Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12514 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 998/2019 proposto da:

O.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lotti Mario, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Vella Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dalla cittadina nigeriana O.E., di etnia edo e religione cristiana, la quale aveva dichiarato di aver subito, dopo la morte della madre, gravi maltrattamenti e sfruttamento lavorativo da parte della zia materna, che nel 2011 (quando aveva appena 19 anni) le aveva anche imposto di sposare un uomo di 60 anni, finchè nel 2015 aveva deciso di fuggire insieme ad un’amica cui era stato imposto analogo matrimonio (però deceduta durante la fuga attraverso il deserto) e, giunta in Libia, era stata rinchiusa per circa 4 mesi con altri prigionieri in un ghetto, dove aveva subito varie violenze, anche di tipo sessuale; di lì era stata fatta imbarcare e, giunta in Italia presso un centro di accoglienza di Cagliari, era stata relegata per circa un mese a casa di un uomo che l’aveva sottoposta a violenze sessuali; dopo essersi liberata, era riuscita a raggiungere Milano, dove era stata ospitata dapprima presso una caserma e poi presso la struttura di una fondazione.

2. La ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1, lett. a), Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 e 11 e dell’art. 3 del “Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprime e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e delle linee guida UNHCR di protezione internazionale relative allo status dei rifugiati alle vittime di tratta alle persone a rischio di tratta” in quanto, avendo la ricorrente “superato il vaglio di credibilità in ordine alle drammatiche e traumatiche vicende di tratta ai fini lavorativi e sessuali patite in Nigeria, in Libia e in Italia”, erroneamente tali vicende erano state qualificate di “carattere familiare”, dovendo invece “ritenersi pacifico che, suo malgrado, la ricorrente è stata vittima di tratta” in forza di atti persecutori sostanziatisi in sfruttamento lavorativo, matrimonio forzato, sfruttamento e violenza sessuale; di qui il fondato timore, in caso di rientro in Nigeria, di essere “una facile preda per le organizzazioni dedite alla tratta sessuale in ragione della propria condizione di giovane donna abusata ed ex prostituta”.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 1, lett. a), Convenzione di Ginevra, come modificato dal Protocollo di New York ratificato con L. n. 95 del 1970, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il tribunale completamente omesso di considerare lo sfruttamento sessuale vissuto in Libia, sussumibile nello status di rifugiato a fronte di persecuzioni “riconducibili alla nazionalità e comunque alla provenienza geografica ed etnica della ricorrente e, comunque, alla sua condizione di donna”.

3.3. Il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. b), nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione al rischio di subire un trattamento inumano e degradante, avendo il tribunale erroneamente affermato che “la tratta di esseri umani a scopo sessuale coinvolge ragazze che hanno meno di 20 anni”, quando lo stesso rapporto EASO dell’ottobre 2015 indica “un’età media compresa tra i 17 e 28 anni”, sia pure “con una percentuale elevata di 18-20enni” e segnala inoltre che “spesso il ritorno in Nigeria è pericoloso per le vittime, che rischiano di subire violenze o di essere “ritrafficate””, o quantomeno emarginate.

3.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per l’omessa valutazione della situazione generale presente nel Paese di origine sotto forma di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno, attestata dall’EASO Country Origin Information Report: Nigeria Security Situation di novembre 2018.

3.5. Il quinto mezzo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, nonchè omesso o comunque erroneo giudizio comparativo, ai fini della protezione umanitaria, tra la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente nel paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia, tenuto conto della conoscenza della lingua italiana, dei plurimi attestati professionali e della vulnerabilità psicologica attestata dalla “Fondazione Progetto arca Onlus” nella relazione del 3 ottobre 2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE:

4. Il ricorso merita accoglimento limitatamente al profilo della cd. protezione umanitaria di cui al quinto motivo.

5. Invero, con riguardo alla prima forma di protezione internazionale invocata, questa Corte ha chiarito che “requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (Cass. 30969/2019, 14157/2016).

