Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12512 del 16/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12512
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29405/2014 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
GIUSEPPE GUATTANI 14/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
PESIRI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 251/37/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA DEL 15/10/2013, depositata il 06/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, illustrati anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia (pur se nel dispositivo, per evidente svista materiale, l’appello viene respinto), ha rigettato i (riuniti) ricorsi proposti dal contribuente avverso avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate, a seguito della determinazione sintetica del reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per gli anni 2003, 2004 e 2005, aveva recuperato a tassazione maggiore IRPEF; la CTR, in particolare, precisati i principi generali in tema di accertamento sintetico, ha evidenziato che la documentazione fornita dal contribuente, oltre ad essere tardiva, non consentiva di contrastare la pretesa erariale.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il primo motivo, con il quale si deduce motivazione insufficiente sulla presunzione di capacità contributiva e motivazione omessa sulla prova contraria fornita ed argomentata dal contribuente, è fondato.
La CTR, invero, ha completamente omesso di valutare, nell’esaminare la prova contraria opposta dal contribuente, i fatti decisivi e rilevanti costituiti dalla vendita di beni immobili pervenuti dall’eredità della madre, deceduta nel 1998, e dalla vendita dell’autovettura Mercedes. Anche il secondo motivo, con il quale ci si duole che la CTR abbia considerato tardivi e inammissibili i documenti prodotti dal contribuente nella fase precontenziosa e nel corso del giudizio di primo grado, è fondato.
Questa Corte ha, invero, già chiarito che, in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, sicchè il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado (Cass. 21309/2010; 3661/2015).
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016