Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12514 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2280/2010 proposto da:

T.M.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. LAGHI

Roberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso l’ordinanza R.G. 2579/07 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositata il 18/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento suindicato con cui è stata rigettata l’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso decreti di compensi come ausiliario del Pubblico Ministero in un giudizio penale.

Il ricorso per cassazione in questione, col quale si denunciano violazione di legge e motivazione carente ed illogica, è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Castrovillari il 16 settembre 2009 e non è stato notificato ad alcuno. Sicchè risulterebbe inammissibile ed improcedibile.

2. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che possa disporsi la rimessione in termine del ricorrente. La relazione e stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

3. – Sussistono le condizioni per disporsi la rimessioni in termine del ricorrente. Al riguardo occorre osservare quanto segue.

Questa Corte, Sezioni unite civili, con sentenza 3 settembre 2009, n. 19161, ha innovato il precedente orientamento, affermando che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (1) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

Il ricorso, seppure presentato in epoca successiva mese alla decisione ricordata (precisamente 13 giorni dopo), è stato predisposto sulla base del precedente prevalente e consolidato orientamento di questa Corte, che riteneva che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l’opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo 1 termini del rito penale, mentre se la liquidazione era fatta dal giudice civile l’opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile.

Successivamente, questa Corte, Sezione seconda, con diverse ordinanze e tra queste con la n. 14627 del 2010, ha affrontato il problema che si pone per la parte che abbia proposto ricorso al giudice di cassazione, prima del mutamento di un orientamento consolidato, affermando che “allorchè si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa e incorsa”.

La ricordata decisione ha ritenuto che in tali casi occorre “dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato il ricorso per cassazione confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement”, individuando il mezzo tecnico a tal fine nell’istituto della rimessione in termini.

La rimessione in termini sembra potersi applicare anche nel caso odierno, tenuto conto del brevissimo intervallo di tempo intercorso tra la proposizione del ricorso e la pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite su richiamata (13 giorni), tenuto conto dei tempi di effettiva conoscenza di tale provvedimento.

La rimessione in termini può essere applicata anche al potere di impugnare per Cassazione ed anche in assenza dell’istanza di parte, “dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex posi rivelatesi non più attendibili” (Cass. 14627 del 2010).

P.T.M.

La Corte assegna alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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