Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12505 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Societa’ Edilizia Pineto S.E.P. p.a., elettivamente domiciliata in

ROMA, via Costabella 23, presso l’avvocato Lavitela Giuseppe che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso unitamente

agli avv.ti Giuseppe Greco e Claudio Manzia;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, via del Tempio di Giove 21, presso l’avvocato

Ceccarelli Americo, dell’avvocatura comunale che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale 20.4.2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3586 della Corte d’Appello di Roma del

24.03.2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.4.2010 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. Manzia che ha chiesto

accogliere il ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. Ceccarelli che ne ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Apice Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 26.6.1985 la soc. S.E.P. p.a. convenne il Comune di Roma innanzi al Tribunale di Roma esponendo che il Comune, il quale con Delib. G.M. n. 6041 del 1979 aveva dichiarato la p.u. di opera di sistemazione viaria coinvolgente aree di proprieta’ di essa attrice, aveva occupato le stesse e proceduto alla loro irreversibile trasformazione in difetto di alcun provvedimento e che pertanto ad essa esponente spettava il risarcimento dei danni. Il Tribunale respinse la domanda affermando che l’area occupata era stata oggetto di dicatio ad patriam e pertanto era stata gia’ trasformata e la Corte di Appello di Roma con sentenza 1.4.1997 confermo’ la decisione. La Corte di Cassazione con sentenza n. 1383 del 2000 ebbe ad accogliere il motivo che censurava come non si fosse ritenuto risarcibile il diritto dominicale, svuotato di ogni contenuto, pur nel difetto della ipotesi della accessione invertita e pertanto dispose il rinvio innanzi alla Corte di Roma. Il giudizio venne quindi riassunto dalla soc. S.E.P. e la Corte di rinvio, con sentenza 24.7.2003 ha rigettato la domanda affermando: che oggetto del giudizio di rinvio era quello di accertare le utilita’ economiche perdute da SEP per effetto della immissione in possesso delle aree da parte del Comune e della realizzazione delle opere, che tali utilita’ non potevano rinvenirsi in alcuna vocazione o destinazione edificatoria, stante la irreversibilita’ della preesistente dicatio ad patriam, che nessuna indicazione od allegazione era pervenuta al proposito dalla parte che aveva solo richiamato le non pertinenti conclusioni peritali.

Per la cassazione di tale sentenza la soc. S.E.P. ha proposto ricorso il 25.10.2004 con due motivi, resistiti dal Comune di Roma con controricorso dell’1.12.2004. La soc. S.E.P. ha depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la sentenza viene censurata per sottrazione al principio di diritto enunziato dalla sentenza rescindente e per il quale era obbligatoria la liquidazione del danno da perdita della utilizzazione economica del terreno occupato, restando affatto indiscutibile l’an debeatur a tale titolo.

Con il secondo motivo si lamenta la indebita pretermissione degli atti istruttori ed in particolare della CTU allegata, la quale evidenziava il pieno carattere edificatorio dell’area in questione.

Ritiene il Collegio che le censure siano prive di fondamento, avendo la sentenza impugnata, in piena applicazione del principio posto dalla sentenza rescindente, escluso, con sintetica ma congrua quanto logica motivazione, la sussistenza del danno lamentato, danno che in alcun modo potevasi ritenere certo nell’ari (primo motivo), ed avendo conseguentemente ritenuto affatto superflua la disamina della relazione peritale e la valutazione del preteso carattere edificatorio dell’area stessa (secondo motivo).