5.1. Quanto al correlato riconoscimento della protezione sussidiaria, si è detto che “al fine d’integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che tale condizione debba presentare i caratteri del “fumus persecutionis”, non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello “status” di rifugiato politico” (Cass. 16275/2018).

6. Nel caso di specie, il tribunale ha dato atto: 1) che “il racconto della ricorrente, vagliato secondo i canoni della credibilità intrinseca in totale assenza di prove, può ritenersi plausibile con riguardo ai riferiti contrasti di natura familiare con la zia materna”; 2) che “appare altresì plausibile che la zia possa avere approfittato della condizione di soggezione della ricorrente per sfruttarla dal punto di vista lavorativo, mandandola nei campi e facendole sbrigare i lavori domestici, provvedendo poi al minimo indispensabile per il suo mantenimento, nonchè per imporle un uomo molto più grande di lei per evidenti finalità di carattere economico”; iii) che da ciò è derivata “la situazione di protratto malessere psico-fisico che avrebbe spinto la ricorrente a fuggire dal suo paese e a raggiungere attraverso varie traversie, tra cui anche una protratta situazione di sfruttamento sessuale sia in Libia che in Italia, il nostro territorio nazionale”.

6.1. Tuttavia, con un apprezzamento in fatto, il collegio meneghino ha escluso la sussistenza dei presupposti sia dello status di rifugiato (per atti persecutori dettati da motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a gruppi sociali), sia della protezione sussidiaria (per un serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio) – ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e lett. g), – alla luce di una serie di circostanze, quali: i) l’età della ricorrente (attualmente 28 anni), tenuto conto che in base all’EASO Country of Origin Information report on Nigeria – Sex Trafficking of women, 27/10/2015 la tratta di esseri umani a scopo sessuale coinvolge in maggioranza ragazze che hanno meno di 20 anni; ii) il suo sufficiente livello di istruzione; iii) le competenze di tipo professionale acquisite in Italia; iv) la “maggiore consapevolezza dei rischi a cui la espone la tratta di esseri umani”, acquisita proprio “alla luce del suo vissuto”; v) il poter contare sull’appoggio della sorella (ora ventiduenne); circostanze che, nel loro insieme, farebbero ritenere che il rimpatrio della ricorrente “nell’Edo State, dove vive la sorella ospite di una conoscente, non la esponga oggi al rischio di un danno grave per la sua incolumità ad opera della zia, o di re-trafficking”.

7. Con riguardo invece all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, il tribunale ha analizzato la situazione della Nigeria tenendo conto delle diverse condizioni di criticità esistenti nelle sue varie aree geografiche, concludendo – alla luce delle fonti consultate, di cui ha dato espressamente atto (sito del Ministero degli esteri, aggiornato a marzo 2018) – che l’Edo State “non risulta segnalato per l’esistenza di conflitti armati in corso o di situazioni di generale insicurezza”; e ciò conformemente al sedimentato indirizzo di questa Corte per cui lo straniero non può ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria per il solo fatto che nel suo paese di origine vi siano aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli provenga sia immune da rischi di persecuzione o da situazioni di violenza indiscriminata (Cass. 18540/2019, 13088/2019, 28433/2018).

7.1. Peraltro, questa Corte ha più volte segnalato che il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, implica, alternativamente: 1) una contestualizzazione della minaccia ivi prevista, in rapporto alla specifica condizione personale del richiedente; 2) l’esistenza di un conflitto armato interno, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza su quel territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia; e che solo nel secondo caso il giudice è tenuto a verificare d’ufficio, tramite Country of Origin Information (cd. COI) aggiornate, l’esistenza della situazione di violenza indiscriminata (Cass. 24388/2019, 19716/2018), mentre nel primo non può essere chiamato a supplire ad eventuali carenze probatorie del richiedente (Cass. 14006/2018, 13858/2018), il quale ha in ogni caso l’onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, sulla cui base hanno ragione di attivarsi i poteri istruttori officiosi del giudice (Cass. 11096/2019, 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018).

7.2. D’altro canto, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretato in conformità alle fonti unionali di cui è attuazione (art. 9 e art. 15, lett. c), direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE) e in coerenza

con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia (ex multis, Cass. 8908/2019, 284/2019, 13858/2018, 32064/2018, con riferimento ai noti casi Elgafaji e Diakitè), la quale ha altresì chiarito che, di norma, i rischi cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese non costituiscono ex sè una minaccia individuale definibile come “danno grave” (Corte giust. Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36).

7.3. Pertanto, la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, invocata dalla ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avrebbe postulato, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” derivante da quella violenza. Circostanze, queste, che sono state motivatamente escluse dalla corte territoriale, all’esito di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede (ex multis, Cass. 1777/2020).

8. Passando all’esame della domanda di protezione umanitaria, occorre innanzitutto richiamare la recente statuizione in tema di successione delle leggi nel tempo, per cui “il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge” (Cass., Sez. U, 29459/2019).

8.1. Le Sezioni Unite appena citate hanno altresì confermato l’orientamento di questa Corte che, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva raggiunto dal richiedente in Italia e la sua situazione soggettiva e oggettiva nel Paese di origine, in modo da verificare se il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. 4455/2018, 11110/2019, 12082/2019, 1104/2020). Ai fini di siffatta valutazione comparativa, non ha rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza isolatamente ed astrattamente considerato, nè il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza, poichè si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, bensì quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti (Cass. 17072/2018, 9304/2019).

8.2. Tale ricostruzione è stata ulteriormente affinata con la precisazione che, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio (attraverso una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione, conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto da Cass. Sez. U, 8053/2014), tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, con conseguente attenuazione del canone integrato dalla “privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (Cass. 1104/2020).

8.3. Orbene, nel caso di specie, come visto, il tribunale ha ritenuto credibili lo sfruttamento lavorativo, la coartazione a sposare un uomo anziano e la conseguente “situazione di protratto malessere psico-fisico” che spinse la ricorrente a fuggire dalla Nigeria, così come la “protratta situazione di sfruttamento sessuale sia in Libia che in Italia”, ma ha (forse troppo semplicisticamente) ritenuto “superata” una così significativa vulnerabilità, trascurando le “evidenti fragilità dal punto di vista psicologico” e le “problematiche psicologiche che la donna si trascina dietro” che sono riferite nella relazione del 3 ottobre 2018 citata dallo stesso tribunale.

8.4. Risponde invero a massima di comune esperienza (per la cui dignità probatoria v. Cass. Sez. U, 26792/2008) il drammatico impatto di simili, ripetute, violenze sull’equilibrio psico-fisico di una giovane donna quale la ricorrente, tali da integrare una evidente vulnerabilità da sottoporre a quella “valutazione comparativa attenuata” di cui si è detto sopra, avendo riguardo, in particolare, alle condizioni di vita che, in caso di rimpatrio, dovrebbe affrontare nel proprio paese d’origine (cfr. rapporto EASO di giugno 2017, da cui emerge che la violenza domestica in Nigeria è “molto diffusa ed endemica” e può consistere in abusi fisici, morali, psicologici, sessuali, economici, ovvero in costrizioni e minacce, intimidazioni, isolamento ecc.); e, prima ancora, alla inevitabile percezione di subire una ulteriore violenza nell’essere costretta a tornare proprio nel luogo da cui era riuscita a fuggire a così elevato prezzo personale.

8.5. Va altresì segnalato come in fattispecie del tutto analoghe (anche quanto a paese di transito e provenienza) questa Corte abbia conferito particolare rilievo, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, proprio alle violenze sessuali o alla induzione alla prostituzione subite nel paese di transito e di temporanea permanenza, perchè potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. 1104/2020, 13096/2019, 23604/2017, 14005/2018).

9. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione limitatamente al quinto motivo, con rinvio al Tribunale di Milano anche ai fini della statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta i primi quattro motivi, accoglie il quinto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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