Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12515 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2409/2010 proposto da:

G.D., C.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 18, presso lo studio dell’avvocato

CONTESTABILE SILVIA, rappresentati e difesi dall’avvocato GEMELLI

Carmelo giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento RG 8/11/03 del TRIBUNALE PENALE di MESSINA,

depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per i ricorrenti gli Avvocati SILVIA CONTESTABILE e CESARE

DELLA ROCCA per delega dell’Avvocato CARMELO GEMELLI che si riportano

agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che ha concluso per la rimessione in termini; in subordine per

la trattazione in pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento suindicato con cui è stata rigettata l’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso decreti di compensi come ausiliario del giudice penale.

Il ricorso per cassazione in questione, col quale si denunciano violazione di legge e motivazione carente ed illogica, è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Messina il 30 novembre 2009 e non è stato notificato ad alcuno.

2. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

3. – Sussistono le condizioni per disporsi la rimessioni in termine dei ricorrenti. Al riguardo occorre osservare quanto segue.

3.1 – Questa Corte, Sezioni unite civili, con sentenza pubblicata il 3 settembre 2009, n. 19161, ha innovato il precedente orientamento, affermando che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, posto che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale.

3.2 – Il ricorso oggi in esame è stato presentato in epoca successiva di circa tre mesi alla decisione ricordata ed è stato predisposto sulla base del precedente prevalente e consolidato orientamento di questa Corte, che riteneva che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l’opposizione doveva essere, trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo i termini del rito penale, mentre se la liquidazione era fatta dal giudice civile l’opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile.

Successivamente, questa Corte, Sezione seconda, con diverse ordinanze e tra queste con la n. 14627 del 2010, ha affrontato il problema che si pone per la parte che abbia proposto ricorso al giudice di cassazione, prima del mutamento di un orientamento consolidato, affermando che “allorchè si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrice del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”.

La ricordata decisione ha ritenuto che in tali casi occorre “dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato il ricorso per cassazione confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement”, individuando il mezzo tecnico a tal fine nell’istituto della rimessione in termini.

3.3 – Nel caso in questione, il ricorso è stato proposto dopo circa tre mesi dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, con la conseguenza della insussistenza delle condizioni necessarie per la pronuncia di remissione in termini, apparendo il tempo trascorso sufficiente per prendere conoscenza del mutamento giurisprudenziale richiamato. Occorre però considerare che il ricorso riguarda l’impugnazione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Messina, come giudice del rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla 4^ sezione penale di questa Corte (sentenza n. 48258 del 2008) del rigetto del ricorso a suo tempo presentato dagli odierni ricorrenti avverso il decreto di liquidazione di quel Tribunale emesso in data 11 marzo 2003.

Si tratta, quindi, nel caso in questione di una procedura per la quale è stato seguito integralmente il precedente orientamento giurisprudenziale (poi mutato dalla Corte) con conseguente ulteriore questione circa l’applicabilità o meno anche ad un procedimento non ancora definito del nuovo orientamento citato.

3.4 – Ritiene questo Collegio che nel caso in questione per la sua peculiarità possa essere applicato il principio affermato dalle recenti ordinanze della seconda sezione di questa Corte, che hanno ritenuto, come detto, che debba essere data “protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato il ricorso per cassazione confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement”, ove si accerti “un comportamento non imputabile a sua colpa (del ricorrente, ndr) così da poter “escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”. Come si è visto, la duplice concomitante circostanza dell’overruling e della pendenza attuale di un procedimento iniziato secondo il precedente consolidato orientamento costituiscono elementi sufficienti ad escludere un comportamento negligente della parte nell’individuazione della procedura da seguire.

P.T.M.

La Corte assegna alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA