Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12510 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27829/2014 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVINE

ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 221/37/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/06/2013, depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato Riccardo Carnevali difensore del ricorrente che si

riporta alla memoria.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio, in relazione ad atto di compravendita di un immobile, aveva ritenuto quest’ultimo appartenente alla categoria di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6; di conseguenza, non riconoscendo alla parte il beneficio dell’agevolazione fiscale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, aveva provveduto a rettificare il calcolo delle imposte catastali, di registro ed ipotecarie inerenti al detto atto; la CTR, in particolare, ha evidenziato che dalla planimetrie depositate risultava il superamento dei requisiti minimi per definire l’immobile come “di lusso” ai sensi del cit. D.M. 2 agosto 1969.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Il primo ed il terzo motivo sono inammissibili, in quanto prospettano questioni nuove, implicanti accertamenti in fatto, che non risultano sollevate nei gradi di merito (vizio nella sottoscrizione dell’avviso e mancata comunicazione dell’avviso di procedimento).

Il secondo motivo (omesso esame di eccezione sollevata in appello) è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato interamente e compiutamente trascritto il relativo motivo di gravame;

conf. Cass. 1704972015, secondo cui “è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte”.

Il quarto motivo (omessa valutazione di documentazione) è inammissibile non avendo il ricorrente specificamente dedotto la decisività di detta documentazione.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA