Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12505 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12505 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 21256-2012 proposto da:
UNAPROA SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. – UNIONE
NAZIONALE TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
ORTOFRUTTICOLI AGRUMARI E DI FRUTTA IN GUSCIO (P.I.

Data pubblicazione: 17/06/2015

04827491004), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO MORDINI 14, presso l’avvocato ANTONINO
SPINOSO, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;

ricorrente

1

contro

AGEA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis;
controricorrente

avverso la sentenza n. 2158/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/05/2015 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 805 del 16.01.2007 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento
della domanda proposta da Unaproa-Unione Nazionale Associazioni produttori

erogazioni in agricoltura – a pagare all’attrice, a titolo di saldo dei contributi del
progetto “Label”, per la valorizzazione dell’offerta dei prodotti ortofrutticoli, la somma
di e 114.365,55, oltre interessi e spese processuali.
Con sentenza del 5.04.2012 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile
l’appello proposto dall’Unaproa avverso la sentenza del Tribunale di Roma.
La Corte territoriale riteneva che l’appello di Unaproa fosse tardivo per inosservanza
del termine breve per impugnare ex art. 326 c.p.c.. Infatti, l’impugnata sentenza n. 805
del 2007, resa dal Tribunale di Roma, era stata notificata in forma esecutiva dal
procuratore di Unaproa all’AGEA il 16 maggio 2007, presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato. Da tale data, per entrambe le parti, decorreva il termine di trenta
giorni per appellare la sentenza di prime cure. Unaproa aveva, invece, notificato la
propria impugnazione all’AGEA solo il 28 febbraio 2008, ritenendo, a torto, che nella
fattispecie potesse applicarsi il termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c.. La
tardività del gravame di Unaproa era stata giustamente eccepita dall’Avvocatura
Generale dello Stato, in quanto, a norma dell’art. 326 c.p.c., la “bilateralità” della
decorrenza del termine perentorio di trenta giorni per impugnare dalla notifica della
sentenza, sia per il soggetto notificante che per il soggetto destinatario della notifica,
costituiva ovvia applicazione della par condicio processuale delle parti, pacificamente
riconosciuta in giurisprudenza.
Avverso questa sentenza l’Unaproa Società Consortile a r.l. – Unione Nazionale tra le
Organizzazioni di produttori ortofrutticoli agrumari e di frutta in Guscio, ha proposto

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ortofrutticoli agrumari e di frutta di Guscio – condannava l’AGEA – Agenzia per le

ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria e notificato il
18.09.2012 alla AGEA- Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che il 24-25.10.2012
ha resistito con controricorso..

A sostegno del ricorso la società Unaproa denunzia:
1.

“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 R.D. 30 ottobre 1933, n°
1611, dell’art. 14 D.L. 31 dicembre 1996 n° 669, convertito con modifiche nella Legge
28 febbraio 1997 n° 30 (integrato dall’art. 147 Legge n° 388 del 23 dicembre 2000,
successivamente modificato dall’art. 44 D.L. n° 269 del 30 settembre 2003 convertito
nella Legge 24 novembre 2003 n° 326) e degli artt. 170, 325, 326, 327 e 479 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n° 3 c.p.c.”
Censura la statuizione d’inammissibilità dell’appello, sostenendo che la notifica della
sentenza di primo grado, seppure attuata presso l’Avvocatura generale dello Stato, era
finalizzata soltanto all’azione esecutiva ed a tale scopo doverosamente eseguita presso il
domicilio ex lege ell’AGEA e non presso quello eletto.

2.

“Violazione delle norme processuali previste dagli artt.170, 325, 326, 327 e 479
c.p.c. che ha determinato pregiudizio del diritto di difesa della ricorrente in relazione
360 n° 4 c.p.c..”

3.

“Omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c.”
Sempre in relazione all’ applicabilità del termine breve.
I tre motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono insuscettibili di favorevole
apprezzamento.
La notificazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, eseguita
dall’Unaproa il 16.05.2007, nei confronti dell’AGEA presso gli Uffici dell’Avvocatura

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Generale dello Stato, era in effetti idonea a fare decorrere il termine breve per la
proposizione dell’appello (anche) da parte della notificante. Il fatto che detta
notificazione fosse stata indirizzata all’AGEA presso l’Avvocatura generale dello Stato

principi di diritto già affermati in questa sede, considerando pure che nel primo grado
del giudizio la ricorrente si era costituita col patrocinio dell’avvocatura erariale e che il
gravame era devoluto alla competenza della Corte di appello di Roma.
Giova al riguardo ricordare e ribadire che:
con riferimento all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), subentrata a
decorrere dal 16 ottobre 2000 alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) in tutti i rapporti attivi e passivi, la legge (art. 2, quarto comma, del
d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165) prevede la facoltà di avvalersi del patrocinio della
Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e succ.
modif., che invece era obbligatorio per l’ente soppresso (cfr cass.n. 18959 del 2005; n.
863 del 2006);

al patrocinio autorizzato disciplinato dagli artt. 43 r.d. n. 1611 del 1933, come
modificato dall’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e 45 r.d. cit., sono inapplicabili
le disposizioni sul patrocinio obbligatorio disciplinato dagli artt. da 1 a 11 del
medesimo r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, cod. proc. civ. e, quindi, non operano le norme
sul foro erariale (art. 25 c.p.c.) e sulla domiciliazione presso l’Avvocatura ai fini della
notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 c.p.c.), salvo – quanto alle
notificazioni – alle controversie in materia di lavoro, attesa l’equiparazione alle
amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura dello Stato
ai sensi dell’art. 415, comma 7, c.p.c. (in tema cfr anche Cass SU n. 10700 del 2006;
Cass n. 20582 del 2008; n. 7163 del 2013);

5

con sede in Roma, si pone infatti in linea con il dettato normativo e con i condivisi

tali diversità sul piano della disciplina processuale, tra patrocinio obbligatorio e
patrocinio autorizzato, non hanno subito modifiche per effetto dell’introduzione, ad
opera dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, dei tre commi aggiunti all’art. 43, ed in

rappresentanza e la difesa in giudizio è assunta dall’Avvocatura dello Stato “in via
organica ed esclusiva”, essendo ben più ristretta la portata delle apportate integrazioni(
cfr, tra le altre, Cass. n. 7163 del 2013 cit);
comunque, anche se controparte sia l’amministrazione dello Stato, la funzione di
rappresentanza e domiciliazione legale da parte dell’Avvocatura di cui all’art. 11 del r.d.
30 ottobre 1933, n. 1611, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato, è circoscritta alla sola attività giudiziaria (in tema cfr anche Cass.
n. 19512 del 2003; n. 8071 del 2009; n. 4260 del 2015; cui adde Cass. n. 15361 del
2011 in tema di portata dell’art. 14 bis del d.l. n. 669 del 1996, nella formulazione di cui
al d.l. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003);
le notificazioni degli atti e delle sentenze agli enti pubblici per i quali non operi il
patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura erariale devono, dunque, eseguirsi in via
generale secondo le regole del codice di rito, e quindi, quanto al giudizio di cognizione
ordinaria, se tali enti non siano costituiti in giudizio, nella loro sede, a norma dell’art.
144 secondo comma cod. proc. civ.; invece dopo la loro costituzione in giudizio, in
base all’art. 170 c.p.c. e con notificazione della sentenza ai sensi del medesimo art. 170
c.p.c. cui rinvia l’art. 285 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine breve
d’impugnazione; mentre ai fini dell’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 479 c.p.c.
poiché l’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, esercita nella
circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell’avvocatura distrettuale

6

particolare del comma 3, secondo cui, qualora sia intervenuta l’autorizzazione, la

a norma dell’art. 18 del RD n. 1611 del 1933, anche per tale profilo la notificazione
dell’impugnata sentenza alla prima appare rispettosa delle regole ordinarie;
infine, la notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il

idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della
notifica che per il notificante, come ritenuto dai giudici d’appello (cfr anche e da ultimo
Cass. n. 4260 del 2015 cit; n. 18493 del 2014).
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente
UNAPROA Società Consortile a r.l. – Unione Nazionale tra le Organizzazioni di
produttori ortofrutticoli agrumari e di frutta in Guscio, al pagamento, in favore
dell’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura-, delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’UNAPROA- Società Consortile a r.l. – Unione
Nazionale tra le Organizzazioni di produttori ortofrutticoli agrumari e di frutta in
Guscio, al pagamento, in favore dell’AGEA -Agenzia per le erogazioni in agricoltura -,
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in E 5.000,00 per compenso, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015

Il Cons.est.

procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicché essa è

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