Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1251 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2018, (ud. 05/07/2017, dep.19/01/2018),  n. 1251

Fatto

I FATTI

c.m., Ma. e C.M. convennero dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa la omonima ULSS, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del proprio congiunto, C.P., cagionata da una condotta colpevolmente omissiva dell’ente convenuto.

Esposero gli attori che C.P., già sofferente per varie patologie, era stato sottoposto ad analisi emato-chimiche presso il presidio di (OMISSIS) il giorno (OMISSIS), analisi che avevano mostrato un allarmante livello del valore del potassio, senza che il risultato dell’accertamento fosse comunicato al medico curante, e nonostante che i valori suddetti evidenziassero un imminente pericolo di vita del paziente – che sarebbe difatti spirato tra giorni dopo per arresto cardiaco dovuto ad iperpotassiemia.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo insussistente un obbligo di comunicazione urgente degli esiti dell’accertamento in capo all’Azienda sanitaria, obbligo non prevista da alcuna specifica disposizione normativa.

La corte di appello di Venezia, dinanzi alla quale gli attori avevano proposto impugnazione, la rigettò.

Avverso la sentenza della Corte lagunare la signora c. ed i C. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi di censura illustrati da memoria.

La ULSS resiste con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1228,1176,2236 c.c., nonchè dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità medica e sanitaria (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c. e dei principi generali in tema di interpretazione dei negozi giuridici in genere (art. 360 c.p.c., n. 3).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 32 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3); violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.(art. 360 c.p.c., n. 3); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione – meritano accoglimento nei limiti che seguono.

Va in premessa osservato come non spieghi influenza, ai fini del decidere (contrariamente a quanto opinato dal giudice territoriale), la circostanza per cui il C. si fosse rivolto all’ospedale per essere sottoposto ad analisi cliniche e non per essere ricoverato, risultando comunque concluso tra le parti il cd. contratto di spedalità (Cass. 24791/2008; 8826/2007).

Il comportamento cui è tenuta la struttura ospedaliera, per costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, si sostanzia, nell’uno come nell’altro caso, in uno specifico obbligo di prestazione ed in un correlato dovere di protezione del paziente.

Ne consegue che, al di là ed a prescindere da qualsivoglia disposizione normativa in materia (correttamente ritenuta inesistente dalla Corte veneziana), rientra nel dovere accessorio di protezione della salute del paziente una tempestiva ed immediata attivazione in presenza di una evidente situazione di pericolo di vita.

Non erra il giudice lagunare nel ritenere, su di un piano generale, impredicabile un indifferenziato obbligo di attivazione in presenza di qualsivoglia situazione di alterazione dei dati clinici che emerga dalle analisi compiute presso una struttura ospedaliera. Ma tale impredicabilità trova un invalicabile limite nell’ipotesi in cui tale alterazione si riveli di tale gravità da mettere in pericolo la vita stessa del paziente – onde una tempestiva segnalazione al sanitario competente o al paziente stesso ne possa, sul piano probabilistico, scongiurare l’esito letale conseguente (e nella specie, purtroppo conseguito) al ritardo di comunicazione, ritardo che, ove consumato, si risolve nella violazione del precetto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2.

La CTU esperita in sede di giudizio di merito ha evidenziato come, al di la ed a prescindere da qualsivoglia indicazione normativa, regolamentare o semplicemente amministrativa (protocolli interni ovvero “linee guida”), il valore della potassiemia emerso dalle analisi (7.3 mEq/I) indicasse in equivocamente un pericolo di vita del paziente, e ne imponesse una immediata comunicazione ai medici curanti.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio del procedimento alla Corte di appello di Venezia, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Venezia in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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