Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12513 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2020/2010 proposto da:

PARODI SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avv. LAVATELLI Ernesto, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G. (quale legale rappresentante della Consumer Trade

Srl);

– intimato –

avverso il provvedimento R.G. 3908/08 del TRIBUNALE di GENOVA,

depositato il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento suindicato con cui è stata rigettata l’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso decreti di liquidazione di spese di custodia resi dal Pubblico Ministero in un procedimento penale.

Il ricorso per cassazione in questione, col quale si denunciano violazione di legge e motivazione carente ed illogica, è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Genova il 12 gennaio 2010 e non è stato notificato ad alcuno.

2. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1 – Questa Corte, Sezioni unite civili, con sentenza pubblicata il 3 settembre 2009, n. 19161, ha innovato il precedente orientamento, affermando che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, posto che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale.

3.2 – Il ricorso oggi in esame è stato presentato in epoca successiva di circa quattro mesi alla decisione ricordata ed è stato predisposto sulla base del precedente prevalente e consolidato orientamento di questa Corte, che riteneva che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l’opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo i termini del rito penale, mentre se la liquidazione era fatta dal giudice civile l’opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile.

Successivamente, questa Corte, Sezione seconda, con diverse ordinanze e tra queste con la n. 14627 del 2010, ha affrontato il problema che si pone per la parte che abbia proposto ricorso al giudice di cassazione, prima del mutamento di un orientamento consolidato, affermando che “allorchè si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”.

La ricordata decisione ha ritenuto che in tali casi occorre “dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato il ricorso per cassazione confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement”, individuando il mezzo tecnico a tal fine nell’istituto della rimessione in termini.

La rimessione in termini non sembra, però, potersi applicare anche nel caso odierno, tenuto conto del tempo trascorso tra la pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite e il momento del deposito del ricorso, pari a circa quattro mesi, intervallo di tempo nel quale sarebbe stato possibile prendere utile cognizione dell’intervenuta pronuncia, proponendo quindi il ricorso nelle forme corrette.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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