Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12512 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12512 Anno 2015
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 24647-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2014
493

contro

PAGE EUROPA SPA in persona del Presidente del C.d.A.
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
1/B, presso lo studio dell’avvocato TRINCHIERI
RANIERO, che lo rappresenta e difende giusta delega

Data pubblicazione: 17/06/2015

in calce;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2007 della COMM.TRIB.REG.

LAV-0
depositata il 09/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si
riporta alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 10/02/2014 dal Consigliere Dott. LAURA

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RITENUTO IN FATTO

1. In data 27.12.2001 la Page Europa SPA chiedeva alla
Amministrazione finanziaria la corresponsione degli interessi anatocistici
correlati al tardivo pagamento degli interessi di legge maturati a seguito
della liquidazione del rimborso IVA relativo all’anno 1987: il rimborso IVA

Finanziaria aveva versato £. 1.197.605.000 per gli interessi maturati nel
periodo intercorso tra il 31.05.1988 e la data del rimborso.
2.

A seguito della formazione del silenzio — rifiuto

dell’Amministrazione finanziaria, la società contribuente presentava ricorso
alla CTP di Roma, chiedendo il riconoscimento degli interessi anatocistici:

questo ricorso veniva rigettato con la sentenza n.256/45/05. L’appello
proposto.dalla Page Europa SPA veniva accolto per quanto di ragione dalla
CTR del Lazio con la sentenza n.125/36/07, depositata il 09.07.07 e non
notificata.
3. Con tale decisione il giudice di seconde cure affermava che per
giurisprudenza costante, ai sensi dell’art.1283 cc, “in caso di tardiva
liquidazione degli interessi, spettano gli interessi moratori con decorrenza
dal giorno della domanda giudiziale per cui l’Agenzia delle entrate deve il
pagamento degli interessi anatocistici, calcolati nella misura pari al saggio
di interesse legale per il periodo 20.11.91/25.05.98”. Affermava la CTR che
la società contribuente aveva chiesto il riconoscimento degli interessi
anatocistici già nella domanda rivolta all’Ufficio [VA il 13.07.1995, diretta
ad ottenere il riconoscimento degli interessi semplici per il tardivo rimborso

dell’eccedenza di imposta, riservandosi di impugnare l’eventuale silenziorifiuto e fissando esplicitamente la decorrenza degli interessi anatocistici, in
linea con il disposto dell’art.1283 cc, dal giorno della proposizione della
domanda giudiziale.
4. Per la cassazione della sentenza n.125/36/07 della CTR del Lazio
ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi.

RGN 24647/2008
Co ns. est. Laura Tricorni

era stato effettuato il 20.11.1991 ed in data 14.05.1998 l’Amministrazione

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L’intimata società ha resistito con controricorso. La Agenzia delle entrate
deposita, da ultimo, memoria ex art.378 cpc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità
del ricorso proposte dalla intimata Page Europa SRL nel controricorso.
conferito. alla Agenzia delle entrate è infondata, giacché le Agenzie fiscali,
ai sensi dell’art.72 DLGS n.300/1999 possono avvalersi, secondo la
disciplina di cui agli artt.43, 45 e 1, secondo comma, del r.d. n. 1611/1933 e
del relativo protocollo d’intesa, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
che, in forza di tali disposizioni, si pone con detta Agenzia in un rapporto
organico di rappresentanza in giudizio, ben diverso da quello determinato

dalla procura “ad litem” che trova fondamento nell’intuitus fiduciae” e
nella personalità della prestazione (Cass. n.11979/2003, SS.UU.
n.23020/2005, n.11227/2007, n.495012012 e n.28333/2013).
1.3. Infondata è altresì l’eccezione di tardività del ricorso in quanto,
essendo stata depositata la sentenza il 09.07.2007, il cd. termine “lungo” per
l’impugnazione scadeva il 09.10.2008 e non, come ritenuto dall’intimata, l’
08.10.2008, poiché il periodo di sospensione feriale dei termini processuali,
da aggiungere al termine annuale, è di quarantasei giorni come previsto
dall’art. l della L n.742/1969, per complessivi un anno e quarantasei giorni.
1.4. Ancora va respinta la eccezione di tardività del ricorso per
violazione del termine cd “breve” per l’impugnazione perché la intimata
non ha provato di avere ricevuto la notifica della sentenza, dalla cui data
decorre tale termine, né a ciò è equiparabile una copia uso studio della
sentenza della CTR.
2.1. Passando al merito osserva il Collegio che con il primo motivo di
ricorso la ricorrente Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art.1283 cc in relazione all’art.360, comma 1, n.3, cpc.
Il motivo riguarda la contestazione circa la data e le modalità con cui
sarebbe stata richiesta la corresponsione degli interessi anatocistici,
RGN 24647/2008
Cons. est. Laura Tricorni

