Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12511 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27110/2014 R.G. proposto da:

D.S.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Oreste Cantillo e

dall’Avv. Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto in Roma,

lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio degli stessi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Centro s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico

Fronticelli Baldelli, con domicilio eletto in Roma, viale Regina

Margherita, n. 294, presso lo studio dello stesso;

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 352/2/2014 depositata il 24 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio

2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Centro s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Teramo, notificò a D.S.E. un cartella di pagamento, con l’iscrizione a ruolo di IRPEF e Addizionali all’IRPEF per gli anni d’imposta 2006 e 2007, oltre ai correlativi interessi e sanzioni, operata sulla base di due avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione;

con ricorso proposto sia contro Equitalia Centro s.p.a. sia contro l’Agenzia delle entrate, la cartella di pagamento fu impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, che rigettò l’impugnazione del contribuente;

avverso tale pronuncia, D.S.E. propose appello alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (hinc anche: “CTR”), che lo rigettò con la motivazione che: a) “(p)er quanto concerne il lamentato vizio della notifica dell’atto impugnato, ogni considerazione espressa dall’appellante viene assorbita dalla interpretazione fornita al riguardo dalla Suprema Corte di Cassazione che nella sentenza della Sez. V n. 11708 del 27.05.2011 ha chiarito che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. E’ pertanto evidente che le considerazioni dell’appellante non trovano alcuna conferma da parte dell’interpretazione giuridica prevalente e configgono con un altro principio pacificamente sancito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, mutuato dal processo civile e dal relativo regime di nullità e sanatorie che trovano applicazione anche nel processo tributario, in base al quale la proposizione del ricorso del contribuente, come nel caso di specie, produce l’effetto di sanare, con effetto “ex tunc”, la eventuale nullità della notificazione (che però, come anzidetto, non concerne la notifica della cartella impugnata che risulta regolare sotto tutti gli aspetti di sostanza e di forma) per raggiungimento dello scopo dell’atto”; b) per quanto riguarda “l’altra eccezione dell’appellante che presume la nullità della cartella impugnata per la mancata notificazione degli avvisi di accertamento presupposti”, “osserva che l’Ufficio, pur essendo sufficiente allo scopo le semplici copie già allegate in primo grado, su esplicita richiesta del contribuente ha consegnato addirittura gli originali degli avvisi di ricevimento con cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata nonchè dei plichi restituiti dall’ufficio postale per compiuta giacenza. Da essi, stante anche la loro natura di atto pubblico, si evince chiaramente che tutte le procedure di forma e di sostanza previste per la notifica a mezzo posta dalla L. n. 890 del 1982 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 sono state rispettate: l’Avviso di accertamento (OMISSIS) è stato notificato con avviso di ricevimento n. (OMISSIS) spedito il 17.06.2011; l’avviso di accertamento (OMISSIS) è stato notificato con avviso di ricevimento n. (OMISSIS), spedito il 17.06.2011. Entrambi i documenti riportano la dicitura “Emesso CAD”, ovvero Comunicazione di Avvenuto Deposito, cioè la nota di comunicazione utilizzata dall’agente notificatore quando il destinatario sia temporaneamente assente con l’indicazione del codice della raccomandata, l’ufficio di spedizione, il destinatario, spedite rispettivamente con raccomandata (OMISSIS) del 22-06.2011 e n. (OMISSIS) del 22.06.2011. L’avviso riporta anche la motivazione del mancato recapito (temporanea assenza del destinatario) e l’indicazione che l’avviso è stato immesso nella cassetta postale. A seguito del decorso di 10 giorni dalla data di deposito del piego presso l’ufficio postale, la notifica si intende eseguita per compiuta giacenza ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8. Per altro la Commissione osserva che gli avvisi di accertamento sono stati notificati nello stesso indirizzo in cui è stata notificata la cartella di pagamento che, come sopra riscontrato, è stata regolarmente acquisita dal destinatario. La regolarità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti rende pertanto perfettamente legittima la cartella di pagamento impugnata e preclude l’esame delle motivazioni di merito espresse avverso la pretesa tributaria contenuta negli avvisi stessi divenuti definitivi per decorso dei termini d’impugnativa”;

avverso tale sentenza della CTR, depositata il 24 marzo 2014 e non notificata, ricorre per cassazione D.S.E., che affida il proprio ricorso, notificato il 10/17 novembre 2014, a tre motivi;

l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Centro s.p.a. resistono con controricorso;

