Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12506 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TEZIO s.r.l in liquid. gia’ CASTELLO DI ANTOGNOLLA s.r.l.

elettivamente domiciliata in ROMA, p.zza Cola di Rienzo 92 presso

l’avvocato Lorenzo Nardone e rappresentata e difesa dall’avvocato La

Spina Giuseppe di Perugia giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Robert TRENT JONES II L.L.C, elettivamente domiciliata in ROMA, v.le

Mazzini 11, presso l’avvocato Di Rienzo Pasquale con l’avv. Busiri

Vici Mario di Perugia che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229 della Corte d’Appello di Perugia

depositata il 10.08.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.4.2010 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Stipulato dalla soc. Castello di Antognolla s.r.l. (Antognolla/Tezio) con la soc. Robert Trent Jones II LLC (RTJ) nell’(OMISSIS) un contratto con il quale la prima assegnava alla seconda la progettazione e la costruzione di un campo di Golf, ed insorta controversia in ordine alla spettanza a RTJ del credito di Euro 260.366,00 per le prestazioni effettuate, la predetta RTJ adi il previsto collegio arbitrale onde ottenere la condanna a detto pagamento ma Antognolla si costitui’ deducendo la nullita’ dell’accordo, stante la mancanza di alcuna prova che RTJ avesse la veste e la iscrizione professionale necessarie per l’espletamento degli incarichi pattuiti. Il Collegio arbitrale disattese l’eccezione di nullita’ ed accolse la domanda riconoscendo a RTJ un credito residuo per 232.588 ma Antognolla impugno’ il lodo innanzi alla Corte di Appello di Perugia e si costitui’ RTJ dispiegando impugnazione incidentale: l’adita Corte respinse entrambe le impugnazioni affermando, per quel che occupa: che non era fondata la tesi della impugnante per la quale RTJ non aveva comprovato il possesso del titolo professionale abilitativo all’incarico assegnato imposto dall’art. 2231 c.c.; che, esaminando, come dovuto, le clausole dell’accordo, emergeva che tra esse non era compreso l’incarico di progettazione edilizia ed urbanistica bisognevole del titolo abilitativo; che infatti ad RTJ era assegnato il compito di designer del complesso di interventi necessari a realizzare il campo da golf in termini soltanto tecnico – sportivi; che di contro veniva rimesso a tecnici abilitati (architetti) la redazione dei progetti necessari alla traduzione pratica del lavoro progettuale; che analogamente doveva ritenersi per la connessa attivita’ di direzione lavori.

Per la cassazione di tale sentenza Antognolla, e per essa la soc. Tezio nella quale la prima si era trasformata, ha proposto ricorso il 16.9.2004 ivi articolando unico complesso motivo denunziante la violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., della L. n. 10 del 1977, art. 1, del R.D. n. 2537 del 1925, art. 51, del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 80, della L. n. 1150 del 1942, art. 33 per avere la Corte di merito mancato di applicare le norme che facevano obbligo di redazione di un progetto da parte di soggetto abilitato, affermando, apoditticamente e contro il tenore delle previsioni contrattuali, nonche’ in base ad una logica volta ad attingere un risultato predeterminato, che sussistesse un incarico di semplice designer. Si e’ opposta la soc. RTJ con controricorso del 26.10.2004 prospettando l’inammissibilita’ radicale delle censure e comunque la loro infondatezza.

E’ stata depositata in cancelleria dal difensore della soc. RTJ una dichiarazione in data 1.08.2005 recante accettazione della rinunzia agli atti del giudizio notificata alla controricorrente in data 24.5.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova, preliminarmente, rilevare che della pretesa rinunzia agli atti da parte della ricorrente soc. Tezio, della quale e’ menzione nella “accettazione” del difensore di RTJ, non e’ traccia alcuna nel fascicolo dell’impugnazione, non risultando in alcun momento effettuato il deposito dell’atto abdicativo ne’ avendo sortito alcun effetto la sollecitazione rivolta dalla cancelleria per il deposito, sino alla udienza di discussione, della documentazione relativa.

