Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12510 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1659/2010 proposto da:

G.M., domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

POLIZIA STRADALE di MILANO, PREFETTURA di BERGAMO – UFFICIO

TERRITORIALE del GOVERNO AREA 3^ BERGAMO, MINISTERO DEGLI INTERNI –

DIPARTIMENTO della PUBBLICA SICUREZZA COMPARTIMENTO della POLIZIA

STRADALE – SEZIONE DI VARESE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4183/2009 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO,

depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Si tratta di ricorso non notificato, presentato personalmente dalla parte avverso decisione suindicata riguardante una opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento.

Parte ricorrente si è limitata a redigere l’atto introduttivo ed a depositarlo nella cancelleria di questa Corte senza notificarlo ad alcuno, mentre doveva essere notificato alla controparte interessata ad opporsi al suo accoglimento.

2. – Occorre osservare che il ricorso per cassazione la cui notifica sia da considerare inesistente debba essere dichiarato inammissibile senza possibilità di rimedio (Cass. 10.11.97 n. 11047, 12.12.97 n. 12572, 17.9.97 n. 9257). A maggior ragione non può che essere dichiarato inammissibile il ricorso, che non sia stato affatto notificato. A tale conclusione giungono le sentenze di legittimità che hanno avuto occasione di prendere in considerazione un caso così anomalo (vedi Cass. 1999 n. 4595, 1973 n. 650, 1972 n. 12).

Inoltre, il ricorrente ha proposto l’impugnazione personalmente, ciò che, se nella materia è consentito innanzi al Giudice di Pace, non è consentito in sede di legittimità.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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