Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12505 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12505
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11657/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
F.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna n. 38/11/13 depositata l’11/03/2013, non
notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
27/01/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR felsinea rigettava l’appello dell’Ufficio e pertanto confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2002;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto intimato in questa sede di Legittimità.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR rigettato l’appello dell’Ufficio sia pur avendo riconosciuto il mancato perfezionamento della conciliazione giudiziale ex art. 48 ridetto;
– il motivo è evidentemente fondato;
– invero, la CTR ha in primis preso atto (riconoscendo l’errore commesso dalla CTP che aveva così deciso) di come a fronte del mancato perfezionamento della conciliazione giudiziale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48 “non poteva dichiararsi l’estinzione del processo, per cessazione della materia del contendere ma – preso atto del mancato perfezionamento della conciliazione – doveva decidersi la causa nel merito”; ma da tal premessa ha tratto conclusioni del tutto erronee in diritto, ritenendo che “l’Ufficio dovrà esperire una nuova azione nei confronti del contribuente”; invece la stessa avrebbe dovuto decidere la controversia nel merito, accogliendo o rigettando il ricorso del sig. F.;
– invero, la mancanza della perfezione/efficacia dell’accordo, raggiunto in corso di causa, imponeva che la lite dovesse proseguire nello stato in cui si presentava al momento della sua sperata definizione consensuale, senza che l’ufficio potesse mai iscrivere a ruolo le somme indicate nell’atto conciliativo, perchè oramai “tamquam non esset”; inoltre, la CTR era tenuta – preso atto di quanto appena illustrato – proprio a procedere direttamente alla decisione della controversia nel merito; a ciò essa ora dovrà procedere quale giudice del rinvio;
– va in ultimo precisato che la soluzione di decisione qui assunta non si pone in contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione, in quanto lo stesso è privo di rilevanza costituzionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13426 del 20/07/2004; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7342 del 19/03/2008);
– pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna per nuovo esame e decisione nel merito della controversia.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021