Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12514 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14763/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO CONSOGEA in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Maurizio Nucci e con domicilio eletto in Roma presso il ridetto

difensore in via Lutezia n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 243/14/13 depositata il 10/04/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’11/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR capitolina accoglieva l’appello del contribuente e in riforma della sentenza di primo grado dichiarava la illegittimità della cartella di pagamento impugnata, per IRES ed IVA 2003, portante somme dovute a seguito della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 14 e quindi derivanti dalla liquidazione della dichiarazione di condono a fronte alla presentazione della quale non erano stati eseguiti i versamenti prescritti;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 14 nonchè della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sotto tre autonomi profili: per avere la CTR erroneamente ritenuto non motivato l’atto impugnato; per avere la CTR mancato di rilevare il difetto di prova del pagamento, il cui onere spettava al contribuente; per avere la CTR ritenuta illegittima la cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento;

– sotto il primo profilo, il motivo è fondato;

– è ormai costante l’affermazione di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15564 del 27/07/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 19498 del 18/09/2020) in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa;

– e nel presente caso, risulta dalla sentenza impugnata come si tratti qui di “somme ex lege n. 289 del 2002, artt. 8 e 14”, vale a dire (come si evince anche dalla trascrizione in ricorso per cassazione della cartella de qua) di “recupero delle somme dovute a seguito di adesione alle definizioni di cui alla L. n. 289 del 2002 e succ. modif. e integraz., artt. 8, 9 e 14”; è chiaro quindi che si tratta di tributi indiscutibilmente dichiarati dal contribuente come dovuti in seguito a definizione per condono, ma concretamente non versati;

– quanto al secondo profilo, il motivo è inammissibile in quanto privo di collegamento con la ratio decidendi; in nessuna parte della sentenza della CTR, infatti, si manifesta la convinzione censurata con il motivo: pertanto la censura è priva di bersaglio e come tale non scalfisce il provvedimento d’appello;

– quanto al terzo profilo del motivo, lo stesso è fondato;

– va dapprima qui precisato che tale terzo profilo del motivo, diversamente da quanto eccepito in controricorso, risulta in concreto ammissibile;

– ritiene la Corte che il richiamo, nell’intitolazione del motivo, alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (posto dalla CTR alla base dell’interpretazione che ha portato a ritenere illegittima in quanto annullabile la cartella) e l’indicazione nel corpo del motivo, quale vizio dedotto, l’aver la CTR trascurato “la necessità di riscontro obiettivo tra la normativa applicabile e la fattispecie concreta” (pag. 7 quartultimo periodo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate), mentre “dalla mera lettura della cartella, era possibile evincere l’indicazione del responsabile del procedimento” (pag. 9 penultimo periodo del ricorso per cassazione), unicamente alla puntuale trascrizione in ricorso della cartella di pagamento, consentono di ricomprendere in tale formulazione – ancorchè, benvero, di ardua decifrazione – una censura appena adeguatamente diretta a colpire la ratio decidendi della sentenza gravata che ha dichiarato annullabile la cartella impugnata;

– venendo quindi all’esame del profilo contenuto nel motivo in parola, si osserva come questa Corte costantemente ormai ritenga (Cass. Sez.

6 – 5, Ordinanza n. 332 del 12/01/2016; Sez. 5, Sentenza n. 3754 del 15/02/2013; Sez. 5, Sentenza n. 4516 del 21/03/2012) che la cartella esattoriale difettosa dell’indicazione del responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore

giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’1 giugno 2008, nè è affetta da annullabilità, essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 priva di sanzione, trovando applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato;

– nel ritenere quindi annullabile la cartella qui contestata, la CTR ha pertanto commesso errore di diritto (in disparte la valutazione di fatto in ordine alla concreta sussistenza della indicazione de qua);

– il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere erroneamente la CTR sia omesso di rilevare l’inammissibilità del motivo di appello del contribuente relativo alla mancata sottoscrizione della cartella, sia rilevato ex officio senza che le fosse stata posta la questione tempestivamente, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6;

– il motivo è inammissibile quanto al primo profilo, in quanto la CTR non risulta aver deciso in forza di quanto sottoposto a censura con il motivo, ma sulla base di altre ragioni; esso quindi non colpisce alcuna delle rationes decidendi della gravata sentenza;

– il motivo è invece fondato quanto al secondo autonomo profilo in esso dedotto;

– come si evince infatti dalla trascrizione in ricorso per cassazione del ricorso presentato alla CTP (pagg. 13-18 del ricorso dell’Amministrazione Finanziaria), il contribuente effettivamente non ha proposto tempestivamente nel primo grado di merito la questione in parola; quindi la CTR non doveva trattarla e avrebbe pertanto comunque dovuto dichiarare inammissibile il motivo di appello che gliela prospettava;

– il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2006, artt. 5bis e 25 convertito in L. n. 156 del 2006, nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto decaduta l’Amministrazione Finanziaria e con essa il Riscossore dal potere di notificare legittimamente la cartella impugnata;

– anche questo motivo è fondato;

– invero, questa Corte ha già chiarito, con pronunce alle quali si intende qui dare ulteriore conferma, attribuendo continuità all’orientamento che esse esprimono (Cass. Sez. 5, n. 3342 del 08/02/2017; Sez. 5 n. 34707 del 30/12/2019) che il termine per la notifica delle cartelle di pagamento (relative, nel caso che anche qui ci occupa, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute in conseguenza della liquidazione relativa a dichiarazione di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis presentata nell’anno 2003 e della liquidazione operata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis per l’anno 2004) – già fissato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. b), conv., con modif., dalla L. n. 156 del 2005, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione – è stato differito “ex lege” al 31 dicembre 2008, in virtù del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, entrato in vigore il 4 luglio 2006 (e, quindi, prima della scadenza del predetto termine) e conv. dalla L. n. 248 del 2006, che ha stabilito con norma di carattere generale, applicabile a tutti i rapporti pendenti, che la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,14,15 e 16 così come di quelle relative alle dichiarazioni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. a) e b), nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi della citata L. n. 289 del 2002, art. 9-bis è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008;

– nel presente caso, è incontroverso in causa che la notifica abbia avuto luogo in data 20 giugno 2008; conseguentemente la stessa andava ritenuta tempestiva e nell’applicare altra normativa, inconferente al caso di specie, la CTR ha quindi commesso errore di diritto;

– in forza delle sopra esposte considerazioni, il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione;

– la sentenza della CTR capitolina va quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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