Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12508 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26110/2009 proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BARZELLOTTI 8, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLI Roberto,

che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso il provvedimento RG 73908/08 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il Procurat¢re Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna il suindicato provvedimento il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento opposto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5.

2. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

4. – Il ricorso è inammissibile.

Occorre osservare che, per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha soppresso la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., a far data dal 2 marzo 2006 rimane ferma la ricorribilità per cassazione delle sole ordinanze emesse dal giudice di pace che dichiarino inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal trasgressore, siccome espressamente prevista dal comma 1 del citato art. 23, mentre l’unico mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate dal medesimo giudice, nonchè avverso le ordinanze di cui al quinto comma dell’anzidetto art. 23 (per le quali la ricorribilità per cassazione non è stabilita espressamente) è costituito dall’appello (Cass. 2009 n. 24748).

Il provvedimento in questione rientra nell’ambito della disciplina processuale appena richiamata.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA