Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12513 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12513 Anno 2015
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA
sul ricorso 28684-2008 proposto da:
KLUN DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE
CORRADO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato D’AMBRA VITO giusta delega a margine;
– ricorrente 2014

contro

1739

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore,ehlett..14ractente
domiciliat in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che A rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/06/2015

. avverso la sentenza n. 70/2007 della COMM.TRIB.REG.
1004 LA9A/ frA
dé—MILANUIT- depositata il 10/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2014 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMBRA che si
riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che
si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

• I

3

RITENUTO IN FATTO.

2. L’atto veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Milano che, previa sospensiva, accoglieva il
ricorso con la sentenza n. 12/34/06 non ritenendo provata la rituale notifica
dei relativi avvisi di accertamento, in quanto la relata del Servizio Messi non
era accompagnata dalla ricevuta di ritorno, senza esaminare i motivi di
merito. L’appello proposto dall’Ufficio finanziario dinanzi alla CTR della
Lombardia veniva accolto con la sentenza n.70/46/07, depositata il 30.10.07
e non notificata.
3. Con tale decisione il giudice di seconde cure riteneva che l’Ufficio
finanziario avesse adeguatamente provato la corretta notifica degli avvisi di
accertamento, presupposti dalla cartella, mediante il deposito, in sede di
appello, – delle ricevute di ritorno allegate alle raccomandate inviate alla
contribuente per la comunicazione del deposito alla casa comunale: in
particolare rilevava che per la contribuente la notifica si era perfezionata con
la scadenza del termine di compiuta giacenza e che, quindi, il termine per
l’eventuale ricorso si era consumato prima del 31.12.04. Pertanto era da
ritenersi tempestiva la iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella,
in ordine alla quale non riscontrava alcun vizio.
4. Per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia ha proposto
ricorso Klun Daniela affidato a venti motivi, notificato alla intimata in data
24.11.08. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso notificato in data
20.01.09, che risulta tardivo ai sensi dell’ art.370, comma 1, cpc.
Klun Daniela ha depositato memorie ex art.378 cpc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la insufficiente motivazione
ex art.360, comma 1 n.5, cpc, in relazione al perfezionamento del
procedimento notificatorio ex art.140 cpc degli avvisi di accertamento
prodromici alla emissione della cartella di pagamento.
Formula il seguente motivo di sintesi “Le ragioni rispetto alle quali si
assume vi sia insufficiente motivazione da parte del giudice di seconde cure
consistono nella circostanza che lo stesso non ha specificato il perché ha
applicato alla perfezione del procedimento di notificazione ex art.140 cpc il

R.G.N. 28684/2008
Con& est. Laura Tricorni

1. In data 27.08.05 veniva notificata a Klun Daniela la cartella esattoriale n.
06820050354840125000 relativa all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai
sensi degli artt.14 e 17 DPR n.602173 di maggiori imposte IVA, IRPEF ed
IRAP per gli anni di imposta 2000 e 2001.

,

..

principio della compiuta giacenza del plico e del relativo avviso di
ricevimento invece previsto per le notifiche a mezzo posta”

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione di norme
di diritto ex art.360, comma 1 n.3, cpc in relazione all’applicazione di un
principio relativo alla notificazione ex art.149 cpc ed ex art.8 L n.890/82
ad una fattispecie giuridica relativa all’art.140 cpc.
1.4. I primi tre motivi vanno trattati unitariamente in quanto censurano con
una pluralità di vizi la medesima statuizione della sentenza impugnata e
sono avvinti da connessione. A parere della ricorrente la CTR ha errato nel
ritenere applicabile alla notifica dell’avviso di accertamento la disciplina
della notifica a mezzo posta, prevista dall’art.149 cpc, ad una fattispecie a
cui doveva essere applicata la disciplina di cui all’art.140 cpc.
1.5. I tre motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza e vanno
respinti.
Osserva la Corte che la ricorrente, pur esponendo con dovizia di argomenti
le proprie censure, ha tuttavia mancato di riprodurre il testo della relata di
notifica e dell’avviso di ricevimento, necessari per cogliere l’errore
lamentato e per acquisire tutti gli elementi necessari a qualificare e valutare
il procedimento notificatorio seguito dal messo notificatore e la effettiva
ricaduta sulla validità della notifica, tanto più se si considera che la notifica
degli avvisi di accertamento va eseguita, in via principale, secondo i dettami
dell’art.60 del DPR n.600/1973, ai quali la ricorrente, inopinatamente, non
fa alcun richiamo.
Soccorre quindi il principio già affermato, anche se in fattispecie differente,
per cui “Nel ricorso per cassazione, in caso di denunzia della violazione di
una norma processuale è necessaria l’indicazione degli elementi
condizionanti l’operatività di tale violazione; in particolare, qualora si
denunci la nullità di una notifica perchè dalla relata non risulta il
rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 cod. proc. civ., non è
sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per
accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico
richiamo alla mancanza dell’attestazione predetta, bensì, per il principio
dell’autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della
relata, recante anche l’indicazione della data della stessa, onde consentire al

