Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12511 del 17/06/2015
Civile Sent. Sez. 1 Num. 12511 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
SENTENZA
sul ricorso 28002-2008 proposto da:
KIA
ORA
S.R.L.,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, FARAON IRENE (c.f.
FRNRNI75D44F241S), in proprio, elettivamente
Data pubblicazione: 17/06/2015
domiciliate in ROMA, Via COMANO 95 – PARCO DEI
PINI, presso l’avvocato LUCIANO FARAON, che le
2015
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rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro
1
FINOTELLO
PAMELA
(C.F.
fntpm170m68f241c),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 24,
presso l’avvocato GIANCARLO PEZZANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSANDRO DOGLIONI, giusta procura a margine del
– controricorrente contro
KV KIARI VIAGGI S.R.L., ORTIS CRISTINA;
– intimate –
Nonché da:
KV KIARI VIAGGI S.R.L. (c.f./p.i. 03530660277), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO
23, presso l’avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
STEFANO LAVAllA SERANTO, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– controri corrente e ricorrente incidentale –
controricorso;
contro
KIA ORA S.R.L., FARAON IRENE, FINOTELLO PAMELA,
ORTIS CRISTINA;
– intimate –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata il 02/10/2007;
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udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/05/2015 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAllICONE;
udito, per le ricorrenti, l’Avvocato LUCIANO
FARAON che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
udito,
per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l’Avvocato GIOVANNI MOSCARINI, con
delega orale, che ha chiesto il rigetto del
ricorso principale, accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. FEDERICO SORRENTINO che
ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i
ricorsi.
principale, rigetto dell’incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 30 aprile 2007, pronunciando sui ricorsi
riuniti per provvedimento d’urgenza
ex art. 700 c.p.c. promossi
dalla Kia Ora s.r.l. ed altri contro la Kiari Viaggi s.r.l. ed
altri, il giudice designato del Tribunale di Venezia accolse
solo il primo, ordinando alle resistenti di astenersi dalla
fornitori valorizzanti il rapporto di collaborazione già
intrattenuto in passato con la resistente da Cristina Ortis,
respingendo l’istanza cautelare formulata dalla Kiari Viaggi
s.r.l.
Con ordinanza del 2 ottobre 2007, resa su reclamo, il
Tribunale di Venezia ha ordinato anche alla Kia Ora s.r.l. di
astenersi dal diffondere alla clientela ed ai fornitori
comunicati aventi il tenore della
circular e-mail
già in
precedenza diffusa, parimenti relativa al rapporto di
collaborazione con la predetta.
Avverso questa ordinanza viene proposto ricorso per
cassazione dalla Kia Ora s.r.l. e Irene Faraon, sulla base di un
motivo, che lamenta l’insussistenza dei presupposti di cui agli
art. 2598 e 2600 c.c. Resistono la società e Fonotello Pamela,
la prima proponendo pure ricorso incidentale per due motivi. Le
ricorrenti hanno depositato la memoria di cui all’art. 378
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso principale e quello incidentalt/ sono
manifestamente inammissibili, trattandosi di provvedimento di
natura cautelare e non decisoria, costituendo principio
costantemente affermato da questa Corte
(e
multis,
Cass. 10
luglio 2014, n. 15825) che le ordinanze emesse in sede
cautelare, anche nella fase di reclamo, non sono ricorribili per
cassazione a norma dell’art. 111 Cost., posto che il
provvedimento reso all’esito di un procedimento cautelare, ove
pure coinvolga posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su
di esse con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad
assumere autorità di giudicato.
r.g. 28002/2008
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11 cons
diffusione di comunicati indirizzati alla clientela ed ai
2. – Le spese di lite, in ragione della proposizione di
ricorso incidentale, vengono interamente compensate, anche nei
confronti di Pamela Finotello, legale rappresentante della
società intimata, ma chiamata in causa anche in proprio, la
quale, pur dopo avere nel controricorso personale eccepito
l’inammissibilità del ricorso principale
ex art. 111 cost., ha
ricorrente incidentale, dato mandato per la proposizione
dell’inammissibile ricorso incidentale ad opera della società da
lei rappresentata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed
incidentale e compensa per intero fra le parti le spese del
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di
maggio 2015.
consiglio del 28
poi ella stessa, quale legale rappresentante della società