Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12504 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 23776 del R.G. anno 2004 proposto da:

C.R., C.A., CO.Re., C.

M.T., L.M.V., elettivamente domiciliati

in ROMA, V.le Mazzini 142, presso l’avvocato RELLEVA Piero G. che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Sava in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso l’avvocato FASCELLA Pierfrancesco con

l’avv. Giuseppe A. Fanelli di Taranto che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211 della Corte d’Appello di Lecce s.d. di

Tarante del 17.06.04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22.4.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il controricorrente Comune, l’Avvocato Giuseppe A. Fanelli

che ha chiesto l’inammissibilità del rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o,

in subordine, per l’accoglimento p.q.d.r. del i motivo del ricorso,

respinto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’8.1.1999 C.C., C.A. n.q.

di procuratrice di C.G. ed A.E. convennero innanzi alla Corte di Appello di Lecce il Comune di Sava per la determinazione della giusta indennità di esproprio loro dovuta per aree sulle quali erano stati realizzati interventi di edificazione di pubblico interesse. Costituitosi il Comune, si osservò da questo come l’indennità provvisoria era stata rettamente determinata alla stregua del valore agricolo delle aree; la Corte di Lecce s.d. di Taranto con sentenza 17.6.2004 determinò l’indennità di espropriazione dovuta a C.C., a C.G. e ad A.E., rispettivamente in Euro 9.896,01, in Euro 10.953,15 ed in Euro 31.965,53 disponendone il deposito con interessi legali. Osservò la Corte in motivazione: che dovevano essere condivise le conclusioni e le integrazioni peritali; che in particolare emergeva la vocazione agricola delle prevalenti aree del lotto espropriato, sulla base del vigente strumento urbanistico, che ricomprendeva le aree stesse nella zona (OMISSIS)-Rurale del P.D.F. del Comune, a nulla valendo invocare le varianti apportate allo specifico scopo di realizzare l’opera approvata; che in tal senso era la costante giurisprudenza di legittimità, che aveva dato rilevanza alle sole varianti a natura conformativa; che andava del pari ritenuta corretta la stima peritale sul valore delle aree espropriate aventi natura edificatoria.

Per la cassazione di tale sentenza i ricorrenti indicati in intestazione, qualificandosi eredi di C.C. (deceduto medio tempore al pari di C.G., e non avendo proposto impugnazione nè gli eredi di quest’ultimo nè il litisconsorte A.E.) hanno proposto ricorso il 3.11.2004 dispiegando due motivi, resistiti con controricorso del 7.12.2004. Il ricorrente C.R. ha depositato in data 16.5.2005 rinunzia agli atti del giudizio, previamente notificata al difensore del Comune. Fissata l’udienza di discussione al 22/4/2010, entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Comune di Sava ha in tale atto rilevato la carenza di alcuna documentazione attestante la legittimazione, “jure successionis”, dei ricorrenti ad impugnare la sentenza della Corte di legge resa nei riguardi del preteso dante causa C.C.. Con il primo motivo, denunziante la violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c., della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e vizio di motivazione, si censura: 1) l’apodittica ricezione delle generiche conclusioni peritali sul valore delle aree;

2) la qualificazione delle aree come agricole senza far capo alle dotazioni infrastutturali sulle stesse insistenti ed alla loro prossimità a zone interamente edificate; 3) la inidoneità del criterio del V.A.M. prescelto, stante la possibilità di destinazioni sportive, commerciali ed imprenditoriali; 4) la sopravvenienza di una destinazione a mercato, indicativa della nuova vocazione urbanistica.

Con il secondo motivo si denunzia la contraddizione della pronunzia con altra, di poco anteriore, con la quale la stessa Corte aveva riconosciuto per consimili aree indennizzi di molto superiori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devesi, in primo luogo, dichiarare estinto per rinunzia agli atti il ricorso proposto da C.R. avendo egli tempestivamente depositato l’atto di rinunzia a sua firma, ed a firma del suo difensore, debitamente notificato all’avv. Giuseppe A. Fanelli difensore del Comune di Sava. La predetta rinunzia consiglia di compensare le spese del giudizio tra detto ricorrente ed il Comune.

Venendo al ricorso proposto dai residui quattro ricorrenti, e che a pag. 3 del ricorso si è affermato essere “gli eredi” di C. C., parte del processo concluso con la sentenza 17.6.2004 della Corte di Lecce s.d. di Tarante, devesi indiscutibilmente prendere atto della fondatezza del rilievo mosso dal Comune in memoria, e rimasto senza alcuna replica ex adverso, per il quale nè con il deposito degli atti unitamente al ricorso, nè in data successiva ed ex art. 372 c.p.c., nè alla fissata udienza, il difensore dei ricorrenti ha prospettato e documentato che i ricorrenti stessi fossero gli eredi di C.C., parte del processo definito con la sentenza da essi stessi, come eredi, impugnata. Su tali premesse non vi è che da dichiarare inammissibile il ricorso alla stregua del principio, costantemente affermato da questa Corte e ribadito da S.U. n. 4468 del 2009 per il quale il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione nell’assenta qualità’ di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. (massima ufficiale).

Le spese del Comune sono poste a carico dei soccombenti.

PQM

Dichiara estinto il giudizio per rinunzia agli atti nei confronti di C.R. e ne compensa le spese nei confronti del Comune;

dichiara inammissibile il ricorso proposto da C.A., Co.Re., C.M.T. e L.M. V. e li condanna, in solido, a versare le spese di giudizio al Comune di Sava che determina in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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