RG.N. 28684/2008
Cons. est. Laura Tricomi

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme di
diritto ex art.360, comma 1 n.3, cpc in relazione all’applicazione di un
principio relativo alla notificazione a mezzo posta ex art.149 cpc ed ex art.8
L n.890/82 ad una fattispecie giuridica relativa all’art.140 cpc.

-

5

2.1. Con il quarto motivo la ricorrente Klun Daniela lamenta l’insufficiente
motivazione ex art.360, comma 1 n.5, cpc, in relazione alla decadenza sia
per l’emissione dei ruoli sia per la notifica della cartella di pagamento in
particolare dell’art.17 e dell’art.25 DPR n.602/73. A corredo formula il
seguente motivo di sintesi “Le ragioni rispetto alle quali si assume vi sia
insufficiente motivazione da parte del giudice di seconde cure consistono
nella circostanza che egli non ha dato conto del perché ritenga compiute
nei termini sia la iscrizione a ruolo ex art. 17 sia la notifica della cartella di
pagamento ex DPR n.602/1973”.
2.2 Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione di norma di
diritto ex art.360, comma 1 n.3, cpc in relazione alla decadenza sia per
l’emissione dei ruoli sia per la notifica della cartella di pagamento in
particolare dell’art.17 e dell’art.25 DPR n.602/73. Formula il seguente
quesito “Dica codesta Onorevole Corte se vi sia violazione di norme diritto
ex art.360 primo comma n.3 cpc, da parte della sentenza impugnata, nel
ritenere non verificata la decadenza sia per la iscrizione a ruolo ex art. 17
sia per la notifica della cartella di pagamento ex art.25 DPR n.602/1973”.
2.3. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione di legge
ex art.360, comma 1 n.3, cpc in relazione alla medesima questione. Formula
quesito di analogo tenore a quello riportato sub 2.2.
2.4. I motivi quarto, quinto e sesto vanno trattati unitariamente in quanto
censurano, con una pluralità di vizi, la medesima statuizione della sentenza
impugnata e sono avvinti da connessione.

2.5. I motivi sono inammissibili perché generici e privi di riferimenti al fatto
specifico.
2.6. Quanto al vizio motivazionale sollevato con il quarto motivo è di
immediata evidenza che nella specie non risultano comunque esposti in
maniera chiara e precisa specifici fatti controversi e, soprattutto, non
vengono forniti elementi circa il carattere decisivo di tali fatti, essendo
peraltro da rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un
vero e proprio fatto, non mia “questione” o un “punto”, posto che l’art. 360
c.p.c. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato
dal D.Lgs. n. 40 del 2006 nel senso, appunto, che l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo
(v. tra le tante Cass. n.16655/2011 e n. 9233/ 2006).

R.G.N. 2868412008
Cons. est. Laura Tricorni

giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato.” (Cass.
sent. n.17424/2005).