Prendendo le mosse dall’esame della sentenza n. 1383/2000 di questa Corte, e’ agevole rilevare che essa:

1. conferma la statuizione di merito che aveva escluso la irreversibile trasformazione dell’area e pertanto la ipotesi di occupazione “acquisitiva”;

2. ritiene, accogliendo il motivo che denunziava violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., essere stata validamente introdotta in appello la domanda, non nuova ma sol diversamente qualificata, che riconnetteva il petitum risarcitorio non soltanto alla vicenda di accessione invertita (appunto rettamente esclusa dai primi giudici) ma anche alla vicenda di svuotamento del diritto di proprieta’ giuridicamente ancora intatto;

3. qualifica la causa petendi di tale vicenda prospettata come perdita delle facolta’ residue della proprieta’ formalmente non incisa sebbene fortemente (auto)limitata per effetto della dicatio ad patriam;

4. cassa, per l’erronea declinatoria della Corte di merito dell’obbligo di conoscere tale domanda, e rinvia per il suo esame.

Orbene, la Corte di rinvio, da un canto mostra piena comprensione dell’effetto devolutivo esercitato dalla sentenza rescindente e, dall’altro canto, conduce il dovuto riesame sul terreno tracciato concludendo negativamente in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria per la insussistenza di alcuna allegazione e prova del preteso danno da perdita delle facolta’ residue.

Ed infatti, la sentenza mostra piena consapevolezza del fatto che, con la domanda (ammissibile) che le spettava di esaminare, il cui titolo riceveva un chiaro confine dalla esclusione di alcuna irreversibile trasformazione, trattandosi di una area gia’ oggetto di dicatio ad patriam e sulla quale si era realizzato l’intervento adeguatore del Comune, si predicava la produzione di danni bensi’ ulteriori a quelli gia’ spontaneamente patiti con la dicatio ma comunque e sempre interni all’area oggetto del “ammodernamento” comunale. La sentenza, quindi, si interroga sulla prospettazione della riduzione di residue utilita’ cagionate dalla realizzazione dei manufatti in questione (doppia carreggiata, piazzole, aiuole, canalizzazione di acque meteoriche etc.) e rettamente esclude che, con riguardo a quell’area per la quale S.E.P. aveva gia’ spontaneamente rinunziato a qualsivoglia utilizzazione edificatoria, avesse un senso assumere a tertium comparationis dei sacrifici “ulteriori” la progressione edificatoria (di diritto e di fatto) della zona tutta nella quale quella strada insisteva.

La sentenza quindi prende atto del fatto che la soc. S.E.P. non era stata in grado di indicare quali utilita’ ulteriori fossero preesistite e fossero state pregiudicate dall’intervento di ammodernamento unilateralmente effettuato dal Comune di Roma, e conseguentemente rigetta la domanda.

Ricorso e memoria non mostrano piena consapevolezza del rigoroso, e doveroso, itinerario della motivazione quale sopra sintetizzato ed insistono sulla “evidenza” della precedente statuizione di certa spettanza del diritto al risarcimento, in tal guisa mostrando di non aver compreso che la Corte di legittimita’ aveva accolto soltanto il loro motivo che affermava essere stata validamente introdotta una riqualificazione della domanda risarcitoria ma non aveva certo affermato……..la fondatezza nell’an della domanda stessa.

Neanche compreso, e tampoco impugnato, risulta poi il passaggio della decisione della sentenza che accerta non essere stata allegata alcuna condizione di deterioramento delle utilita’ residue della strada (rispetto a quelle spontaneamente compromesse con la dicatio ad patriam): ci si limita, invece, a lamentare che non si sarebbe tratto argomento dalla espansione edificatoria di diritto e di fatto del comprensorio nel quale quella strada insisteva, in tal guisa confondendo la sorte dell’area circostante (mai fatta segno ad interventi comunali) con la sorte di quella – corrispondente all’originario tracciato – sulla quale si era svolto l’intervento di manipolazione ed adeguamento condotto dal Comune dal 1980 in poi e la cui vocazione edificatoria era ab origine esclusa stante la sua sottoposizione a servitu’ pubblica.

Il rigetto del ricorso impone la condanna della soc. S.E.P. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la s.p.a. S.E.P. a versare per spese di giudizio al Comune di Roma la somma di Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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