Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12512 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 317-2007 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1119/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/09/2006 R.G.N. 65/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.M. adiva il Tribunale di Firenze nei confronti dell’INPS, per chiedere la corresponsione della pensione di inabilità in luogo dell’assegno di invalidità. Il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello l’attore. L’INPS si costituiva e resisteva alla domanda. La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado così motivando:

– la consulenza tecnica di ufficio rinnovata in appello non ha ritenuto che il P. di trovi nell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro;

– all’interno delle attitudini espresse nella vita lavorativa anteatta, sussiste una limitata possibilità di svolgere un’attività confacente;

– esistono infatti mansioni di tipo manuale o di livello operaio comparabili con l’attività di muratore;

– potrebbe farsi anche riferimento a mansioni di guardiania o custodia, che non comportino sforzi fisici;

– d’altra parte il quadro clinico presenta una patologia cardiaca ben compensata e curata con installazione di “by pass”;

– l’obesità non appare derivare da cause organiche, ma da eccesso di alimentazione;

l’intervento chirurgico all’aorta femorale ha restituito una buona riperfusione agli arti inferiori;

– l’aterosclerosi non implica apprezzabili alterazioni emodinamiche;

– in sostanza, il quadro clinico è sotto controllo e privo di “incidenza devastante”, esso comporta un residuo lavorativo non quantificabile ma oggettivamente presente.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione P.M., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la sentenza è lacunosa e contraddittoria e contiene affermazioni che tra l’altro non corrispondono all’asserita condivisione della diagnosi del consulente tecnico. Il soggetto può svolgere un’attività lieve e per lo più sedentaria. Non è dato vedere come possa la Corte di Appello ascrivere l’obesità a cattive abitudini alimentari o di vita.

4. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 222 del 1984, art. 2 perchè la Corte di Appello motiva nel senso dell’attitudine a svolgere qualsiasi attività lavorativa, trascurando il fatto che tale attività deve essere ricercata all’interno delle attitudini espresse nella vita lavorativa. Nella specie, non si ravvisa alcuna attività confacente.

5. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.

Va premesso che il diritto alla pensione di inabilità sussiste quando l’assicurato si trovi, a cagione della sua invalidità, nell’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini, non usurante e non dequalificante. Tale requisito va accertato in concreto, ovvero con riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue (così Cass. 27.2.2004 n. 4046 “ex multis”). Nello stesso senso Cass. 9.7.2004 n. 12765.

6. Va però considerato come nella specie, attesa la motivazione della sentenza di appello sopra riportata, sia da dubitarsi anzitutto dell’esistenza di un quadro morboso tale da comportare una inabilità assoluta al lavoro, sia pure in mansioni “confacenti”. Dalla motivazione della sentenza di appello si ricava che il quadro clinico presenta aspetti di morbosità tutti sottoposti a terapia (anche chirurgica) e ben compensati allo stato. La motivazione della Corte di Appello circa l’inesistenza di una inabilità assoluta non appare quindi soggetta a censura. Quanto alle mansioni, è evidente che la ricerca di potenzialità di remipiego non può essere limitata al campo dell’edilizia, in ragione delle pregresse mansioni di muratore, ma va ricercata anche altrove. Il riferimento alle mansioni sedentarie è solo uno degli aspetti presi in considerazione dalla sentenza di merito, la quale fa riferimento anche a mansioni di operaio e in genere manuali, concludendo con motivazione adeguata che, in definitiva, una residua attitudine al lavoro in mansioni confacenti sussiste.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese non sono ripetibili.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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