6

Come affermato da questa Corte “In tema di ricorso per cassazione, secondo
la nuova disciplina introdotta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito di
diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità ciascuno dei
motivi con i quali il ricorrente denunzia alla Corte un vizio riconducibile ad
una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell’art. 360, comma
primo, cod. proc. civ. deve essere risolutivo del punto della controversia e
non può definirsi nella richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di
principio da parte del giudice di legittimità. (Cass. sent. n.17108/2007).
3.1 Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme di
diritto ex art.360, comma 1 n.3, cpc in relazione alla applicazione
dell’art.19, comma 3, DLGS n.546/1992.
A parere della ricorrente la CTR ha errato nell’affermare che, nel caso di
incertezza della regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, la
parte avrebbe dovuto obbligatoriamente impugnare anche l’atto prodrornico
contestualmente a quello successivo ai sensi dell’art.19, comma 3, del
DLGS n.546/1992, facendo derivare da tale norma un obbligo e non una
mera facoltà.
3.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della
sentenza impugnta. Contrarimente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la
CTR non si è espressa in termini di doverosità o di obbligatorietà
dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, a dire della ricorrente, non
notificato, ma si è limitata a ricordarne la possibilità, come si comprende in
modo inequivoco dal seguente passaggio motivazionale “Rileva infine la
Commissione che nel caso di incertezza al riguardo della regolarità della
notificazione degli avvisi di accertamento, il diritto alla difesa della
contribuente avrebbe potuto essere adeguatamente tutelato con la loro
impugnazione unitamente a quello avverso la cartella…”.
Tale argomento, peraltro, risulta svolto ad abundantiam e pertanto non
costituisce ratio decidendi della sentenza, con ulteriore diretta ricaduta sulla
inammissibilità del motivo (cfr. Cass. sent. n.23635/2010).
4.1. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1 n.5, cpc,
in riferimento alla questione di illegittimità costituzionale dell’art.1 n.5 bis e

RG.N. 28684/2008
Cons. est. Laura Tricorni

2.7. Quanto ai vizi contestati al sensi dell’art.360, comma 1 n.3, cpc va
ugualmente segnalata la mancanza di elementi di fatto, risolvendosi i quesiti
in mere interrogazioni alla Corte.

7

5 ter DL n.106/05 conv. in L. n.156105 in relazione all’art.3 della
Costituzione.

4.2. Il motivo è inammissibile sotto più profili.
Innanzi tutto va evidenziata la contraddittorietà tra il motivo, proposto sotto
la veste dalla omessa motivazione ed il quesito, formulato in termini di
insufficente motivazione.
Quindi va affermato che la omessa o insufficiente motivazione in ordine ad
una prospettata questione di illegittimità costituzionale non può costituire
motivo di impugnazione sotto il profilo del vizio motivazionale.
In applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite, infatti “L’omessa
pronuncia su una questione di legittimità costituzionale non può essere
dedotta come vizio dell’attività del giudice nell’emanazione della sentenza
pronunciata nel giudizio in cui è stato sollevato l’incidente di
costituzionalità. Tale impossibilita non pregiudica, peraltro, la posizione
delle parti, essendo ad esse consentito riproporre la questione di
costituzionalità all’inizio di ogni grado del giudizio o – con una variante che
ha solo rilievo formale – prospettare la questione come denuncia di una
violazione di legge, consistente nell’omessa verifica della validità della
norma denunciata di incostituzionalità. (Cass. SS.UU. sent. n.1670/1973;
cfr. anche sent. n. 6409/1985, sent. N. 10850/1990).
5.1. Con il nono motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1 n.5, cpc
in relazione all’art.7, comma 2, L n.212/2000, per la necessaria indicazione
nella cartella di pagamento del responsabile del procedimento.
5.2. Con il decimo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1 n.5, cpc
in relazione all’art.7, comma 2, L n.212/2000, per la mancata indicazione
della motivazione della pretesa nella cartella esattoriale.
5.3. I motivi, afferenti la formulazione della cartella, possono essere trattati
congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili.

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Cons. est. Laura Tricorni

A parere della ricorrente il giudice di seconde cure ha omesso di
pronunciarsi sulle deduzioni proposte in appello relativamente alla non
manifesta infondatezza ed alla non irrilevanza della questione relativa alla
legittimità costituzionale dell’art.1 n.5 bis e 5 ter DL n.106/05 conv. in L.
n.156/05 in relazione all’art.3 della Costituzione.

