Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12515 del 16/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12515
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17378-2014 proposto da:
TECNAL SRL UNIPERSONALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 18, presso lo studio dell’Avvocato
CARMINE MEDICI, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 176/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 16/04/2013, depositata il 02/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello della “Tecnal srl”- società unipersonale appello proposto contro la sentenza n. 166/45/2011 della CTP di Napoli che aveva già respinto il ricorso della predetta società- ed ha così confermato l’avviso di accertamento per IRES relativa all’anno 2001.
La predetta CTR -dopo avere dato atto che all’udienza di discussione aveva preso parte solo l’Ufficio e dopo avere disatteso la censura di difetto o insufficienza della motivazione della pronuncia di primo grado- ha motivato la decisione nel senso di ritenere infondate sia la doglianza concernente la omessa redazione di un verbale conclusivo della procedura di accertamento con adesione sia la doglianza concernente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato. A fronte degli evidenziati dati di “abnormità ed irragionevolezza”, tali da privare la documentazione contabile di attendibilità, il contribuente non aveva giustificato l’inadeguato livello dei ricavi dichiarati e si era limitato a generiche contestazioni.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia non si è difesa se non con atto volto a conservare la facoltà di partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Invero, con il primo motivo di ricorso (improntato alla violazione dell’art. 24 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1991, artt. 31 e 61) la parte ricorrente ha tacciato di nullità la decisione di appello per non essere stata comunicata da parte della segreteria ad essa parte (allora) appellante la data di trattazione della causa.
La censura appare fondata ed accoglibile.
E’ infatti costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11229 del 2000) che la comunicazione della data dell’udienza ai sensi della L. n. 546 del 1992, art. 61 adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa ai sensi dell’art. 24 Cost.. Non vi è dubbio perciò che la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 31, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione della commissione tributaria.
Che ciò si sia verificato anche nella fattispecie processuale qui in esame risulta già per implicito dal menzionato rilievo della mancata partecipazione della parte appellante da parte del giudice di appello, in correlazione con la circostanza che la parte controricorrente non abbia ritenuto di contestare la corrispondenza al vero della doglianza avversaria. Tuttavia non appare inopportuno disporre il richiamo degli atti dei gradi di merito ai fine di verificare la corrispondenza degli assunti di parte ricorrente, siccome è consentito dalla natura del vizio postulato dalla parte ricorrente medesima.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Si dispone il richiamo degli atti dei gradi di merito ai fini dell’adunanza di discussione.
Roma, 10 febbraio 2016.
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016