Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12504 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 12/05/2021), n.12504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23874/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Ursula Kaup Leopold Sardegna GMBH, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco

Picciaredda, con domicilio eletto presso il suo studio, via Panama,

95;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna, n. 84/01/13, depositata l’11 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata l’11 luglio 2013, che, in accoglimento dell’appello della Ursula Kaup Leopold Sardegna GMBH, ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per l’anno 1995 e dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere i giudizi avvero gli avvisi di accertamento emessi per l’anno 1996;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi impugnati l’Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni rese per anni 1995 e 1996, accertando un maggior imponibile ai fini dell’I.r.pe.g. e I.lo.r. e, limitatamente al solo anno 1996, un maggiore imponibile non fatturato e non dichiarato ai fini dell’I.v.a.;

– il giudice di appello ha dato atto che, quanto all’annualità 1996, la contribuente aveva definito la vertenza con l’adesione al condono, come riconosciuto da sentenza passata in giudicato, e che, quanto all’annualità 1995, l’Amministrazione finanziaria era decaduta dalla potestà impositiva per mancato rispetto del termine quinquennale;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– si costituisce con controricorso la Ursula Kaup Leopold Sardegna GMBH;

– quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il secondo motivo di ricorso, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio fosse incorso nella decadenza dalla potestà impositiva;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale ha posto a fondamento della sua decisione la circostanza che la notifica dell’avviso di accertamento fosse intervenuta successivamente allo spirare del termine di decadenza, individuato nel decorso di cinque anni;

– una siffatta argomentazione risulta idonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, per cui si sottrae alla doglianza formulata;

– con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 per aver il giudice di appello ritenuto, con riferimento al periodo di imposta 1995, che fosse applicabile il termine di decadenza quinquennale, benchè ricorresse una situazione di omessa presentazione della dichiarazione;

– il motivo è fondato;

– la Commissione regionale ha ritenuto che il termine entro il quale l’avviso di accertamento dovesse essere notificato, a pena di decadenza, fosse quello del (31 dicembre del) “quinto anno successivo”;

– tale affermazione è corretta solo qualora si versi in una situazione in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione interessata dall’atto impositivo, come si evince dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis, che espressamente ancora il termine del 31 dicembre del quinto anno a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

– qualora si versi, invece, in una situazione – allegata dall’Amministrazione finanziaria – di omessa presentazione della dichiarazione, trova applicazione del richiamato art. 43, il comma 2 che, sempre nella formulazione applicabile al caso in esame, prevede un più ampio termine, individuato nel 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;

– pertanto, la sentenza di appello, nel ritenere che l’avviso di accertamento relativo all’anno 1995 dovesse essere notificato entro il 31 dicembre del “quinto anno successivo” non ha fatto corretta applicazione delle richiamate disposizioni di legge, in quanto ha omesso di accertare la sussistenza del presupposto per l’applicazione di tale termine, consistente nel fatto che la dichiarazione fosse stata presentata;

– con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che il giudicato esterno valorizzato dalla Commissione regionale avesse per oggetto anche l’insussistenza della pretesa erariale (per adesione alla definizione agevolata) anche relativa all’I.v.a.;

– con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, artt. 2 e 22, Dir. N. 77/388/CEE, per aver la sentenza impugnata ritenuto applicabile il vincolo derivante dal richiamato giudicato esterno, benchè la domanda per la definizione agevolata ivi accertata era stata avanzata solo con riferimento alle imposte dirette e, comunque, l’ordinamento unionale non consentiva la condonabilità dell’I.v.a.;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili per difetto di specificità, in quanto la mancata riproduzione della sentenza passata in giudicato non consente di svolgere un sindacato sull’attività interpretativa di tale sentenza operata dal giudice di appello;

– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, alla quale è demandato, oltre all’accertamento oggetto del motivo accolto, l’eventuale esame di questioni assorbite, nonchè il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibili il terzo e il quarto e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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