Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12511 del 16/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28798/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1232/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO del 13/06/2013, depositata il 10/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento del gravame della contribuente, ha annullato (nel capo appellato) la statuizione di primo grado e, in parziale rettifica della stessa, ha annullato le cartelle esattoriali oggetto del giudizio; la CTR, in particolare, per quanto ancora rileva, ha rigettato la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, precisando che gli impugnati atti della riscossione (iscrizione ipotecaria ed iscrizione a ruolo) trovavano il loro presupposto in atti impositivi emessi dall’Amministrazione, e dunque nella sottostante pretesa creditoria avanzata da quest’ultima.
Il contribuente non resiste.
Il motivo, con il quale si insiste nel difetto di legittimazione dell’Agenzia, appare infondato alla luce del principio più volte ripetuto da questa Corte, secondo cui “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass. 22939/2007;
10477/2014).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016