali” controllati da “amministrazioni pubbliche” D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 1, comma 2, i cui bilanci concorrono a formare il conto economico consolidato di cui alla L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 3, redatto ai sensi del Regolamento U.E. n. 549/2013 (G.U. n. 210 del 2014, serie generale).

La domanda è stata nell’impugnata sentenza ritenuta ammissibile, ma infondata nel merito.

In punto ammissibilità, nel sottolineare che l’inclusione della FIGH e di altre Federazioni Sportive nell’elenco Istat de quo di per sè non comporta invero pregiudizio alcuno, avendo esso solo natura ricognitiva e funzione statistica (essendo volto “ad individuare l’ambito delle amministrazioni pubbliche le cui risultanze di bilancio rientrano a far parte del conto economico consolidato; e ciò – come esplicitamente enunciato nel Regolamento UE n. 549/2013-per esigenze di comparazione tra i dati risultanti dalle contabilità dei singoli Stati dell’Unione e tra i dati contabili complessivi dell’Unione rispetto a quelli elaborati dai principali partner internazionali”), si è dalle sezioni riunite della Corte dei Conti correttamente ravvisato sussistere l’interesse “attuale e concreto” della FIGH ad impugnare la determinazione avente ad oggetto il suindicato elenco Istat per l’anno 2014, essenzialmente argomentando dal rilievo che a tale stregua viene a essere conseguentemente “tenuta per il 2015” a numerosi adempimenti, tra i quali in particolare il rispetto di “termini di adozione e approvazione del bilancio e del budget (D.Lgs. n. 91 del 2011, art. 24); obblighi di comunicazione dei dati di bilancio e finanziari al M.E.F. (D.L. n. 78 del 2009, art. 18, convertito in L. n. 102 del 2009); obblighi di fatturazione elettronica (D.L. n. 66 del 2014, art. 25, convertito in L. n. 89 del 2014 e della L. n. 244 del 2009 , art. 1, comma 209); obblighi connessi al monitoraggio e alla certificazione dei debiti (dello stesso D.L. n. 66 del 2014, art. 27)”.

L’odierno ricorso avverso la suindicata sentenza della Corte dei Conti – sezioni riunite in speciale composizione – è ammissibile.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Procura Generale della Corte dei Conti nell’evocare “il notorio tema delle cosiddette lites fictae” e lamentando che sia stato proposto non già per contestare la potestas iudicandi ex art. 111 Cost., quanto bensì per dare “innesco ad un giudizio “incidentale” di legittimità costituzionale della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 169 (norma attributiva della competenza giurisdizionale)”, va infatti osservato che risulta al riguardo prospettata una quantomeno minorata tutela dell’interesse legittimo, per avere il legislatore attribuito al giudice contabile una giurisdizione amministrativa di annullamento, sotto il profilo dell’asseritamente non esaustiva o incompleta verifica della legittimità dell’atto amministrativo in ragione dello specifico contenuto proprio del giudizio contabile.

A tale stregua, i dedotti dubbi di legittimità costituzionale e la mossa doglianza di eccesso di potere risultano invero collegati al momento della verifica dei presupposti della competenza giurisdizionale dal legislatore attribuita alle sezioni riunite, in speciale composizione, della Corte dei Conti, e dalle medesime nell’impugnata sentenza affermata come propria (cfr. Corte Cost., 27/1/2011, n. 30).

I motivi di ricorso sono peraltro infondati.

Atteso che le amministrazioni pubbliche sono inserite nel conto economico consolidato o per diretta previsione di legge o mediante l’inclusione nell’elenco redatto annualmente dall’Istat in base ai criteri stabiliti dai regolamenti dell’Unione europea (cfr. Corte Conti, Sezioni riunite in speciale composizione, 27/11/2013, n. 2), l’elenco de quo è dall’Istat predisposto non con le forme proprie del procedimento amministrativo ex L. n. 241 del 1990 (caratterizzato dalla partecipazione del privato e dal contemperamento degli interessi pubblici e privati), dovendo ad esso riconoscersi natura meramente ricognitiva, quale determinazione assunta all’esito dell’accertamento in ordine alla ricorrenza dei criteri definitori e classificatori (c.d. indicatori di controllo) posti nel Regolamento comunitario (Sec 2010), e pertanto in esplicazione di attività vincolata, e non già natura provvedimentale di accertamento costitutivo, espressione dell’agire discrezionale.