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5.4. Entrambi risultano proposti in modo generico e non autosufficiente e,
soprattutto non individuano alcun fatto controverso – sul punto si rinvia a
quanto esposto sub 2.6.-, ma sono accompagnati da quesiti tautologici, che
si limitano ad interpellare da Corte in modo astratto, circa la corretta
applicazione dell’art.7 della L n.212/2000.

La ricorrente sostiene di avere proposto il ricorso originario sia nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate che dell’Ente Concessionario della riscossione; si
duole quindi del fatto che la CTR, erroneamente, essendo stato impugnata la
sentenza di primo grado dalla sola Agenzia delle Entrate, non abbia
provveduto all’integrazione del contraddittorio, in assenza della notifica
dell’atto di appello ad un litisconsorte necessario.
6.2. Con il dodicesimo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione
ex art.360, comma 1 n.5, epe in relazione alla mancata integrazione del
contraddittorio.
6.3. I motivi undicesimo e dodicesimo possono essere trattati unitariamente
perché toccano il medesimo punto della sentenza impugnata e vanno
respinti per inammissibilità.
6.4. Preinesso che la impugnazione della cartella esattoriale non impone un
litisconsorzio necessario passivo tra Agenzia delle entrate e Concessionario
alla riscossione, come erroneamente presupposto dalla ricorrente nella
formulazione dei motivi, va osservato che, nello specifico, il motivo
undicesimo risulta palesemente privo di autosufficienza in quanto la
ricorrente, pur prospettando di avere sollevato la questione in fase di
appello, ha omesso di trascrivere il punto in cui ha trattato questo tema,
impedendo alla Corte di valutarne il contenuto, la rilevanza e la pertinenza
in relazione ad un eventuale litisconsorzio necessario manifestatosi in
concreto, ed il motivo dodicesimo è inammissibile perché non evidenzia un
fatto controverso, ma sostanzialmente chiede una nuova valutazione di
merito sul punto, inammissibile in sede di legittimità.
7.1. Con il tredicesimo motivo la ricorrente lamenta la insufficiente
motivazione ex art.360, comma 1 n.5, cpc, in relazione alla decadenza per
l’emissione dei ruoli in particolare relativamente all’art.17 del DPR
n.602/73, sul perché il giudice di seconde cure non abbia dato conto del
perché ritenga compiuta nei termini l’iscrizione a ruolo.

R.G.N. 28684/2008
Cons. est. Laura Tricorni

6.1. Con l’undicesimo motivo la ricorrente lamenta la nullità del
procedimento ex art.360, comma 1 n.4, cpc, per la mancata integrazione del
contraddittorio ex artt.53, 61 e 14, 11 comma, DLGS n.546/92.

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7.2. Con il quattordicesimo motivo la ricorrente lamenta la violazione di
legge ex art.360, comma 1 n.3, cpc in relazione alla decadenza per
l’emissione dei ruoli con violazione dell’art.17 del DPR n.602/73

7.4. I motivi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo possono essere
trattati congiuntamente in quanto riguardano, con differenti censure, la
medesimi statuizione e sono avvinti da connessione.
7.5. I motivi sono inammissibili perché generici, privi di riferimenti al fatto
specifico e vanno respinti per le ragioni esposte sub 2.6., con riferimento al
motivo tredicesimo che risulta anche privo di autosufficienza giacché non
riporta il contenuto dell’atto di appello, e sub 2.7., con riferimento ai motivi
quattordicesimo e quindicesimo.
8.1. Con il sedicesimo motivo la ricorrente lamenta la insufficiente
motivazione ex art.360, comma 1 n.5, cpc, assumendo che il giudice di
seconde cure non ha dato conto del perché abbia ritenuto compiuta nei
termini la notifica della cartella di pagamento ex art.25 DPR n.602/73.
8.2. Con il diciassettesimo motivo la ricorrente lamenta la violazione di
legge ex art.360, comma 1 n.3, cpc, dell’art.25 DPR n.602/73 in relazione
alla decadenza per la notifica della cartella di pagamento. Formula il
seguente quesito “Dica codesta Onorevole Corte si vi è violazione di norme
di diritto ex art. 360, primo comma n.3, cpc da pare della sentenza
impugnata, nel ritenere non verificata la decadenza per la notifica della
cartella di pagamento ex art.25 DPR n.602/1973”.
8.3. Con il diciottesimo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione
motivazione ex art.360, comma l n.3, cpc, dell’art.25 DPR n.602/73 in
relazione alla decadenza per la notifica della cartella di pagamento.
8.4. I motivi sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo possono essere
esaminati congiuntamente, in quanto censurano sotto diversi profili la
medesima statuizione della sentenza impugnata.
8.5. I motivi sono inammissibili perché generici, privi di riferimenti al fatto
specifico e vanno respinti per le ragioni esposte sub 2.6., con riferimento al
motivo sedicesimo che risulta anche privo di autosufficienza, giacché non

