Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12506 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20142/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

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suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta

delega in atti dall’avv. Francesco Mancini con domicilio eletto in

Roma presso l’avv. Vincenzo Iofferdi alla via della Giuliana n. 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Molise, n. 35/1/14 depositata il 30/01/2014 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

27/01/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR pugliese accoglieva l’appello dell’Ufficio e pertanto riformava la sentenza di primo grado, con ciò annullando l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2001;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la società contribuente; i soci non hanno svolto attività difensiva in questa sede di Legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– osserva preliminarmente la Corte che (come evidenziato, anche graficamente, a pag. 5 del controricorso) il socio accomandatario sig. M.P., che ebbe a partecipare al giudizio di primo grado, risulta deceduto in data 31 dicembre 2010 in data quindi precedente l’interposizione dell’appello da parte della società e della socia sig. Ma.Ro. avverso la sentenza della CTP, appello datato 15 luglio 2011, nel qual giudizio di primo grado il sig. M.P. era invece presente;

– la pronuncia della CTR qui gravata è stata quindi resa in assenza degli eredi del sopradetto sig. M.P., che come detto non risultano parti di quel giudizio;

– sul punto questa Corte ha ancora di recente statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018) che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione; si tratta del caso che ci occupa riguardando l’accertamento anche i tributi IVA e IRAP, oltre all’IRPEF dei soci;

– in base ai criteri dettati dalle S.U. di questa Corte con la miliare sentenza n. 14815/08 (seguita da innumerevoli pronunce conformi), la necessità del “simultaneus processus” tra società di persone e soci è tale per cui: (a) “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; (b) “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”;

– è ormai del tutto consolidato infatti l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (sul punto anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27603 del 30/10/2018);

– pertanto la sentenza della CTR molisana risulta in tal senso viziata; essa non ha rilevato la violazione del litisconsorzio necessario di cui sopra si è detto e conseguentemente non ha disposto l’integrazione dello stesso in capo anche agli eredi del sig. M.P.; la stessa deve quindi essere integralmente cassata con rinvio alla stessa Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione per il prosieguo del giudizio nel contraddittorio con gli eredi del socio sig. M.P..

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità del giudizio di appello; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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