Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12515 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12515 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA. DELLE

=num


in persona del Direttore proteffqxwe,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è damiciliata in Rama alla via dei Portoghesi n.
12;
.ricarrente –

OtS

contro
LORE CATHERINE,

rappresentata e difesa dall’avv. Raniero

Trinchieri, presso il quale è elettivamente damiciliata in Rema
alla salita San Nicola da Tolentino n. 1/B;
contrcriccrrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 24/14/09, depositata il 4 febbraio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella púbblida
udienza del 24 setteffibre 2014 dal Relatore.Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la
ricorrente;
udito

in persona del Sostituto ProCuratore

Generale Dott. Giovanni Giaoalone, Che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Data pubblicazione: 17/06/2015

Imposte dirette Agocietà di persone
soci
,
litisconsorzio
necessario

”e< SVOLGIMENTI° DEL PECCESSO L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza dPlla Commissione tributRria regionale del Lazio che, nel giudizio introdotto da Catherine Lora con l'impugnazione dell'avviso di accertamento del reddito di partecipazione per il 1998, con una quota del 5%, alla sas GTM, che faceva seguito all'avviso relativo al reddito sociale . per lo stesso anno indirizzato alla dell'accertamento del reddito nei confronti delle società di persone e del reddito di partecipazione dei soci, e quindi in sede processuale la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ha accolto l'appello della contribuente dichiarando nullo' il giudizio svoltOSi 'Senza la parteCipazione di tutti i litisconsorti necessari, per violazione dpl principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cod. proc. civ. e 111, secondo d'orma, Cost. La contribuente resiste con controricorso. 14=1V./ LELT.A. ]ESI(VE Con il primo motivo del ricorso, denunciando la violazione dell'art. 59, primo comma, lettera b), dP1 d.lgs. 31 diceffibre 1992, n. 546, e dell'art. 354 cod. proc. civ., l'arrministrazione ricorrente censura la decisione per essersi limitata, una volta accertata la pretermissione di alcuni litisconsorti necessari in primo grado, ad annullare la sentenza in tale sede emessa, laddove avrPhhe avuto l'obbligo di rimettere la causa al gindice di prime cure perché, nel rispetto del principio del doppio gLado di giurisdizione, il giudizio potesse svolgersi a contraddittorio integrato. Con il secondo motivo, muove alla decisione una critica analoga, sotto il profilo dell'error in procedendo. Il ricorso è fondato. Con la sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008 leSezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio, in Seguito costantemente osservato (ex multis, Cass. n. 23096 del 2012), secondo Cui "l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della" rettifica- delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 2 società, dopo aver -affermato la necessaria unitarietà n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono- essere parte limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, .infatti, non ha ad oggetto. una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnatO, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti, interessati imponei'integrazione del 'contraddittorio ai sensi deJl'art. 34 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio". La Commissione regionale, mentre ha correttamente annullato il giudizio sino ad allora svoltosi, non ha tuttavia rinviato al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e la conseguente valida prosecuzione del processo. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Vanno compensate fra le parti le spese del giudizio sinora svolto, in considerazione dell'epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza iMOugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli: Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio sinora svolto. 3 dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa Così deciso in Roma il 24 settembre 2014 Il consigliere estensore

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