Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12507 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12507
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22797/2009 proposto da:
A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA AURELIA 641, presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO DELFO
MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato SAMBATARO Mario, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROCCHI Rosalda, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza RG 3286/09 del GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEZIONE
DISTACCATA di OSTIA, depositata il 16/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – La parte ricorrente impugna il provvedimento suindicato col quale il Giudice di Pace dichiarava con ordinanza l’inammissibilità del suo ricorso in opposizione ad una cartella di pagamento di sanzione amministrativa relativa alla violazione di norme del codice della strada.
2. – Il giudice di pace, con ordinanza pronunciata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendolo tardivo perchè proposto oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella, richiamando l’art. 205 C.d.S..
3. – Parte ricorrente lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, in relazione alla L. n. 742 del 1969, art. 3. Il Giudice di Pace, nel computo del termine per impugnare, non aveva considerato la sospensione del termine feriale, applicabile alle controversie introdotte ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, e segg..
Tenuto conto di tale sospensione il ricorso risulta tempestivo.
4. – Resiste con controricorso la parte intimata.
5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
6. – Il ricorso è manifestamente fondato.
Il Giudice di Pace, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, ha dichiarato inammissibile, giudicandola tardiva, l’opposizione in questione, facendo riferimento al deposito del ricorso avvenuto in data 11 settembre 2009 a fronte della notifica del provvedimento opposto avvenuta il 6 luglio 2009.
Anche in relazione al termine di 30 giorni, ritenuto applicabile dal Giudice di Pace, il ricorso risulta tempestivamente proposto, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini per il periodo feriale, applicabile anche alle controversie in questione (Cass. 2005 n.2).
7. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (giudice di pace di Roma), che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011