Orbene, nell’impugnata sentenza la Corte dei Conti – sezioni riunite in speciale composizione – ha correttamente osservato che “la compilazione dell’elenco Istat risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario, sviluppato sulla base dei dati forniti dalla stessa unità nazionale in sede di rilevazione dei dati di bilancio consuntivo”, sicchè trattasi di un’attività di “ricognizione con natura certificativa”; e, quindi “l’elenco delle amministrazioni pubbliche è un atto amministrativo che non ha natura provvedimentale, ma un contenuto prevalentemente ricognitivo sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa europea per la qualificazione di un’attività istituzionale come amministrazione pubblica”, cui “non si applicano… le norme procedimentali che disciplinano l’esercizio della funzione amministrativa contenute nella L. n. 241 del 1990”.

Nel sottolineare che la Federazione ricorrente è un’istituzione senza scopo di lucro, e che diversamente dal SEC 1995 il SEC 2010 ricomprende tra le “unità istituzionali del Settore S 13” le “istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche”, ha escluso che essa “operi in condizioni di mercato”, evidenziando come solo attraverso il Coni “gli atleti possono raggiungere l’obiettivo della partecipazione a competizioni sportive nazionali o internazionali di alto livello, ivi compresi mondiali e Olimpiadi”.

Ha del pari escluso che le “quote associative” o di “tesseramento” dovute “dai soggetti tesserati o affiliati per il riconoscimento dello status di tesserato o di affiliato e non a titolo di pagamento di corrispettivo specifico per prestazioni aggiuntive” possano essere ricomprese tra i “ricavi”, dovendo essere viceversa incluse tra i “trasferimenti correnti diversi”.

Ha altresì evidenziato come il Regolamento n. 549 del 2013 abbia soppresso il requisito del “finanziamento pubblico prevalente”, sicchè esso costituisce ora solo uno dei cinque indicatori di controllo (nomina di funzionari; messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività; accordi contrattuali; grado di finanziamento; grado di esposizione al rischio dell’amministrazione pubblica) al riguardo rilevanti, essendo peraltro sufficiente la ricorrenza di un solo indicatore.

Ponendo in rilievo come la “nozione europea” di controllo sia diversa da quella recepita nell’ordinamento interno italiano (avendo non già ad oggetto atti o attività di gestione di enti pubblici nè la relativa vigilanza bensì sostanziandosi nella “capacità di influire in modo determinante sull’amministrazione attiva dell’unità istituzionale controllata”, ovvero nella “capacità di stabilire gli obiettivi che l’unità istituzionale è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli”), ha altresì osservato come tale controllo non debba estrinsecarsi con modalità tali da determinare “una vera e propria egemonia” dell’amministrazione pubblica sull’ente controllato, non presupponendo necessariamente una “supervisione generale” su di essa bensì essendo “necessario e sufficiente” che l'”amministrazione pubblica (nella specie, il Coni) abbia prerogative tali da consentirgli di influire in modo determinante sull’amministrazione attiva dell’unità istituzionale controllata (nella specie, la Federazione Sportiva Nazionale)”.

Ha quindi riscontrato la positiva sussistenza nella specie di tale tipo di controllo da parte del Coni (il quale ha “personalità giuridica di diritto pubblico” ai sensi del D.Lgs. n. 242 del 1992, art. 1, come modificato dal D.Lgs. n. 15 del 2004) nei confronti della Federazione odierna ricorrente, argomentando dal positivo riscontro di “una serie di indicatori” (desunti essenzialmente dalle disposizioni del D.Lgs. n. 242 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, e dallo Statuto, da cui ai evince in particolare per il potere del Coni di: a) provvedere “al riconoscimento delle Federazioni, ai fini sportivi” nonchè “revocare tale riconoscimento in caso di sopravvenuto venir mano dei requisiti richiesti”; b) disporre “il commissariamento delle Federazioni in caso di gravi irregolarità gestionali o per gravi violazioni dell’ordinamento sportivo”; c) controllare “le Federazioni con riguardo al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica, all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzo dei contributi finanziari”; d) approvare annualmente “il bilancio delle Federazioni”; e) stabilire annualmente “i contributi finanziari in favore delle Federazioni, con eventuali vincoli di destinazione per la promozione dello sport giovanile, la preparazione olimpica o l’attività di alto livello”; f) approvare “il bilancio consuntivo annuale”; g) stabilire “i principi fondamentali cui debbono attenersi gli Statuti delle Federazioni”) idonei a fondare la conclusione che la Federazione odierna ricorrente è “controllata (nel senso inteso dal SEC 2010) dal Coni”.

Ricorre pertanto nella specie un’ipotesi di “istituzione senza scopo di lucro controllata da unità delle amministrazioni pubbliche”.