1.2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di mandato

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collocata secondo la Agenzia in epoca successiva alla corresponsione di
quelli moratori, di modo da rendere infondata la domanda. Peraltro,
secondo la ricorrente, la CTR non avrebbe potuto liquidare gli interessi
anatocistici perché la mora era già cessata.
2.2. La censura è fondata è va accolta.
2.3. L’art. 1283 cc stabilisce che “…gli interessi scaduti possono

convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi
dovuti almeno per sei mesi”. Ne deriva, che il giudice può condannare al
pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato (cfr. Cass.
n.4830/2004):
– che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi
principali sui quali calcolare gli interessi secondari, cioè che il debito era
esigibile e che il debitore era in mora (Corte di Cassazione 18 luglio 2002,
n. 10434);
– che l’attribuzione degli interessi anatocistici postula una specifica
domanda giudiziale del creditore (Corte di Cassazione 12 aprile 2002, n.
5271, e 14 dicembre 2001, n. 15838) o la stipula di una convenzione
posteriore alla scadenza degli interessi;
– che la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi,
cioè che si tratta di crediti ultrasemestrali scaduti (Corte di Cassazione 18
luglio 2002, n. 10434, e 12 febbraio 2002, n. 1964).
La realizzazione della prima condizione comporta che gli interessi
anatocistici sono dovuti solo se sono contemporaneamente dovuti anche gli
interessi principali. Ora, nel caso di specie gli interessi moratori erano già
stati interamente pagati nel 1998, cosi che non era più esigibile alcunché ed
era cessata la mora del debitore, mentre la domanda giudiziale degli
interessi anatocistici è stata avanzata nel 2002.
Risulta invece erronea la tesi sostenuta dalla CTR, che ha valorizzato la
circostanza che la società avesse chiesto il riconoscimento degli interessi
anatocistici già nella richiesta rivolta all’ufficio IVA il 13.07.1995 per
ottenere il riconoscimento degli “interessi semplici” per il tardivo rimborso
RGN 24647/2008
Cons. est. Laura Tricomi

produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di

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dell’eccedenza di imposta, riservandosi di impugnare l’eventuale silenziorifiuto e fissando la decorrenza degli interessi anatocistici dal giorno della
proposizione della domanda giudiziale. Tale manifestazione di volontà
unilaterale, meramente ipotetica ed eventuale, non può infatti essere
assimilata alla proposizione della domanda giudiziale, prevista dalla norma
richiamata. Ed infatti, in mancanza di usi contrari o di una apposita
convenzione tra le parti sugli interessi anatocistici, l’art. 1283 cc svolge la
funzione di limitare l’oggetto dell’art. 1282, comma 1, cc, secondo cui “I
crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno
diritto, salvo che la legge… stabilisca… diversamente”. Tale limitazione è
realizzata sia prevedendo il controllo giurisdizionale sulla produzione di
interessi sugli interessi, sia attribuendo alla domanda giudiziale, non solo il
ruolo

di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti,

dell’anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di
interessi secondari. (sul punto ampiamente la ricordata sentenza Cass. n.
4830/2004).
Riepilogando, nel caso in esame:

Il rimborso IVA era relativo all’anno di imposta 1987:

Tale rimborso venne effettuato il 20.11.1991;

Gli interessi moratori maturati nel periodo intercorso tra il
31.05.1988 e la data del rimborso (20.11.1991) vennero
versati dall’Amministrazione finanziaria il 14.05.1998, nella
misura di £. 1.197.605.000;

In 27.12.2001 la Page Europa SPA chiedeva alla
Amministrazione finanziaria la corresponsione degli interessi
anatocistici, e quindi impugnava il conseguente silenzio rifiuto
dinanzi alla CTP di Roma, pervenendo all’attuale giudizio di
legittimità sulla sentenza emessa dal giudice di seconde cure.

Pertanto la sentenza della CTR del Lazio, che non si è attenuta ai
principi prima ripercorsi, va emendata.
3.1. Con il secondo motivo la Agenzia delle entrate lamenta il vizio di
insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
RGN 24647/2008
Cons. est. Laura Tricorni

1..

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in relazione all’art.360, comma 1, n.5, cpc. Dopo avere rappresentato che la
Page Europa SRL già in un precedente ricorso, aveva agito per
l’ottenimento degli interessi anatocistici, la Agenzia delle entrate si duole
che la CTR non abbia preso posizione su questa sentenza passata in
giudicato.
3.2. Il motivo è inammissibile e va disatteso.

ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza
impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero
condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva
carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico
che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento,
ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle
deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo
attribuiti.agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso
in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia
sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di
cassazione.” (Cass. SS .UU. n.24148/2013).
Come emerge dalla ricostruzione normativa sub 1.3. e le conclusioni ivi
esposte, la circostanza relativa ad una precedente sentenza della CTP di
Roma n.396/20/97 è del tutto inconferente nel caso in esame; peraltro va
rilevato che il contenuto di tale sentenza è omesso nel ricorso, per cui il
motivo proposto pecca anche di mancanza di autosufficienza, in assenza di
elementi che consentano di apprezzare l’effettiva rilevanza e pertinenza
della richiamata sentenza.
4. Conclusivamente il ricorso va accolto, fondato il primo motivo ed
inammissibile il secondo; conseguentemente la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa
nel merito con il rigetto del ricorso originario e la condanna della intimata
Page Europa SRL in persona del legale rapp. p.t. alla rifusione delle spese
del giudizio di legittimità, con compensazione per le fasi di merito.
RGN 24647/2008
Cons. est. Laura Tricomi

“La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal

ESENIE DA-REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
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N. 131 TAB. ALL. B. – N.5

MATERIA TRIBUTARIA

P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso originario e condanna la intimata Page Europa SRL
in persona del legale rapp. p.t. alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in £.21.000,00, oltre spese prenotate a debito,
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 10 febbraio 2014.

compensate le spese dalle fasi di merito.

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