Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12509 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24985/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile

Contenzioso Esattoriale Lazio e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO PISELLI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1657/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 14/01/2014, depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia Sud SpA ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha ritenuto illegittima l’impugnata iscrizione ipotecaria relativamente al credito risultante dalla cartella (OMISSIS); la CTR, in particolare, ha evidenziato che la notifica della detta cartella non si era perfezionata nei confronti del contribuente, non risultando alcuna prova in ordine all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento di cui all’art. 140 c.p.c..

Il contribuente non resiste.

I motivi, con i quali si insiste nella ritualità della notifica della cartella in questione, sono fondati.

Come più volte affermato da questa Corte (v. da ultimo, Cass. 8374/2015; 16696/2013; 14030/2011) e dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 3 del 2010), la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata:

1) secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile (c.d. irreperibilità relativa); in tal caso, pertanto, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 (“La notificazione… è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg.”);

di conseguenza, per perfezionare la notificazione di un atto ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorrono: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall’art. 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa;

2) secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto (e quindi nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, Ufficio o azienda del contribuente); in tal caso, pertanto, ai sensi di detta disposizione, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., si affigge, in busta chiusa e sigillata, nell’albo del Comune, e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione (in sostanza non è necessario procedere agli adempimenti di cui alle lett. b) e c) del numero precedente); al riguardo va ribadito che, come precisato più volte da questa Corte, il messo deve pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune; con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Cass. n. 20425 del 2007); in particolare è stato affermato che “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’ art. 140 c.p.c., quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio” (Cass. 24260/2014).

Orbene, nel caso di specie, le dette ricerche risultano effettuate, sicchè, alla stregua dei su riportati principi, ricorrendo l’ipotesi di irreperibilità assoluta, è da ritenersi sufficiente l’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale e l’affissione del relativo avviso all’albo del Comune medesimo, senza necessità, come invece ritenuto dalla CTR nell’impugnata sentenza, dell’invio di raccomandata con a/r ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla CTR Lazio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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