Nell’impugnata sentenza si è quindi ritenuta legittima l’inclusione della Federazione sportiva nazionale nell’elenco Istat degli enti compresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ove come nella specie risulti che essa abbia i caratteri per essere qualificata, ai sensi del Sec 2010, come istituzione senza scopo di lucro controllata e finanziata in via principale da un’amministrazione pubblica, agendo quale produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita.

Quanto all’impugnazione dell’elenco Istat de quo va ulteriormente osservato che la giurisdizione, L. n. 228 del 2012, ex art. 1, comma 169, attribuita alla Corte dei Conti – sezioni riunite in speciale composizione – “avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’Istat ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 3”, è senz’altro piena ed esclusiva.

Atteso, da un canto, che le sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei Conti costituiscono una mera articolazione interna del plesso giurisdizionale della magistratura contabile (v. Corte Cost., 27/1/2011, n. 30); e considerato, per altro verso, che non sussiste in favore dell’A.G.A. alcuna riserva di generale giurisdizione sulla legittimità degli atti amministrativi a tutela di posizioni giuridiche soggettive nonchè dei vizi del procedimento o di difetto di motivazione o di istruttoria (v. Cass., Sez. Un., 13/3/2014, n. 5805), l’attribuzione ad essa di competenza giurisdizionale piena ed esclusiva trova ragione nella attinenza dell’atto in argomento L. n. 15 del 2009, ex art. 11, comma 7, alla materia della contabilità pubblica.

La cognizione attribuita alla Corte dei Conti – sezioni riunite in speciale composizione – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 169, deve intendersi pertanto estesa a tutti i vizi dell’atto, del procedimento, al difetto di motivazione o di istruttoria, all’incompetenza (estensione che attiene ai limiti interni della detta giurisdizione: cfr. Cass., Sez. Un., 21/12/2005, n. 28263).

L’attribuzione della giurisdizione in argomento alla Corte dei Conti -sezioni riunite in speciale composizione – si appalesa senz’altro legittima: ai sensi dell’art. 103 Cost., comma 2, in base al quale “La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge” (come queste Sezioni Unite hanno d’altro canto già avuto modo di affermare con riferimento alla disciplina in materia di dissesto di enti locali D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 243 quater, comma 5: v. Cass., Sez. Un., 8/11/2016, n. 22645); ai sensi dell’art. 100 Cost., ove è alla Corte dei Conti assegnato il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e il controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, come controllo esterno ed imparziale (cfr., al riguardo, Cass., Sez. Un., 13/3/2014, n. 5805).

A tale stregua, non vi è stata l’istituzione di nuovo giudice speciale in violazione dell’art. 102 Cost., comma 2, sicchè manifestamente infondato è il dubbio al riguardo paventato dall’odierna ricorrente.

Manifestamente infondata è anche l’adombrata violazione della garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), in ragione della relativa composizione.

Atteso che al giudizio in unico grado per l’annullamento dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite dall’Istat nel conto economico consolidato in argomento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei Conti riguardanti i giudizi ad istanza di parte, nonchè le disposizioni comuni sui giudizi contenute nel regolamento stesso, compreso il rinvio alle norme e ai termini del codice di procedura civile, in quanto applicabili e non incompatibili con il regolamento stesso (v. Corte Conti, Sezioni riunite in speciale composizione, 11/7/2013, n. 3), trovano applicazione anche le norme relative alla predisposizione dei collegi da parte del Presidente della Corte dei Conti, e in particolare quelle di cui alla L. n. 15 del 2009, art. 11, comma 7 (cfr. Corte Cost., 27/1/2011, n. 30), al R.D. n. 1214 del 1934, art. 41, u.c. e alla L. n. 186 del 1982, art. 1, comma 5 (introdotto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, conv. – con modif. – nella L. n. 133 del 2008).

A garantire il rispetto del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge si appalesa sufficiente la fissazione da parte del Presidente della Corte dei Conti di una periodica calendarizzazione a data fissa delle udienze delle Sezioni riunite in speciale composizione e dei criteri oggettivi e predeterminati per l’individuazione dei componenti di un collegio giudicante, a nulla rilevando nemmeno che il collegio risulti nominativamente formato dopo (ma in proposito nulla è dall’odierna ricorrente dedotto) la presentazione del ricorso (cfr. Corte Conti, Sezioni riunite in speciale composizione, 11/10/2013, n. 5; Corte Conti, Sezioni riunite in speciale composizione, 12/6/2013, n. 2), giacchè anche in tal caso risultano rispettate le condizioni minime al riguardo indicate dal giudice della legittimità costituzionale delle leggi (che ha in più occasioni sottolineato come il potere di individuare la “persona fisica” del giudice chiamato ad occuparsi di una controversia deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell’ufficio e di agevolarne l’efficienza, restando, invece, esclusa qualsiasi diversa finalità: v. Corte Cost. n. 144 del 1973; Corte Cost. n. 143 del 1973; Corte Cost. (ord.), 26/1/1988, n. 93).

