Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1251 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1251 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 803-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PISANU ERNESTO elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato GALLERI GIOVANNI
PAOLO con studio in SASSARI VIA ATTILIO DEFFENU

3

(avviso postale), con procura notarile del Not. Dr.

Data pubblicazione: 22/01/2014

4

BILARDI MARIA in ALGHERO rep. n. 44136 del 23/10/2009;
– resistente –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
SASSARI,

97/2007

della

depositata

il

09/11/2007;

udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il resistente l’Avvocato GALLERI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 97/8/07, depositata il 9.11.2007, la CTR
della Sardegna, Sez. staccata di Sassari, in riforma della

con cui era stata recuperata l’imposta principale relativa alla
registrazione di una sentenza di usucapione di un terreno
agricolo montano, affermando che Ernesto Pisanu, quale
coltivatore diretto, aveva diritto alle agevolazioni previste
dall’art. 9, co 2, del dPR n. 601 del 1973.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con un motivo. Il contribuente ha depositato atto di
costituzione, ai fini della partecipazione all’udienza di
discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, deducendo, ex art 360, 1° co, n. 3
cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n.
604 del 1954, 9 del dPR n. 601 del 1973 e 1159 bis, cc, la
ricorrente sottopone il seguente quesito di diritto: “chiarisca
codesta Corte se incorra nel vizio di violazione di legge (artt. 1 e
2 della L. n. 604 del 1954, 4 L n. 346/76, 9 del dPR n. 601/1973,
1159 bis, cc) la sentenza con la quale il Giudice Tributario abbia
accolto l’appello del contribuente ritenendo spettante
l’agevolazione tributaria sulla base del solo possesso della
qualifica di coltivatore diretto in luogo che rigettarlo per non
ricorrere i presupposti per riconoscere al contribuente le

I

decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di liquidazione

agevolazioni previste dalla legge n. 346/76 atteso che l’art 4
della citata legge ne prevede l’applicabilità solo nell’ipotesi
prevista dal co 2 dell’art 1159 bis cc, e cioè solo nel caso in cui

chi non è proprietario, in forza di un titolo idoneo al
trasferimento della proprietà debitamente trascritto ipotesi che,
nella fattispecie de quo non sussiste essendosi il Giudice
Ordinario limitato a dichiarare l’usucapione del fondo per mero
possesso ultraventennale”.
2. Il motivo è infondato. La 1. n. 604 del 1954, art. 1,
concede l’esenzione dall’imposta di bollo ed una forte riduzione
delle imposte di registro ed ipotecaria in caso di atti ascrivibili,
tutti, alla categoria degli acquisti a titolo derivativo “posti in
essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola
proprietà contadina quando ricorrono le condizioni e i requisiti
previsti dall’art. 2”. 3. Analogamente, l’art. 9, co 2, del dPR n.
601 del 1973 assoggetta ad imposta fissa di registro ed ipotecaria
ed esenta dalle imposte catastali “i trasferimenti di proprietà a
qualsiasi titolo di fondi rustici fatte a scopo di arrotondamento o
di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o
associate”. Tuttavia, per effetto dell’art 4 della L n. 346 del
1976, le agevolazioni previste per i trasferimenti, e cioè per gli
acquisti a titolo derivativo, dal citato comma 2 dell’art 9, sono
applicabili ai trasferimenti immobiliari regolarizzati in base al
procedimento di cui all’art. 3 relativo al riconoscimento della

2

l’usucapione consegua all’acquisto del fondo, in buona fede, da

Z:StNTE
Al 5:;F:‘…’•”.
:

proprietà per usucapione, nell’ipotesi di cui all’art,1159 bis cc. 4.
L’esegesi dell’art. 4 della L. n. 346 del 1976 prospettata dalla
ricorrente, secondo cui as. le agevolazioni sarebbero applicabili

dell’art 1159 bis cc, non trova base nel disposto normativo del
menzionato art 4, che, nell’estendere le agevolazioni ai
trasferimenti immobiliari “regolarizzati a norma degli articoli
precedenti”; non opera affatto tale distinzione tra i diversi tipi di
usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. 5. Come già
ritenuto da questa Corte (Cass. n. 12609 del 2008; n. 14520 del
2010) un’interpretazione costituzionalmente orientata impone di
ritenere ugualmente favorito l’acquisto per usucapione
nell’ipotesi più generale di formazione della piccola proprietà
contadina, quando simile acquisto, se conseguente ad usucapione
abbreviata, è ammesso al beneficio.
6. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Si ravvisano giusti
motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, per
essersi la giurisprudenza formata in epoca successiva alla
proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.

solo nei casi di acquisto a non domino, ai sensi del comma 2

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