Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12505 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12505
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21434/2009 proposto da:
C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GRERORIO RICCI CURBASTRO 34/A4, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRA CARDELLI, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA POLIS SPA COMUNE DI NAPOLI;
– intimati –
avverso l’ordinanza RG 50618/09 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,
depositata il 24/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – La parte ricorrente impugna il provvedimento suindicato col quale il Giudice di Pace dichiarava con ordinanza l’inammissibilità del suo ricorso in opposizione ad una cartella di pagamento di sanzione amministrativa relativa all’accertamento della violazione di norme del codice della strada, accertamento mai notificato.
2. – Il giudice di pace, con ordinanza pronunciata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendolo tardivo perchè proposto oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella.
3. – Parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 204 bis C.d.S., applicabile nel caso in questione avendo l’impugnazione della cartella esattoriale funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela, perchè il verbale di accertamento, posto a fondamento della cartella, si assumeva come mai notificato.
3. Gli intimati non hanno svolto attività in questa sede.
4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
5. – Il ricorso appare manifestamente fondato. Risulta dallo stesso provvedimento impugnato che il ricorso in opposizione è stato proposto nei 60 giorni, termine questo applicabile nel caso in questione, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperato ria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada” (Cass. 2007 n. 3647).
6. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Napoli), che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011