Va sotto altro profilo posto in rilievo che la legittimità della previsione della decisione in unico grado trova invero conferma nella più volte affermata insussistenza di una garanzia costituzionale al doppio grado di giurisdizione di merito (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 24/10/2014, n. 22610), come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale (cfr., da ultimo, Corte Cost., 28/10/2014, n. 243 del 2014. E già Corte Cost. n. 351 del 2007; Corte Cost. n. 585 del 2000; Corte Cost. n. 433 del 1990; Corte Cost. n. 301 del 1986; Corte Cost. n. 198 del 1984; Corte Cost. n. 22 del 1973), trattandosi di soluzione d’altro canto già da tempo sperimentata (es., in materia espropriazione, concorrenza, irragionevole durata del processo), e che nella specie trova razionale giustificazione nell’esigenza di assicurare tempi certi e celeri alla ricognizione de qua, al fine di evitare possibili ripercussioni temporali negative in ordine alla formazione del conto economico consolidato annuale in argomento.

E’ per altro verso manifestamente infondato il prospettato dubbio di legittimità costituzionale in ragione della determinazione di “un unico grado di tutela di legittimità” asseritamente conseguente all'”attribuzione della giurisdizione in unico grado alla Corte dei conti… atteso che come noto le decisioni del giudice contabile non sono impugnabili per violazione di legge”, giacchè è lo stesso art. 111 Cost., a prevedere un non incondizionato accesso al giudizio di legittimità, limitando il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei Conti ai soli motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 12/11/2003, n. 17014; Cass., Sez. Un., 02/07/1998, n. 6467) e al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza della funzione giurisdizionale (v. Cass., Sez. Un., 3/12/2008, n. 28653; Cass., Sez. Un., 10/10/2002, n. 28653).

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale.

Con unico motivo (denominato “B”) la ricorrente in via incidentale denunzia l’erroneità del “capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il proprio intervento in giudizio e che non ha riconosciuto, a favore del Coni, un interesse tutelato in relazione al provvedimento Istat”.

Si duole essersi nell’impugnata sentenza ritenuto non avere essa dimostrato di essere titolare di “un interesse giuridicamente rilevante” e poi contraddittoriamente affermato che “legittimo è il provvedimento di inclusione della Federazione Sportiva in parola nell’elenco Istat perchè vi è un “controllo” significativo dell’ente sulla Federazione”.

Lamenta di esercitare in realtà una mera vigilanza, non anche un controllo interno alla gestione concernente la congruità degli atti adottati che “si sostanzi nella capacità di determinare la politica generale e i programmi” delle Federazioni Sportive, ivi ricompresa l’odierna ricorrente.

Insta quindi per la fondatezza del ricorso principale.

Il ricorso è inammissibile.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare, il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei Conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicchè il controllo della Corte Suprema di Cassazione è circoscritto all’osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo d’esercizio della giurisdizione speciale (v. Cass., Sez. Un., 12/6/1999, n. 325; Cass., 5/6/1998, n. 526).

Orbene, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., 20/07/2012, n. 12607) l’accertamento in ordine a errores in procedendo rientra (come per quelli in iudicando) nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa (v. Cass., Sez. Un., 10/6/2013, n. 14503; Cass., Sez. Un., 21/6/2010, n. 14890) ma solo al modo in cui è stata esercitata (v., con particolare riferimento ai giudizi della Corte dei Conti, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7/12/2016, n. 25042; Cass., Sez. Un., 6/5/2016, n. 9148; Cass., Sez. Un., 14/1/2015, n. 476; Cass., Sez. Un., 10/3/2014, n. 5490. E già Cass., Sez. Un., 12/6/1999, n. 325).

E’ a tale stregua inammissibile il ricorso per cassazione come nella specie prospettante una questione concernente l’interesse ad intervenire in giudizio del ricorrente e pertanto afferente alle mere modalità di esercizio, e non già ai limiti esterni, della giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 12/10/2015, n. 20413; Cass., Sez. Un., 3/4/2014, n. 7847).

Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e il ricorrente in via incidentale Coni.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e il controricorrente Istat.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a carico del ricorrente incidentale Coni e in favore del controricorrente Istat, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero della Corte dei Conti, stante la sua natura di parte solamente in senso formale, nonchè degli altri intimati, non avendo svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, principale ed incidentale, nonchè tra la ricorrente principale e il controricorrente Istat. Condanna il ricorrente incidentale Coni al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Istat, che liquida in Euro 5.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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