Esaminando quindi il complesso motivo del ricorso, denunziante, a carico del giudice dell’impugnazione del lodo, malgoverno ermeneutico e violazione di legge nella lettura dell’accordo Antognolla – RTJ, per avere la Corte di merito confermato la interpretazione arbitrale per la quale l’incarico assegnato non avrebbe postulato compiti implicanti la esistenza del titolo abilitativi (in difetto del quale l’art. 2231 c.c., comma 1 avrebbe inibito alcuna azione a tutela del credito al compenso), ritiene il Collegio che esso sia privo di alcun fondamento.

L’intero motivo e’ dispiegato nella logica della impugnazione per violazione dei canoni ermeneutici, per omessa valutazione su circostanze decisive e sulle violazioni di legge imperativa commesse attingendo una errata ricostruzione della volonta’ delle parti, quasi che la Corte di Appello avesse pronunziato su di un ordinario gravame avverso una sentenza di Tribunale, e totalmente ignorando che non di ordinario appello si trattava bensi’ di una impugnazione di lodo emesso da Collegio arbitrale che aveva deciso secondo diritto e che, in quella decisione, aveva interpretato (a suo avviso secundum legem) la pattuizione di incarico progettuale e di direzione lavori dato da Antognolla a RTJ. Pare dunque appena il caso di rammentare l’indirizzo di questa Corte per il quale il sindacato della Corte di Appello in sede di impugnazione del lodo arbitrale per nullita’ coinvolge le violazioni di legge e la sola carenza assoluta o per inintelligibilita’ della motivazione ma non certo la valutazione operata dagli arbitri nella ricostruzione della volonta’ delle parti espressa nella clausola contrattuale sottoposta al loro esame. E’ stato al proposito affermato essere chiaro che, in linea di principio, non sia del tutto precluso al giudice dell’impugnazione del lodo il controllo delle ragioni che abbiano indotto gli arbitri, nella ricostruzione della comune volonta’ delle parti, a superare il dato meramente letterale;

ma tale controllo puo’’ essere esercitato esclusivamente alla stregua delle regole del diritto (ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, sempre che gli arbitri non siano stati autorizzati a decidere secondo equita’ o con lodo non impugnabile) e giammai puo’ estendersi al controllo di logicita’ o, addirittura, al diretto sindacato della valutazione che, sulla base dei concorrenti elementi disponibili, compreso quello letterale, gli arbitri abbiano compiuto per ricostruire la comune volonta’ delle parti. In altri termini, se, nel motivare la ricostruzione di tale volonta’, gli arbitri siano incorsi in errori giuridici, questi rientrano nel sindacato consentito al giudice dell’impugnazione del lodo; ma se, invece, non vengano rilevati siffatti errori, qualsiasi censura da parte del giudice e’ illegittima, in quanto evidentemente esercitata sui residui piani – a lui preclusi – della logicita’’ della motivazione (in tal senso Cass. n. 2717 del 2007; vd. anche n. 13511 del 2007 e S.U. n. 24785 del 2008).

Orbene, la Corte di merito ha esaminato la lettera della clausola, l’intero contesto dell’accordo, la documentazione in atti ed ha ritenuto, con ampia, attenta e mai illogica motivazione, di pienamente condividere l’interpretazione data dal Collegio arbitrale per la quale ne’ l’incarico progettuale ne’ quello a carattere direzionale – in quanto entrambi appuntati sui soli profili tecnico sportivi della ideazione – postulavano la veste “professionale” e pertanto comportavano, nel suo difetto, la nullita’ dell’incarico stesso.

Tale sovrapposizione di indagine, condotta nel ricercare le eventuali violazioni di legge imperativa commesse dal collegio arbitrale, e la relativa piena condivisione di interpretazione, attestano un accertamento certamente in eccesso rispetto al compito del giudice dell’impugnazione del lodo, ma non consentono al ricorrente per Cassazione di sottoporre alla Corte di legittimita’ una reiterazione delle censure di incompletezza argomentativa e di violazione dei canoni di ermeneutica che la Corte di impugnazione avrebbe dovuto dichiarare semplicemente inammissibili e che ha invece inteso esaminare e motivatamente confutare. Le spese del giudizio si regolano secondo il criterio della soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente soc. Castello di Antognolla a corrispondere alla controricorrente soc. Robert Trent Jones le spese del giudizio, determinate in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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