Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12508 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24281-2014 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PICO DELLA

MIRANDOLA 56 SC H, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

BRUNETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1998/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 14/10/2013,

depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’

11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, illustrati anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettarne l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con cui la CTP aveva respinto il ricorso dal contribuente proposto avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate a sua istanza di rimborso relativa ad erroneo versamento IRPEF, negli anni 2004/2006, di Euro 70.707,00 su somme (rendite vitalizie) dichiarate ma mai riscosse; la CTR, in particolare, ha evidenziato che, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 52, le rendite vitalizie si presumono percepite (salvo prova contraria) alle loro scadenze, con conseguente assoggettabilità ad imposizione fiscale secondo il principio della competenza; nel caso specifico, il contribuente non aveva dato prova della mancata percezione delle rendite (in particolare, non poteva ritenersi prova quanto emerso nel corso di un contenzioso ancora pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore).

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 52, lett. c), anche in riferimento agli artt. 24 e 11 Cost., per avere la CTR ritenuto che la relazione del CTU svolta in sede di giudizio innanzi all’AGO non possa assurgere a dignità di prova, attesa la non definitività di quel giudizio.

Il motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

Costituisce principio costante di questa Corte che il giudice di merito possa utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse ed anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva; il che vale anche per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili; tanto a prescindere dal passaggio o meno in giudicato della sentenza resa nel diverso giudizio (conf. tra le tante Cass. 8585/1999 e 28855/2008, secondo cui “il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo,… anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa”).

La sentenza impugnata, ritenendo che la relazione svolta dal CTU dinanzi all’AGO non possa, in mancanza di giudicato, in nessun caso assurgere a dignità di prova nel giudizio tributario, si è discostato da tali principi e va quindi cassata.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; per l’effetto va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla CTR Campania, diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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