R.G.N. 28684/2008
Cani est. Laura Tricamr

7.3. Con il quindicesimo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione
di legge ex art.360, comma 1 n.3, cpc in relazione alla decadenza per
l’emissione dei ruoli con violazione dell’ art.17 del DPR n.602/73.

10

riporta il contenuto dell’atto di appello, e sub 2.7., con riferimento ai motivi
diciassettesimo e diciottesimo.

9.2. Con il ventesimo motivo la ricorrente lamenta la violazione, in
relazione all’art.360, comma l n. 3, cpc, dell’art. 7, comma 2, L n.212/2000
circa la necessaria indicazione nella cartella di pagamento del responsabile
del procedimento.
9.3. I Motivi diciannovesimo e ventesimo possono essere esaminati
congiuntamente per la evidente unicità della statuizione censurata.
9.4. La falsa applicazione e la violazione di legge, dedotte con i motivi
diciannovesimo e ventesimo, sono insussistenti.
Inoltre, l’assunto secondo cui la violazione dell’obbligo di indicazione del
responsabile del procedimento inciderebbe “direttamente su diritti
costituzionali del destinatario” è smentita dalla Corte Costituzionale che,
con la sentenza n. 58 del 2009, ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008, sollevata con
riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost.. La Corte, richiamando la
propria ordinanza n. 377 del 2007, ha, bensì, affermato che la L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 2, è volto ad assicurare la trasparenza amministrativa,
l’informazione del cittadino e il suo diritto di difesa, ma ha escluso che la
natura innovativa dell’art. 36, comma 4 ter, citato violi i parametri
costituzionali indicati, non mancando di ribadire che le previsioni della L. n.
212 del 2000, non hanno rango costituzionale, neppure come norme
interposte (ord. n. 41 del 2008, n. 180 del 2007 e n. 428 del 2006). In altri
termini per i ruoli consegnati prima del 1.6.2008 la mancata indicazione del
responsabile del procedimento è sottoposta al regime pregresso, senza che
ciò comporti alcun vulnus per i diritti dei cittadini in riferimento ai precetti
costituzionali richiamati.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli ultimi due motivi vanno dichiarati
infondati.

R.G.N. 28684/2008
Cons. est. Laura Tricorni

9.1. Con il diciannovesimo motivo la ricorrente lamenta la falsa
applicazione, in relazione all’art.360, comma 1 n. 3, cpc, dell’art. 7, comma
2, L n.212/2000 circa la necessaria indicazione nella cartella di pagamento
del responsabile del procedimento.

MENTE DA REGISTRAZIONE
11

Al SENSI del—D.P.R. 26/411986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIATIOUTAKII
10.1. Conclusivamente il ricorso va rigettato perché i motivi dal primo al
diciottesimo sono inammissibili ed i motivi diciannovesimo e ventesimo
sono infondati.
10.2. Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente 1Clun
Daniela nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

– rigetta il ricorso,
condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida a
favore dell’Agenzia delle Entrate nel compenso di €20.000,00, oltre
spese prenotate a debito.

Così 1eciso
,
in Roma, camera di consiglio del 12 maggio 2014
Il orisigliere est nsore
Dott. Laura Tric mi

Il Presidente
Dott. Stef. o Bielli

La Corte di cassazione,

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