Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12505 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14580-2016 proposto da:

L.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

4, presso lo studio dell’avvocato ALDO PINTO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 676/2014 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il

09/12/2014 R.G.N. 1566/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ordinanza del 7.4.2016, la Corte d’appello di Firenze ha pronunciato, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., la inammissibilità del ricorso in appello proposto da L.L.M. nei confronti di G.G. e della società cooperativa sociale a r.l. Progetto Assistenza accertando, conformemente alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 676 del 9.12.2014, la rituale notifica del decreto ingiuntivo che ingiungeva alla L. di corrispondere, in qualità di committente ed ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 le retribuzioni e il trattamento di fine rapporto maturato dalla G. per l’attività di lavoro prestata a favore della società cooperativa sociale a r.l. Progetto Assistenza (in qualità di appaltatrice), e rilevando, inoltre, la novità del rilievo concernente la non corrispondenza fra i numeri indicativi delle raccomandate e i relativi avvisi e Cad nonchè l’infondatezza della denuncia di violazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa sociale che risultava, per converso, contumace sia in primo che in grado di appello a seguito di rituale notifica del decreto ingiuntivo nonchè degli atti introduttivi del primo e del secondo grado;

2. Propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Lucca la L. affidandosi a due motivi, illustrati da memoria; G.G. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 299 c.p.c., art. 1292 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,R.D. n. 267 del 1942, artt. 207-209 nonchè nullità della sentenza, avendo, il Tribunale di Lucca, trascurato la censura formulata all’udienza del 9.12.2014 relativa al vizio di notifica del decreto ingiuntivo alla società appaltatrice Soc. coop. a r.l. Progetto Assistenza la Corte territoriale, notificato presso la sede legale della società anzichè presso il Commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società (trattandosi di procedura di liquidazione coatta amministrativa iscritta nel RR.II. sin dal 6.11.2013), e dunque tralasciando erroneamente di interrompere il giudizio ex art. 299 c.p.c., a fronte – nel caso di specie – di un litisconsorzio necessario alla luce del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 come novellato dalla L. n. 92 del 2012.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8, art. 2697 c.c., comma 2, riproponendosi le argomentazioni spese in secondo grado concernenti la notifica del decreto ingiuntivo alla L. e relative alla mancata corrispondenza fra i numeri identificativi delle raccomandate e dei relativi avvisi nonchè la mancata ricezione nella cassetta postale dell’avviso del sopralluogo dell’ufficiale giudiziario (non andato a buon fine per l’assenza temporanea del destinatario); rileva, inoltre, che il Tribunale non ha ritenuto verificata la decadenza biennale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 (che scadeva in data 31.5.2012) a fronte del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario per compiuta giacenza presso l’ufficio postale in data 7.6.2014.

3. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure sono prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il verbale di udienza del 9.12.2014 ove era stata sollevata la censura (dalla L.) di irrituale notifica del decreto ingiuntivo alla società appaltatrice, le relate di notifica del suddetto decreto nei confronti della stessa L. e della società appaltatrice, l’iscrizione nel registro delle imprese della procedura di liquidazione a carico della società appaltatrice, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

4. Il suddetto profilo di inammissibilità si palesa vieppiù accentuato dal rilievo che sia il Tribunale di Lucca sia la Corte di appello di Firenze hanno dichiarato la contumacia della società cooperativa sociale a r.l. Progetto Assistenza (e non della società cooperativa sociale a r.l. Progetto Assistenza in liquidazione), dichiarazione che presuppone la verifica della ritualità della notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, il Tribunale di Lucca ha rilevato che “La società Soc.Coop.Sociale a r.l. Progetto Assistenza benchè ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e la causa veniva istruita con la produzione di documenti…”.

5. Questa Corte ha affermato che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l’esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. n. 896 del 2014).

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla va disposto con riguardo alle spese di lite in assenza della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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