D.S.E. ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 per avere la CTR ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento potesse essere validamente eseguita direttamente dall’agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;

con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, per avere la CTR ritenuto il perfezionamento del procedimento di notificazione degli avvisi di accertamento presupposti nonostante l’avviso del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale, in assenza del destinatario, non fosse stato affisso alla porta d’ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza, “come emerge chiaramente dal secondo avviso (di ricevimento delle cosiddette CAD) depositato in atti, in cui le caselle contenenti tali indicazioni non risultano barrate”;

con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per avere la CTR ritenuto l’applicabilità del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto, previsto da tale disposizione, alla nullità della notificazione della cartella di pagamento, nonostante la stessa non sia un atto processuale;

il primo motivo non è fondato;

è orientamento ormai costante di questa Corte – che il Collegio condivide pienamente e al quale intende, perciò, dare continuità quello secondo cui la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte dell’agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dei soggetti indicati nel primo periodo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (ufficiali della riscossione, soggetti abilitati dall’agente della riscossione, messi comunali e agenti della polizia municipale), atteso che il secondo periodo di tale comma prevede una modalità di notificazione alternativa rispetto a quella del primo periodo e integralmente affidata all’agente della riscossione e all’ufficiale postale;

è stato altresì chiarito che, in tale ipotesi, la notificazione si perfeziona con la ricezione della raccomandata da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento della stessa, senza la necessità di redigere un’apposita relazione di notificazione, dato che è l’ufficiale postale a garantirne, nello stesso avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato, la data e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come è confermato, implicitamente, dal citato art. 26, comma 4 secondo cui l’agente della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, a seconda della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass., 19/03/2014, n. 6395, 24/07/2014, n. 16949, 06/03/2015, n. 4567, 17/10/2016, n. 20918, 19/11/2018, n. 29710);

ne consegue che nessun error in iudicando ha commesso la CTR col ritenere che la notificazione della cartella di pagamento potesse essere validamente eseguita direttamente dall’agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;

in ordine logico, deve essere ora esaminato il terzo motivo, in quanto attinente anch’esso alla notificazione della cartella di pagamento;

il motivo è inammissibile;

l’inammissibilità discende dal fatto che lo stesso motivo ha a oggetto un’argomentazione – quella secondo cui il principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo dell’atto, previsto dal codice di procedura civile (segnatamente, dall’art. 156, comma 3), si applica alle nullità della notificazione della cartella di pagamento (che sarebbero quindi sanate dalla proposizione del ricorso avverso la stessa) – che la CTR ha evidentemente svolto ad abundantiam, avendo in precedenza escluso l’invalidità della notificazione della cartella impugnata (“la eventuale nullità della notificazione (che però, come anzidetto, non concerne la notifica della cartella impugnata che risulta regolare sotto tutti gli aspetti di sostanza e di forma)”), con la conseguenza che, poichè la stessa argomentazione non costituisce, in realtà, un’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, si deve escludere la sussistenza dell’interesse del ricorrente a impugnarla (Cass., 23/11/2005, n. 24591, 22/11/2010, n. 23635, 10/04/2018, n. 8755);

il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;

questa Corte ha affermato il principio – che il Collegio condivide e che intende, perciò, confermare – secondo cui, “(Un tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle retate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso” (Cass., 30/11/2018, n. 31038; in senso analogo, tra le tante, Cass., 28/02/2017, n. 5185);

premesso che non si ravvisano ragioni per non applicare tale principio anche nel caso in cui la contestazione riguardi la ritualità della notificazione degli avvisi di accertamento, poichè il ricorrente non ha adempiuto i suddetti oneri (avendo omesso di trascrivere, tra l’altro, in particolare, gli invocati avvisi di ricevimento delle cosiddette CAD), il motivo deve essere dichiarato inammissibile;

il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e sono liquidate come indicato in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle entrate, e in Euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge e alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, in favore di Equitalia Centro s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – comma inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del suddetto art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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