Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12508 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12508
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26110/2009 proposto da:
M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BARZELLOTTI 8, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLI Roberto,
che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso il provvedimento RG 73908/08 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositato il 04/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il Procurat¢re Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente impugna il suindicato provvedimento il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento opposto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5.
2. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
4. – Il ricorso è inammissibile.
Occorre osservare che, per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha soppresso la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., a far data dal 2 marzo 2006 rimane ferma la ricorribilità per cassazione delle sole ordinanze emesse dal giudice di pace che dichiarino inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal trasgressore, siccome espressamente prevista dal comma 1 del citato art. 23, mentre l’unico mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate dal medesimo giudice, nonchè avverso le ordinanze di cui al quinto comma dell’anzidetto art. 23 (per le quali la ricorribilità per cassazione non è stabilita espressamente) è costituito dall’appello (Cass. 2009 n. 24748).
Il provvedimento in questione rientra nell’ambito della disciplina processuale appena richiamata.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011