Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12514 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12514 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Reddito d’impresa

sminnum
sul ricorso proposto. da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tegpore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è demiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– ricca-rent° metro
Z2-t

LESTO FERMANDO,

rappresentato e difeso dall’avv. Gianpaolo

Buono ed elettivamente dcmiciliato in Rema presso l’avv. Marco
Montozzi in via dPlla Giuliana n. 35;
– contrar/corrente –

avverso la sentenza

del

la Commissione tributaria regionale

della Campania n.,66/1/09, depositata il 23 febbraio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 setteMbre 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la
ricol eute;
udito ‘il P.M., ‘ in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, Che ha concluso
raccoglimento

del

Data pubblicazione: 17/06/2015

ricorso per quanto di ragione.

per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate prepone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della
Cemmissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di
accertamento, emesso a carico di Ferdinando Lesto a seguito di
verifica parziale svoltasi nel 2005, con il quale veniva
.

rettificato il reddito imponibile, da lavoro dipendente e da
assenza delle scritture contabili obbligatorie, dell’attività
imprenditoriale di affittacamere, svolta utilizzando, sette
appartamenti di cui era proprietario a Barano di Ischia, con
conseguente determinazione di un reddito d’impresa, e quindi di
una maggiore IRPÉP, del volume d’affari ai fini dell’I .V.A.’
Il giudice d’appello, con riferimento_ al motivo di gravame

dell’ufficio Che invocava le diverse conclusioni, e le relative.
motivazioni, cui la medesima sezione era pervenuta in
controversie analoghe, osservava Che “le considerazioni apposte,
anche se concorrenti, non risultavano determinanti ai fini della
formazione del giudizio”; testualmente, riteneva poi “priva di
pregio anche l’eccezione riferita alla mancata produzione, da
parte del contribuente, di puntuali elementi probatori, non
rilevata dall’attento esame della documentazione versata in atti
dalle parti, tenuto altresì in debito conto Che il p.v.c. della
Guardia di finanza focalizzava lo stato

dei

luoghi alla data

del

breve accesso effettuato nel 2005, e che tale rilievo
indtibbiamente non poteva rivestire carattere storico sull’unico
fondamento, oggetto peraltro, di contestazione, dei consumi
energetici rilevati per gli anni passati”.
Il contribuente resiste con controricorso_
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando difetto assoluto di
motivazione, l’araninistrazione ricorrente lamenta che il giudice
d’appello avrebbe respinto l’impugnazione dell’ufficio
confermando la decisione di primo grado, tralasciando

del

tutto

“di enunciare le ragioni sottese al rigetto dei,motivi di gravame’
preposti.

2

fabbricati, dichiarato per il 2000, e contestato l’esercizio, in

z

Con il secondo motivo, denuncia l’insufficienza della
motivazione con riguardo alla valutazione degli elementi forniti
dall’ufficio a sostegno dello svolgimento, da parte del
contribuente, di un’attività di tipo imprenditoriale presso la
struttura oggetto della verifica.
Il primo motivo del ricorso è fondato, con assorbimento
dell’esame

del

secondo motivo.

L’inosservanza dell’Obbligo della motivazione su questioni
denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza
della motivazione stessa, can conseguente nullità della pronuncia.
per difetto di un requisito di forma indispensabile, la quale si .
verifica nei casi di radicale narenza di essa, ovvero

del

estrinsecarsi in argomentazioni nell’idonee a rivélare’la

suo

ratio

depidenéri, integrando così la od. motivazione apparente (Cass. n.
24984, del 2006).
Tale ultima ipotesi ricorre nella specie, in quanto il
giudice d’appello, come risulta dalla motivazione riportata
supra, si è nella sostanza limitato a ribadire che le operazioni
di verifica, relative, per quanto qui rileva, all’anno 2000, si
erano svolte nel 2005 – “priva di pregio è l’eccezione riferita
alla mancata produzione da parte del contribuente di puntuali
elementi probatori.. tenuto altresì in debito conto che il p.v.c.
della Guardia di finanza focalizzava lo stato

dei

luoghi alla

data del breve accesso effettuato nel 2005, e che tale rilievo
indubbiamente non poteva rivestire carattere storico sull’unico
fondamento, oggetto peraltro, di contestazione, dei consumi
energetici rilevati per gli anni passati” -, laddove ancora con
l’appello l’ufficio aveva evidenziato, come si legge nello
svolgimento del processo, che “nessun elemento probatorio
puntuale era stato fornito

dal

contribuente a fronte dei dati

inequivocabili riscontrati ed evidenziati dalla Guardia di
finanza . in occasione dell’accesso, con specifico riguardo
all’epoca precedente la data del 15.10.03 di rilascio del
certificato di agibilità e di inizio dell’effettiva attività
imprenditoriale – a nana della coniuge sinora Téresa Iacono,
avvenuta agli inizi di tale anno”.

di fatto integra ‘violazione di legge”, e -come tale è

Il primo motivo del ricorso deve pertanto essere accolto,
assorbito l’esame

del

secondo, la sentenza impugnata va raqsata e

la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Campania.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Il consigliere estensore

‘Così deciso in Roma il 24 setteffibre 2014

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