Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12507 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2719-2015 proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBERTA VENTRICI;

– ricorrente –

contro

B.R., D.M.F., D.S.G., tutti

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO

BELLISARIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1279/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/10/2014 R.G.N. 274/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 7-31 ottobre 2014 n. 1279, riuniti gli appelli, confermava le sentenze del Tribunale della stessa sede, che avevano accolto le domande proposte da B.R., D.M.F. e D.S.G., dipendenti della Regione Calabria, per il ricalcolo dell’indennità supplementare percepita, prevista dalla L.R. Calabria n. 8 del 2005, art. 7, in caso di adesione all’esodo incentivato, disponendo includersi nella base di computo la tredicesima mensilità.

2. La Corte territoriale fondava la decisione sulla interpretazione data alla norma dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 271/2011, recante la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., della norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. Calabria n. 15 del 2008, art. 44, comma 2, che aveva inteso espungere la tredicesima mensilità dal computo della indennità supplementare. Il giudice delle leggi aveva infatti evidenziato che la norma al suo esame, formalmente interpretativa, aveva in realtà realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della disposizione interpretata.

3. La Corte territoriale rilevava, altresì, d’ufficio, la nullità, per contrarietà alla norma imperativa della citata L.R. n. 8 del 2005, art. 7, dell’art. 5 del contratto di risoluzione consensuale stipulato tra le parti- nel quale l’indennità era stata computata senza includere nel calcolo la tredicesima mensilità- con sostituzione di diritto alla clausola nulla della previsione di legge.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la REGIONE CALABRIA, articolato in quattro motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la REGIONE CALABRIA ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., assumendo che con l’accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro in cambio del pagamento di una somma di denaro il lavoratore aveva consapevolmente rinunciato all’inclusione della 13 mensilità nella base di calcolo dell’indennità, nell’ambito dell’autonomia contrattuale e di diritti disponibili.

2. Ha esposto che al contratto era allegata (allegato “A”) una scheda di calcolo (depositata dalle controparti sub documento 8 del primo grado) in cui si indicava la retribuzione mensile lorda posta a base del calcolo della indennità. Il suo ammontare era costituito dalla somma di stipendio ed altre indennità, i cui importi erano indicati specificamente; tra tali voci non figurava il rateo di tredicesima. Inoltre l’importo complessivo dovuto era stato quantificato tanto nel contratto che nella scheda allegata.

3. Ha dedotto che nella scheda contabile risultava una colonna denominata “cedolino”, in cui figuravano le voci presenti nel cedolino della mensilità posta a base del calcolo sicchè i dipendenti, sottoscrivendo senza riserve la quantificazione proposta dalla REGIONE, avevano liberamente accettato l’esclusione dal computo della tredicesima mensilità.

4. Con il secondo motivo la REGIONE CALABRIA ha denunciato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 101 c.p.c., lamentando che il rilievo ufficioso della nullità parziale del contratto imponeva al giudice di attivare il contraddittorio sulla questione, non sollevata dalle parti.

5. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1339 e 1419 c.c., comma 2, osservando che della L.R. n. 8 del 2005, art. 7, non ha valenza di norma imperativa inderogabile, con l’ulteriore conseguenza che non poteva essere dichiarata la nullità dell’art. 5 dei contratti individuali.

6. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione che li lega, sono infondati.

7. Le questioni prospettate nel ricorso sono state già affrontate dalla sentenza di questa Corte n. 1748/2017 e da successive numerose ordinanze (tra le altre: Cass. n. 10307/2018; n. 12157/2018; n. 14185/2018; n. 19248/2018; n. 19250/2018 e n. 6276/2019), alle cui motivazioni si rinvia, in quanto integralmente condivise.

8.Nei precedenti citati si è ritenuto che nel concetto di “retribuzione lorda” previsto dalla L.R. CALABRIA 2 marzo 2005, n. 8, art. 7, deve essere inclusa la 13 mensilità: dunque il dato normativo, nell’unica sua interpretazione possibile – (come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nel dichiarare illegittima, con sentenza n. 271/2001, la norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. CALABRIA 13 giugno 2008, n. 15, art. 44, che disponeva in senso contrario)- depone nel senso della fondatezza della pretesa dei dipendenti.

9.Non rileva, invece, il fatto che il contratto individuale di risoluzione del rapporto di lavoro non prevedesse espressamente la inclusione nel calcolo della indennità del rateo della 13 mensilità, in quanto quest’ultimo è strettamente inerente alla nozione di stipendio o salario ed è compreso nella nozione di stipendio tabellare.

10. In questa prospettiva, la declaratoria di nullità dell’art. 5 del contratto individuale pronunciata dal giudice dell’appello è del tutto impropria. La clausola, come accertato in sentenza e riconosciuto nel presente ricorso, non prevedeva direttamente la regolamentazione della misura dell’indennità- escludendo la 13 mensilità, in deroga al L.R. n. 8 del 2005, art. 7, – ma si limitava ad effettuare il calcolo matematico delle somme dovute.

11. Non vi è dunque alcuna violazione della autonomia negoziale delle parti, mancando una regolamentazione in difformità dal modello legale.

12. La declaratoria di nullità, comunque, non incide sulla correttezza dell’impianto della motivazione nè sul dispositivo della sentenza impugnata, che risulta conforme a diritto sicchè non ne va disposta la cassazione ma la correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.).

13. Rimane così assorbita la questione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio.

14. Con il quarto motivo la REGIONE CALABRIA ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel. c.c. e del L. Cost. n. 87 del 1953, art. 30 assumendo l’ininfluenza della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011, atteso che la stessa sarebbe intervenuta su rapporti già esauriti.

15. Anche in ordine tale motivo, vanno richiamati i precedenti di questa Corte sopra citati, nei quali si è ribadito che le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (tra le più recenti, Cass. 321/2016, 20100/2015, 289/2014, 355/2013). Nella fattispecie in esame non opera alcun effetto preclusivo, atteso che la sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica è intervenuta nelle more del giudizio avente ad oggetto, appunto, il ricalcolo della indennità incentivante.

16. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e la Regione condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

17. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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